Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18526 del 13/07/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18526 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso 17681-2015 proposto da:
HOLDING DI INGEGNERIA SPA in persona del suo
Amministratore Delegato Dott.ssa ROMINA BOLDRINI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI
MANCINELLI 65, presso lo studio dell’avvocato NELLO
DE PONTE, che la rappresenta e difende unitamente
2018
410

all’avvocato GIUSEPPE NICCOLINI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

GENERALI ITALIA SPA conferitarja del ramo di azienda

Data pubblicazione: 13/07/2018

assicurativo Direzione per l’Italia di ASSICURAZIONI
GENERALI SPA in persona di COLAIANNI PIERFRANCESCO e
LORENZO BIZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende

– controricorrentenonchè contro

TANGA GIUSEPPE, CAPOBIANCO MAURO, CAPOBIANCO EUPLIO
CPBOLE79R23L616Y,
EUPLIO

CAPOBIANCO

CPBOLE20C20L399A,

CAPOBIANCO MICHELANTONIO,
CAPOBIANCO MARIO,

GERARDO,

CAPOBIANCO

CAPOBIANCO

FRANCESCO,

CAPOBIANCO VITANTONIA,

CAPOBIANCO GIUSEPPE,

GIANNINI

MAURO, BRODA CRISTOFARO, TIBURZI ANNA, RIZZO
FEDERICO, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ,
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, D’AVANZO GUIDO,
MACERA MARIA LUISA, CICCOTTI RODOLFO, RANZANI DARIO
ANDREA, MACERA MARIA LUISA, CAPRIO MASSIMO;
– intimati –

avverso

la

sentenza n.

1947/2015

della

CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE
POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

2

giusta procura speciale in calce al controricorso;

Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto;
udito l’Avvocato GIUSEPPE NICCOLINI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI;

3

Fatti di causa
1.Con atto di citazione notificato il 16 maggio e il 3 giugno 2000, Giuseppa
Tanga, Mauro, Euplio e Gerardo Capobianco, rispettivamente coniuge e figli di
Giovanni Capobianco, nonché Santa Pagliarulo e Euplio, Francesco,
Michelangelo, Vitantonia, Mario e Giuseppe Capobianco, genitori e germani del
medesimo Giovanni, evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Ariano

direttore di cantiere, Maria Luisa Macera, legale rappresentante di SASPER,
Giuliano Ranzani, quale direttore dei lavori, Mauro Giannini, amministratore di
COCESA, Armando Rinelli, progettista, Rodolfo Ciccotti e Sasper, in persona del
liquidatore pro tempore, esponendo che in data 23 giugno 1989, Giovanni
Capobianco, dipendente della Sasper Srl, decedeva, mentre eseguiva lavori di
manutenzione di un viadotto autostradale nei pressi di Vallata a causa del
crollo di tre campate del medesimo.
2.Esponevano che i lavori erano stati appaltati da Autostrade S.p.A, alla
COCESA S.r.l. la quale, a sua volta li aveva subappaltati alla Sasper, di cui era
dipendente l’infortunato. Il giudizio penale svoltosi dinanzi al Tribunale di
Ariano Irpino si era concluso con sentenza di patteggiamento nei confronti di
Rodolfo Ciccotti, direttore tecnico di COCESA e della Sasper Srl e con sentenza
di condanna passata in giudicato nei confronti degli altri convenuti, oltre che di
Gianni Pasquarelli, amministratore delegato di Autostrade S.p.A. Sulla base di
tali premesse chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
3.Si costituiva in giudizio Giuliano Ranzani, direttore dei lavori, il quale
contestava la propria responsabilità e, comunque, domandava la condanna al
risarcimento dei danni della Bonifica S.p.A, successivamente Holding di
Ingegneria S.p.A. alle cui dipendenze egli lavorava, ai sensi dell’articolo 2049
c.c. e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della società. Si
costituiva Mauro Giannini deducendo tra l’altro che la moglie di Capobianco
aveva già ricevuto dall’Ina il trattamento pensionistico e che la Società
Autostrade aveva provveduto a liquidare il risarcimento dei danni subiti dagli
eredi. Si costituivano il progettista Armando Rinelli, il direttore dei lavori-3 bi9

Irpino Cristoforo Broda, quale direttore dei lavori, Federico Rizzo, assistente

Cristoforo Broda e l’assistente direttore di cantiere Federico Rizzo chiedendo il
rigetto delle domande. Si costituiva, altresì, Bonifica S.p.A, chiamata in
giudizio dal direttore dei lavori che chiedeva di citare in causa Generali
Assicurazioni S.p.A. con la quale aveva stipulato una polizza per gli infortuni,
proponendo domanda nei confronti dell’assicuratore. Non si costituivano Maria
Luisa Macera, Rodolfo Ciccotti e la società Sarper, dichiarati contumaci.

