Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18527 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., P.V., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA GRADISCA 7 presso lo studio dell’avvocato BELLOMIA SALVATORE, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRI ROBERTO,

giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE,

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 208/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 26/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRI ROBERTO, che si riporta agli

scritti;

udito per il resistente l’Avvocato GENTILI PAOLO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. G. e P.V. propongono ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate nonchè del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che non hanno resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica – a seguito di stima Ute – del valore finale dichiarato in relazione ad un atto di divisione e vendita, la C.T.R. Lazio riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso dei contribuenti), rilevando che la pretesa dell’Ufficio risultava supportata sul piano probatorio dalla stima dell’Ute – prodotta in appello – nella quale, con dovizia di particolari, si enunciava il procedimento seguito per la valutazione dei beni oggetto della divisione e della vendita.

2. Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 e art. 125 c.p.c., i ricorrenti affermano che l’appello proposto dall’Ufficio doveva essere dichiarato inammissibile per intempestività, essendo la sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, prevista solo a favore del contribuente e non potendo pertanto l’Amministrazione avvalersi di essa.

La censura è infondata.

L’ultima parte dell’art. 16 citato, comma 6, dispone che “sono altresì sospesi … i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio” e deve ritenersi, in mancanza di espressa previsione in senso contrario, che la suddetta sospensione riguardi tutte le parti processuali, perchè i “tempi” processuali (quindi i termini e le relative sospensioni) e la loro certezza costituiscono il fondamento di un processo che sia rispettoso dei diritti di azione e difesa costituzionalmente presidiati, con la conseguenza che la previsione di una sospensione dei termini processuali a favore di una soltanto delle parti (peraltro, nella specie, in una norma così analitica nell’indicare gli atti per la cui proposizione sono sospesi i termini), non può desumersi in via indiretta ed implicita, ma deve essere univocamente esplicitata.

E’ inoltre da evidenziare che alla rilevata mancanza di una previsione testuale non sono in ogni caso opponibili significativi argomenti in ipotesi desumibili da una valutazione complessiva della normativa in esame e della sua ratio, posto che la sospensione dei termini processuali in ragione della definibilità della lite ha una sua ragion d’essere non sole nei confronti dei contribuenti ma anche nei confronti dell’Amministrazione, i cui uffici risultano nel periodo in considerazione esposti al maggior carico delle incombenze rivenienti dalla normativa sul condono.

Col secondo motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3 e L. n. 212 del 2000, art. 6, oltre che vizio di motivazione, i ricorrenti affermano che la notifica dell’appello a P.G. era stata irritualmente effettuata presso la segreteria della commissione, atteso che tale forma di notificazione è prevista solo in caso di mancanza di elezione di domicilio o dichiarazione di residenza, ovvero di incertezza dei medesimi, mentre nella specie nel ricorso introduttivo c’era stata elezione di domicilio e l’Ufficio era in grado di verificare ogni variazione del domicilio fiscale del contribuente attraverso i controlli anagrafici e le dichiarazioni dei redditi. I ricorrenti aggiungono che, secondo lo statuto del contribuente, l’amministrazione deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, inoltre che nella specie non risultavano effettuate ricerche idonee a dimostrare che vi era reale e assoluta incertezza del domicilio ed infine che, sul punto, non vi era stata adeguata motivazione della C.T.R..

La censura è infondata.

Dalla lettura degli atti processuali, consentita a questo giudice di legittimità in relazione alla deduzione di error in procedendo, risulta: che P.G. non aveva eletto domicilio ma aveva reso una dichiarazione di residenza; che presso la residenza dichiarata era stato notificato il ricorso in appello; che la notifica non era andata a buon fine perchè il destinatario era risultato trasferito;

infine che successivamente la notifica era stata effettuata presso la segreteria della commissione.

Tanto premesso in fatto, occorre evidenziare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma ultimo, prevede che “se mancano l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono notificati o comunicati presso la segreteria della commissione” e che tale previsione sostanzialmente riproduce il disposto del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 32 bis, introdotto dal D.P.R. n. 739 del 1981, n. 739, art. 20 (anch’esso prevedente che le notificazioni nel corso del procedimento tributario devono effettuarsi nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata in ricorso e, in mancanza o assoluta incertezza delle relative indicazioni, presso la segreteria della commissione).

E’ altresì da evidenziare che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità formatasi già in relazione al citato art. 32 bis ha univocamente affermato che la norma in esame impone l’applicazione della forma residuale di notificazione presso la segreteria della commissione non solo nei casi, espressamente menzionati, di originario difetto delle indicazioni stesse, ma anche nelle ipotesi in cui il ricorrente non adempie l’onere di comunicare le successive variazioni di quanto specificato in ricorso, ovvero risulti, in base alle relative indicazioni, impossibile l’effettuazione della notificazione per inesistenza, all’attualità, della relazione spaziale fra il soggetto ed i luoghi corrispondenti alla residenza dichiarata o al domicilio eletto, di guisa che l’applicazione della disciplina generale di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c., resta limitata ai casi in cui tale relazione continui a sussistere, e l’impossibilità della concreta consegna dell’atto presso quei luoghi dipenda dal non essere stato ivi rinvenuto personalmente l’interessato o altre persone legittimate alla ricezione (v., in termini, SU n. 6375 del 1994).

