Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18526 del 26/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.26/07/2017), n. 18526
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.Z., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in
calce al ricorso, dagli avv.ti Piero Carlo Gallo e Mario Contaldi,
elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestina n. 63,
che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo
ai fax nn. 0161/68849 e 06/3214915 e agli indirizzi di p.e.c.
pierocarlo.gallo.ordineavvocativercelli.eu e
studiocontaldi.cgn.legalmail.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
Sa.Sa., elettivamente domiciliata in Roma viale Mazzini 140,
presso l’avv. Pierluigi Lucattoni, rappresentata e difesa, giusta
procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Pierluigi
Olivieri, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative
al processo al fax n. 079/2856116 e alla p.e.c.
studiolegaleolivieri.pec.it, ammessa al beneficio del patrocinio a
spese dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 303/14 della Corte di appello di Cagliari,
emessa il 25 giugno 2014 e depositata il 30 giugno 2014, n. R.G.
629/11.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. In data 22 ottobre 2009 il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e, successivamente, si è pronunciato in data 26 luglio 2011, con sentenza definitiva, affidando il figlio minore in via esclusiva alla madre, regolando il diritto di visita del padre e ponendo a carico di quest’ultimo un contributo a favore dei figli e un assegno divorzile a favore della Sa. rispettivamente di 800 Euro 250 mensili.
2. Con sentenza del 25/30 giugno 2014 la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, si è pronunciata rigettando appello principale e incidentale dello S. e della Sa..
3. Ricorre per cassazione S. con due motivi illustrati da memoria difensiva.
4. Si difende con controricorso la Sa..
Ritenuto che:
5. Con i due motivi di ricorso S.Z. deduce la violazione e falsa interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e art. 6, comma 3 e dell’art. 337 ter c.c., lamentando che il Giudice di primo grado ha determinato l’ammontare degli assegni divorzile e di mantenimento dei figli basandosi su erronee indagini della Guardia di Finanza e commisurandoli a un reddito molto più elevato di quello realmente percepito dal ricorrente.
6. I due motivi sono inammissibili trattandosi di censure che lungi dall’evidenziare una violazione o falsa applicazione delle norme citate sono diretti a ottenere una riedizione del giudizio di merito.
Tale richiesta, preclusa in questo giudizio, non si giustifica neanche per l’affermazione di una pretesa percezione erronea della situazione economica delle parti in causa da parte della Guardia di finanza. Se si considera infatti che la commisurazione del contributo per i figli e dell’assegno divorzile è fondata sulla comparazione dei redditi delle parti, sia quelli lordi che quelli netti, comparazione che fa registrare una sensibile differenza a favore dello S. e una condizione di insufficienza del reddito a disposizione della Sa., appare conforme alle norme invocate dal ricorrente l’imposizione di un onere contributivo in favore dei due figli e di un modesto assegno di mantenimento in favore della Sa. che è stato confermato dalla Corte di appello al fine di consentire alla beneficiaria di avvicinare il proprio reddito alla soglia dell’autosufficienza.
7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.600 di cui Euro 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017