Generali Assicurazioni e della Zurigo Assicurazioni. Si costituiva la prima
compagnia, Generali Assicurazioni S.p.A, eccependo la non operatività della
polizza in quanto l’articolo 9 delle condizioni generali di contratto escludeva
dalla garanzia della responsabilità civile verso terzi tutti coloro che subivano un
danno in conseguenza della partecipazione alle attività cui si riferisce
l’assicurazione. Si costituiva Zurigo Assicurazioni eccependo, tra l’altro, la non
operatività della garanzia assicurativa e la prescrizione del diritto.
5.11 giudizio veniva interrotto per il decesso del difensore di Mauro Giannini,
nonché per quello del convenuto Armando Rinelli e gli attori provvedevano a
riassumere il giudizio nei confronti degli eredi di questo, Anna Tribuzi, Giorgio e
Renata Rinelli ( i quali si costituivano riportandosi alle difese svolte dal proprio
dante causa. Interveniva in giudizio volontariamente Inali, che confermava di
aver erogato ai superstiti le indennità di cui chiedeva il rimborso ai sensi degli
articoli 1916 e 2043 c.c.
6.11 Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza n. 513 del 2006 condannava i
convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori, nonché alla
restituzione, in favore di Inail, delle somme erogate, rigettava le domande di

4.11 giudice ordinava l’intervento in causa sensi dell’articolo 107 c.p.c. di

Federico Rizzo e Mauro Giannini nei confronti di Zurigo Assicurazioni e
dichiarava Generali Assicurazioni S.p.A. tenuta a garantire la società Bonifica.
7.Avverso tale decisione Mauro Giannini proponeva appello, con atto
notificato il 12 febbraio 2007. Si costituivano le altre parti. Gli originari attori
censuravano l’omessa liquidazione del danno patrimoniale subito dai superstiti
rappresentando, altresì, che la sentenza appellata presentava errori materiali.
Rodolfo Ciccotti proponeva appello incidentale, come pure Maria Luisa Macera4,-L, .
4

Si costituiva Bonifica S.p.A. proponendo appello incidentale, censurando la
liquidazione del danno morale in favore della moglie e dei figli di Giovanni
Capobianco, già compreso nell’indennizzo riconosciuto dall’Inail, nonché il
danno morale liquidato in favore dei genitori e dei germani del deceduto e
contestando l’accoglimento della domanda di regresso proposta dall’Inail. In
caso di condanna chiedeva la conferma della statuizione di accoglimento della

costituiva in giudizio proponendo appello incidentale e reiterando l’eccezione di
inoperatività della polizza, la decadenza dal diritto di chiamare in causa le
imprese assicuratrici Generali e Zurigo, mai richiesta dalle parti, nonché vizio
di ultrapetizione del provvedimento emesso dal giudice di primo grado ai sensi
dell’articolo 107 c.p.c, fattispecie inapplicabile al caso di specie, con il quale le
parti erano state sostanzialmente rimesse in termini. Si costituiva Zurich
Insurance Company, con la nuova denominazione assunta da Zurigo
Compagnia di Assicurazioni, contestando l’appello principale. Si costituivano
tardivamente Federico Rizzo e Inail.
8.Con separato atto notificato in data 8 novembre 2007 proponeva appello
Giuliano Ranzani e si costituivano le altre parti svolgendo difese analoghe al
precedente giudizio.
9.Con atto di appello notificato il 12 novembre 2007 proponevano
impugnazione gli eredi di Armando Rinelli, Anna Tribuzi e Cristoforo Broda e le
altre parti svolgevano difese analoghe al primo giudizio.
10.