Giova rilevare inoltre che la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che quando la comunicazione (o la notificazione) non possa essere eseguita presso il luogo indicato dal contribuente come propria residenza o domicilio, a seguito del suo trasferimento per ignota destinazione, non va effettuata con le modalità di cui agli artt. 142 e 143 c.p.c., ma presso la segreteria della Commissione tributaria in applicazione del citato art. 32 bis, dovendo ritenersi equiparata, in virtù della disposizione dell’ultima parte di detto articolo, alla disciplina relativa al trasferimento della parte per ignota destinazione, quella riguardante il contribuente che, per avere trasferito la residenza all’estero, abbia fatto venir meno l’originaria indicazione di residenza nel territorio dello Stato e non abbia provveduto ad eleggervi domicilio, senza che tale disciplina contrasti con l’art. 3 cost., in quanto la norma dell’art. 32 bis riguarda notificazioni e comunicazioni che avvengono nell’ambito del processo tributario e non si discosta, nella sostanza, dalla disciplina dettata in analoghe situazioni dal codice di rito nell’ambito del processo civile nè con l’art. 24 Cost., per non essere configurabili violazioni del diritto di difesa, essendo prevedibile, dalla parte che vi da causa, la notifica nei modi previsti dall’art. 32 bis e potendo la stessa parte, con l’uso di normale diligenza, far discendere dalla comunicazione (o notificazione) effettuata presso la segreteria l’effetto informativo cui essa è destinata (v. cass. n. 10300 del 1992).

E’ infine appena il caso di rilevare che il richiamo dei ricorrenti alla necessità di ricerca del domicilio fiscale del contribuente attraverso i canali anagrafici e le dichiarazioni dei redditi, nonchè alla previsione dello statuto del contribuente (secondo cui l’amministrazione deve assicurare l’effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati) è inconferente, in quanto riferibile esclusivamente alle notificazioni degli atti dell’amministrazione al contribuente, non alle notificazioni previste nell’ambito del processo, nel quale la certezza della conoscenza degli atti da parte dei destinatari dei medesimi si intende convenzionalmente raggiunta all’esito del rituale compimento del procedimento dei “notum facere”, essendo pertanto sufficiente a tal fine il riscontro del rispetto delle procedure di notificazione appositamente previste.

Gol terzo motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24, 32 e 58, i ricorrenti sostengono che i giudici d’appello hanno errato nel ritenere correttamente motivato l’avviso opposto, in quanto nella sua redazione si era utilizzata una “fraseologia generica” ed inoltre ad esso non risultava allegata la stima UTE, che non costituiva solo prova della pretesa ma anche parte della motivazione, la quale non poteva pertanto ritenersi integrata dal successivo deposito della suddetta stima. La censura è inammissibile.

Dalla sentenza impugnata risulta che i primi giudici avevano ritenuto che l’avviso opposto fosse sufficientemente motivato ma che non fosse provata la pretesa in esso contenuta e che l’Ufficio aveva appellato la sentenza (ovviamente per la parte a lui sfavorevole, ossia la mancanza di prova), ma non risulta che i contribuenti abbiano proposto appello incidentale condizionato ovvero riproposto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, la questione della mancanza di motivazione dell’avviso opposto (non accolta dai primi giudici), e neppure in questa sede i ricorrenti affermano di aver impugnato la sentenza di primo grado o di aver riproposto la questione ex art. 56 citato, pertanto la questione non è più proponibile in questa sede dovendo ritenersi che sul punto si sia formato il giudicato.

Peraltro, la censura sarebbe in ogni caso inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato in ricorso il tenore dell’atto della cui motivazione si discute, dovendo rilevarsi altresì che tale atto – sul quale il motivo è fondato – non risulta neppure depositato unitamente al ricorso (come previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4, anche nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 40 del 2006). A tale ultimo proposito, è da aggiungere che l’onere di deposito citato non può ritenersi soddisfatto con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, col deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c. e se nel ricorso non si specifica che il fascicolo è stato prodotto, indicando la sede in cui il documento è rinvenibile (v. S.U. n. 28547 del 2008 e tra le altre Cass. n. 24940 del 2009 nonchè n. 303 del 2010 e, da ultimo, SU n. 7161 del 2010), essendo appena il caso di evidenziare che il suddetto onere di deposito si applica anche nel processo tributario, non ostandovi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2, per il quale “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio”, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun impedimento all’assolvimento dell’onere predetto, potendo la parte provvedere al loro deposito anche mediante la produzione in copia, alla quale l’art. 2712 cod. civ., attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell’originale, salvo che la sua conformità non sia contestata dalla parte contro cui è prodotta (v. tra le altre cass. n. 24940 del 2009).

