Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18527 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. I, 10/07/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 10/07/2019), n.18527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27693/2014 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in Roma Via Di Porta

Pinciana, 4 presso lo studio dell’avvocato Santaroni Marco, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Barberi Mauro Adriano,

Costantino Luca;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) Srl, In Liquidazione in persona curatore

O.D., elettivamente domiciliato in Roma Viale B. Buozzi, 99

presso lo studio dell’avvocato Giuggioli Pier Filippo Giacomo che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1527/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2019 dal Dott. NAZZICONE LOREDANA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI

ANNA MARIA.

Fatto

RILEVATO

– che la Corte d’appello di Milano con sentenza del 17 aprile 2014, in parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa città del 23 aprile 2009, ha ridotto il risarcimento del danno da mala gestio a carico della ex amministratrice A.A. ad Euro 342.367,62, oltre accessori;

– che avverso questa sentenza propone ricorso la soccombente, affidato a tre motivi;

– che si difende con controricorso il fallimento;

– che la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso con firma per accettazione della controparte.

Diritto

RITENUTO

– che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894);

– che le parti hanno concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391 c.p.c., comma 4).

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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