Con provvedimento del 17 aprile 2008 si provvedeva alla riunione

dei tre giudizi trattandosi di appelli avverso la medesima decisione e all’udienza

domanda di garanzia nei confronti di Generali Assicurazioni, la quale si

del 19 ottobre 2012 veniva dichiarata l’interruzione della causa per decesso di
Giuliano Ranzani. Il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi di
quest’ultimo che non si costituivano.
11.

Con sentenza del 30 aprile 2015 la Corte d’Appello di Napoli

accoglieva per quanto di ragione l’appello principale proposto da Mauro
Giannini e quelli incidentali proposti dalla S.p.A. Bonifica, divenuta Holding di
Ingegneria S.p.A, Maria Luisa Macera, e Rodolfo Ciccotti, così rigettando

lat,,_„/

domanda proposta da Inail nei confronti dei predetti, appellante principale e
appellanti incidentali. Accoglieva, per quanto di ragione, l’appello incidentale
proposto da Generali Assicurazioni S.p.A. rigettando la domanda di garanzia
proposta da Holding di Ingegneria S.p.A. nei confronti della Generali
Assicurazioni S.p.A; rigettava, nel resto, l’appello principale proposto da Mauro
Giannini e quelli incidentali, dichiarando inammissibile quello incidentale

Cristoforo Broda e Anna Triburzi, provvedendo sulle spese e disponendo la
correzione di errore materiale.
12.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Holding di

Ingegneria S.p.A. affidandosi a tre motivi e resiste con controricorso Generali
Italia S.p.A. che deposita memorie ex art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1.La Corte d’Appello di Napoli ha limitato la propria valutazione
all’impugnazione proposta in via principale da Mauro Giannini, nonché agli
appelli incidentali proposti nei termini, ossia quello degli eredi di Capobianco e
di Rodolfo Ciccotti, Maria Luisa Macera, Zurigo S.p.A, Generali S.p.A. e Bonifica
S.p.A. e la decisione ha riguardato le questioni esaminate in primo grado
relative al profilo della responsabilità e della quantificazione del danno
avanzata dai congiunti di Giovanni Capobianco e, in particolare, le domande di
garanzia proposte nei confronti delle imprese assicuratrici Generali e Zurigo,
oltre a quella di regresso proposta dal terzo intervenuto Inail.
2.In particolare, rileva in questa sede il capo della sentenza con cui la
Corte territoriale ha ritenuto fondato l’appello incidentale proposto da Generali
Ass.ni avverso la statuizione di accoglimento del Tribunale sulla domanda di
garanzia avanzata nei suoi confronti da Bonifica S.p.A, oggi Holding di
Ingegneria S.p.A. La Corte d’Appello, diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale, ha fatto specifico riferimento all’articolo 9 delle Condizioni Generali
di contratto secondo il quale “non sono considerati terzi le persone che,
essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in
occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché
6

proposto da Federico Rizzo e quelli principali proposti da Giuliano Ranzani e da

tutti coloro che, indipendentemente dalla natura della loro apporto con
l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle
attività cui si riferisce l’assicurazione”. Pertanto, sarebbero esclusi dalla
garanzia assicurativa i dipendenti dell’assicurata Bonifica (che aveva il ruolo di
direttore dei lavori), i subappaltatori e dipendenti e subappaltatori
dell’assicurata Bonifica, nonché tutti i soggetti che, qualsiasi rapporto abbiano

attività oggetto di assicurazione.
3.La fattispecie si riferiva all’infortunio sul lavoro e conseguente decesso
del dipendente della società Sasper che eseguiva i lavori per il ripristino del
viadotto, concessi in subappalto da COCESA, che a sua volta li aveva ricevuti in
appalto da Autostrade S.p.A, la quale aveva concesso in subappalto a Bonifica
S.p.A, assicurata con Generali S.p.A, la direzione dei lavori. Direzione
esercitata attraverso i dipendenti Ranzani e Broda, ritenuti penalmente
responsabili. Pertanto, secondo la Corte territoriale, Capobianco aveva subito
danni in occasione della sua partecipazione, quale dipendente della ditta
esecutrice dei lavori, ad un’attività eseguita sotto la direzione dell’assicurata
Bonifica S.p.A, cioè di un soggetto partecipe all’attività oggetto del contratto di
assicurazione. Pertanto, Bonifica S.p.A, non poteva considerarsi terzo ai fini
della garanzia fatta valere da Bonifica nei confronti di Generali Ass.ni.
4.Infine, va rilevato che la copia asseverata della sentenza impugnata non
esibita da parte ricorrente era comunque nel fascicolo d’ufficio e ciò consente,
sulla base dei principi di cui alla recentissima Cass. Sez. U. 10648/17
(esenzione dall’improcedibilità in caso di presenza aliunde o in altri atti della
copia notificata) di esaminare nel merito i motivi di ricorso.
5.Fatte queste premesse, con il primo motivo Holding di Ingegneria S.p.A,
già Bonifica S.p.A. lamenta la violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c, nonché
degli articoli 1229, 1341, 1370 e 1418 c.c, in relazione all’articolo 360, n. 3
c.p.c. rilevando che l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’articolo 9,
lett. C del contratto (“le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con
l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro e di servizio; ()
7

