Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18526 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 21/09/2016), n.18526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Rieti con ordinanza n. R.G. 1196/2015 del 4/11/2015, depositata

il 6/11/2015 nel procedimento pendente tra:

ATER RIETI;

P.R.A.;

sulle conclusioni scritte dal P.G. in persona del Dott. ALBERTO

CARDINO che chiede che la Suprema Corte voglia dichiarare

l’inammissibilità del regolamento proposto;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Rieti, con decreto n. 438/2015 del 16.4.2015, rigettò il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall’ATER di Rieti nei confronti di P.R.A. per il pagamento di canoni di locazione non versati, con contestuale richiesta di sfratto in caso di inadempimento della resistente R.D. n. 1165 del 1938, ex art. 32 e dispose l’archiviazione del procedimento, sul rilievo che, prevalendo nella specie il rito monitorio, il credito vantato rientrava nella competenza per valore del Giudice di pace.

2. L’ATER di Rieti ripropose ricorso di identico tenore dinanzi al Giudice di pace di Rieti che, con ordinanza del 6 novembre 2015, ritenendo di non essere competente ratione materiae, vertendosi in materia di locazione, ha sollevato conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c..

Le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. Il richiesto regolamento di competenza di ufficio è inammissibile. L’art. 45 c.p.c., pur dopo la sostituzione del termine di “sentenza” con quello di “ordinanza”, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 4, richiede comunque che il giudice a quo abbia emesso una decisione declinatoria sulla competenza per ragioni di competenza per materia o territorio inderogabile.

Nella specie difetta una tale pronuncia, evidenziandosi che il regolamento di competenza d’ufficio, ex art. 45 c.p.c., è ammissibile nel solo caso in cui il primo giudice si sia pronunciato sulla competenza con sentenza, o, comunque, con pronuncia a carattere decisorio ed irretrattabile, suscettibile di acquistare efficacia definitiva (v. Cass., ord. 3 luglio 2009, n. 15639, sia pure emessa con riferimento a provvedimenti cautelali).

Va a tal proposito ribadito, aderendo alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, che il decreto motivato ex art. 640 c.p.c., con il quale il giudice rigetta la richiesta di ingiunzione, ancorchè emesso a seguito di una sommaria istruttoria con la comparizione delle parti, non essendo suscettibile di dar luogo a pronuncia definitiva, in quanto il comma 3 del predetto articolo consente la riproponibilità della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 9 dicembre 1993, n. 1.2138; Cass. 20 dicembre 1985 n. 6547; Cass. 5 gennaio 1983, nn. 46, 45, 44, 32 e 31) e non è, pertanto, suscettibile di passare in cosa giudicata (v. sul punto anche Cass., sez. un., ord., 19 aprile 2010, n. 9216).

Ne consegue che, qualora la parte, anzichè riproporre la domanda al medesimo giudice – come previsto dall’art. 640 c.p.c., comma 3, preferisca presentare altra istanza di ingiunzione al giudice indicato come competente dal primo giudice, non si ha una pronuncia declinatoria di incompetenza del giudice a quo nel senso sopra precisato ed è, di conseguenza, inammissibile il regolamento di ufficio proposto dal giudice successivamente investito dalla domanda (v. Cass., ord., 29.9.2005, n. 19130, sia pure con riferimento alla previgente formulazione dell’art. 45 c.p.c.).

4. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal Giudice di pace di Rieti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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