Col quarto motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 e art. 2697 c.c., oltre che vizio di motivazione, i ricorrenti ribadiscono che la motivazione dell’avviso non poteva essere integrata con la successiva produzione della stima UTE e che in ogni caso l’Ufficio non aveva fornito la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa tributaria perchè nella stima non si effettuava alcuna valutazione dei beni, limitandosi ad un mero sopralluogo esterno con descrizione degli immobili e applicazione di un presunto metodo sintetico comparativo, senza indicare gli immobili e le stime utilizzati per il confronto.

La censura è inammissibile.

E’ innanzitutto da rilevare che, per quanto affermato nel motivo che precede, non può più porsi in discussione la questione della motivazione dell’avviso opposto.

Per quanto concerne le deduzioni relative alle carenze della stima UTE (che non la renderebbero idonea a fornire la prova della pretesa dell’amministrazione), giova premettere che la critica della valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la denuncia di vizio di motivazione non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. tra le tante, da ultimo, cass. n. 27162 del 2009).

E’ inoltre da aggiungere che la censura difetta in ogni caso di autosufficienza, non essendo stato riportato in ricorso il tenore della stima UTE, e che tale atto – sul quale il motivo è fondato- non risulta neppure depositato unitamente al ricorso (come previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4, anche nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 40 del 2006).

Col quinto motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, oltre che vizio di motivazione, i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata non sarebbe congruamente motivata sia perchè in essa si affermerebbe che la stima era stata eseguita con sopralluogo con il quale i tecnici avevano enunciato con dovizia di particolari il procedimento seguito nella valutazione dei beni della divisione (mentre in realtà il contenuto della stima era limitato ad una descrizione dei beni con una mera indicazione dei valori utilizzati, acriticamente indicati nella determinazione degli importi, senza concreta traccia della loro provenienza e quindi senza possibilità di valutazione della loro fondatezza) sia perchè i giudici d’appello non avrebbero preso in considerazione gli elementi di valutazione introdotti dai contribuenti. La censura è inammissibile.

Giova innanzitutto premettere che, ove col motivo in esame si sia inteso denunciare un errore dei giudici di appello nella percezione del contenuto della stima UTE, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre il rimedio della revocazione.

Ove invece si sia inteso censurare il valore probatorio attribuito dai giudici d’appello alla stima UTE e la mancata considerazione degli elementi di valutazione introdotti dalle parti, occorre precisare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, ai fini, di una adeguata motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'”iter” logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con La decisione adottata, posto che, in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (v. tra le altre cass. n. 14972 del 2006).

E’ inoltre da rilevare che la censura manca di autosufficienza, posto che non vengono riportati in ricorso la stima dell’ UTE e gli atti dai quali risulterebbero gli elementi di valutazione introdotti dai contribuenti e non considerati dai giudici d’appello, dovendo peraltro evidenziarsi che tali atti (sui quali la censura è fondata) non risultano neppure depositati unitamente al ricorso (come previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4, anche nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 40 del 2006).

Col sesto motivo, deducendo violazione della L. n. 154 del 1988, art. 12 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, oltre che vizio di motivazione, i ricorrenti sostengono che nell’avviso opposto non era stata considerata la valutazione automatica D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52 per i beni accatastati nè la richiesta di procedura ex L. n. 154 del 1988, art. 12, per quelli ancora non accatastati.

La censura è inammissibile.

In particolare, i ricorrenti affermano che essi avevano richiesto di avvalersi della cd. valutazione automatica per i beni già fruenti di rendita catastale, ma tale richiesta non risulta dalla sentenza impugnata (che peraltro afferma la correttezza dell’operato dell’Ufficio “che ha agito secondo le disposizioni recate dal D.P.R. 131 del 1986, art. 52”), e neppure risulta che la questione della mancata considerazione della suddetta richiesta fosse stata posta nel giudizio di merito, pertanto i ricorrenti avrebbero dovuto (per sfuggire ad una declaratoria di inammissibilità per novità della questione) precisare se e quando nel giudizio di merito detta questione era stata posta e comunque riportare in ricorso (nel rispetto del principio di autosufficienza) il testo di eventuali documenti dai quali la richiesta de qua risultava, depositando unitamente al ricorso tali documenti ex art. 369 c.p.c., n. 4.

Per quanto concerne la denuncia di mancata considerazione della richiesta di procedura L. n. 154 del 1988, ex art. 12, per gli immobili ancora non accatastati, avendo i giudici di appello affermato che tale richiesta non risultava effettivamente “materializzata” dai contribuenti, essi avrebbero dovuto riportare in ricorso (nel rispetto del principio di autosufficienza) il testo di eventuali documenti prodotti in atti (e in ipotesi non considerati dai giudici di appello) dai quali la richiesta de qua risultava invece presentata, depositando unitamente al ricorso tali documenti ex art. 369 c.p.c., n. 4.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,30 di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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