con l’assicurata Bonifica, rimangono danneggiati per la partecipazione alla

subappaltatori loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente
dalla natura del loro rapporto con l’assicurato subiscano il danno in
conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce
l’assicurazione”) non rispetta i criteri previsti dagli articoli 1362 e seguenti c.c.
ed in particolare il senso letterale delle parole. Questo perché il precedente
articolo 7 in tema di “Condizioni Generali di Assicurazione” determina il

l’assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare per i danni cagionati a terzi.
6.Ma l’articolo 9 circoscrive il rischio assicurativo individuando alcune
categorie di soggetti che, astrattamente individuabili come terzi, tali non sono
convenzionalmente, perché inclusi in tale elenco. Evidentemente tale
esclusione costituisce un elenco “chiuso” e trattandosi di eccezione alla regola,
peraltro relativa ad un contratto predisposto dall’assicuratore, non tollera
letture estensive. Pertanto, poiché l’infortunato era dipendente di una società
che aveva subappaltato le opere da eseguire, mentre Holding di Ingegneria
svolgeva l’attività di direttore dei lavori, non era possibile affermare che
l’appaltatore e, quindi il suo dipendente Capobianco, fosse “un partecipe”
dell’attività del direttore dei lavori.
7.In particolare i due ruoli, quello dell’appaltatore o del subappaltatore e
del direttore dei lavori sarebbero antitetici, poiché il primo ha il compito di
eseguire l’opera commissionata e il secondo è investito di sovraintendere al
lavoro del primo.
8.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’articolo
360, n. 5 c.p.c. In particolare, nel momento in cui la Corte territoriale afferma
che l’appaltatore e, quindi il suo dipendente, è partecipe dell’attività del
direttore dei lavori, la decisione risulta incoerente sotto il profilo logico in
quanto il direttore dei lavori è un fiduciario dell’appaltante, con il compito di
sorvegliare l’esecuzione dei lavori. Quindi il direttore dei lavori non può essere
partecipe dell’appaltatore e viceversa; tanto è vero che esiste incompatibilità
tra il ruolo di titolare dell’impresa appaltatrice e quello di direttore dei lavori.

8

perimetro della copertura assicurativa che ha lo scopo di tenere indenne

9.Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 1342 c.c, in relazione
all’articolo 360, n. 3 c.p.c. In particolare, la genericità della locuzione “tutti
coloro che ….. in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si
riferisce l’assicurazione” produce un’indeterminatezza dell’oggetto della
clausola con conseguente illiceità della stessa. Comunque, si impone una
lettura restrittiva al fine di individuare la categoria di coloro che non sono

interpretazione previsti all’articolo 1342 c.c. tenendo conto che
nell’individuazione dell’oggetto del contratto (punto I) si fa riferimento a tutti i
lavori di cui sia responsabile anche il direttore lavori, mentre l’articolo 9 non
richiama tale convenzione e, quindi, non sarebbe idoneo a determinare
limitazioni rispetto all’attività posta in essere dal direttore dei lavori.
10.

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente poiché

attengono tutti alla interpretazione dell’oggetto del contratto di assicurazione
sotto il profilo della violazione degli canoni ermeneutici, della nullità della
clausola e del vizio di motivazione, sotto il profilo della intrinseca
contraddittorietà.
11.

L’art. 9 lett. c) dispone che “non sono considerati terzi le persone

che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in
occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché
tutti coloro che, indipendentemente dalla natura della loro apporto con
l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle
attività cui si riferisce l’assicurazione”.
12.

L’articolo 9, pertanto, prevede nella prima parte che non sono

considerati terzi i soggetti che subiscono un danno e che siano dipendenti
dell’assicurato: questa prima ipotesi non riguarda il caso in esame.
13.

La seconda ipotesi è quella dei subappaltatori e loro dipendenti, i

quali, anche se non dipendenti dell’assicurato (Bonifica), subiscano il danno “in
conseguenza della

loro partecipazione alle attività cui si riferisce

l’assicurazione”. La fattispecie riguarda la posizione di Capobianco che, quale

9

considerati terzi. Pertanto, la decisione impugnata è contraria ai canoni di

dipendente di un subappaltatore, cioè Sasper, ha subito un danno “in
conseguenza della partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione”.
14.

Le condizioni generali di assicurazione, all’articolo 7, definiscono

l’oggetto della garanzia, cioè la responsabilità civile verso terzi, prevedendo
che Generali terrà indenne Bonifica di quanto questa sarà tenuta a pagare per i
danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, in conseguenza “di un

della durata dell’assicurazione”.
15.

Pertanto, è evidente che il danno si è verificato nell’ambito delle

attività per le quali è stata stipulata la polizza, trattandosi di morte involontaria
connessa alla realizzazione di opere e verificatasi nel luogo di costruzione,
durante il periodo di assicurazione.
16.

È altrettanto pacifico che, ai sensi dell’articolo 9, Capobianco era

dipendente del subappaltatore e ha subito il danno a causa della sua
partecipazione alla attività oggetto di garanzia assicurativa. Nello stesso modo
è pacifico che Bonifica, per il tramite dei direttore dei lavori, partecipava a tale
attività con funzione di verifica di quanto espletato dalla società
subappaltatrice incaricata proprio di eseguire le opere alle quali si riferiva
l’attività di verifica dei dipendenti di Bonifica, Ranzani e Brode, direttori dei
lavori. Le censure, pertanto sono prive di fondamento.
17.

Oltre a ciò, il primo motivo non coglie nel segno. La Corte d’Appello

non ha sostenuto che l’appaltatore e, quindi il suo dipendente Capobianco,
fosse(ro) “un partecipe” dell’attività del direttore dei lavori. La decisione
prescinde da tale impostazione che, comunque, erroneamente inverte i ruoli,
poiché il testo dell’art. 9 non riguarda, nell’ipotesi che qui rileva, la fattispecie
del danneggiato partecipe dell’attività del direttore lavori, ma, al più l’ipotesi
opposta.
18.

Con il secondo motivo, non si censura, sulla base del testo vigente

dell’articolo 360, n. 5 c.p.c, l’omesso esame di un fatto decisivo, ma un vizio di
motivazione, con consentito dal nuovo testo della disposizioni ed al di fuori del
perimetro delineato dalla decisione a Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.
10

fatto accidentale connesso con la costruzione delle opere… verificatosi nel corso

24282 del 14 novembre 2014) che consente di censurare il vizio di
motivazione, nelle eccezionali ipotesi di contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili ovvero di motivazione apparente. Fattispecie pacificamente non
ricorrenti nel caso di specie.
19.

Il terzo motivo è del tutto generico, poiché da una parte si lamenta

l’eccessiva ampiezza della categoria dei soggetti per i quali sarebbe esclusa la

sollecita un confronto non rilevante tra il contenuto dell’articolo 9 e
l’individuazione generale dell’oggetto della garanzia assicurativa (parte I delle
Condizioni Generali).
20.

Le considerazioni che precedono consentono di superare anche i

profili di irritualità della notifica del ricorso nei confronti di taluno degli intimati
operando il principio secondo cui, in caso di ricorso per cassazione “prima
facie” infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti,
disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero
per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione
di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento
dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun
beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Sez. U,
Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 – 01 e Sez. 3, Sentenza n.
15106 del 17/06/2013).
21.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del

presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui
al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228
del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’
respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo

a

titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel

11

garanzia assicurativa pur essendo, in astratto, terzi danneggiati, dall’altra si

provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in
favore della controricorrente, liquidandole in C 10.000,00 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma ibis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 7 febbraio 2018

200,00 ed agli accessori di legge.

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