Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18526 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

LOCAT SPA (già ISEFI Internazionale di Servizi Finanziari Spa,

incorporante di ROLOLEASING Spa), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLA SCROFA 57 presso lo studio dell’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMAGNOLI DARIO,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI PAOLO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PIZZONIA GIUSEPPE, che si riporta

agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti della Locat s.p.a., già Rololeasing s.p.a. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di liquidazione concernente imposta di registro – la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio in relazione alla volontà espressa in corso di causa dalla contribuente di avvalersi, della chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi della L. n. 656 del 1994.

In particolare, i giudici d’appello rilevavano che la controversia coinvolgeva, con l’avviso di liquidazione, anche l’accertamento dell’Ute sul quale l’avviso si basava, tanto che proprio l’avviso di classamento e i relativi. criteri erano stati oggetto del ricorso introduttivo e che pertanto si trattava di una questione “valutativa” alla quale era applicabile la normativa sulla chiusura delle liti fiscali pendenti.

Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa, applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, D.L. n. 70 del 1988, art. 12 (conv. in L. n. 154 del 1988) e L. n. 342 del 2000, art. 74, nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente rileva che nella specie con l’avviso di liquidazione l’Ufficio finanziario si era attivato per recuperare la sola differenza di imposta scaturita dall’applicazione del criterio automatico secondo il disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, come richiesto dallo stesso contribuente, e che pertanto, non avendo l’atto funzione valutativa ma solo liquidatoria, doveva escludersi la definibilità agevolata della lite.

La censura è infondata.

I giudici d’appello hanno affermato che l’impugnazione non ha investito solo l’avviso di liquidazione ma anche il prodromico atto di classamento e l’affermazione non risulta censurata in questa sede.

Tanto premesso, è da aggiungere che recentemente le sezioni unite di questa Corte, componendo un contrasto delineatosi tra diverse decisioni della quinta sezione civile, hanno affermato che la controversia nata dal ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione di imposta, a seguito dell’attribuzione della rendita ad un immobile non accatastato, per il quale le parti hanno dichiarato, in sede di compravendita, di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica di cui al D.L. n. 70 del 1988, art. 12 (conv.

nella L. n. 154 del 1988), nel caso in cui il ricorso investa anche il provvedimento di classamento, conosciuto solo con la notifica del predetto avviso, ha un duplice oggetto: uno derivante dall’impugnazione dell’atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di “lite fiscale pendente”, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, definibile, quindi, in base a tale disposizione, ed un altro, che deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita catastale e che, non avendo ad oggetto una pretesa fiscale, non può essere definito in base alla citata disposizione agevolativa (v. SU n. 5289 del 2010). Resta solo da osservare che il principio sopra esposto è stato affermato dalle sezioni unite con riguardo alla L. n. 289 del 2002, ma le ragioni che lo sostengono consentono l’applicazione di esso anche in altre ipotesi di definizione agevolata, aventi il comune presupposto della configurabilità di una lite fiscale pendente.

Col secondo motivo, deducendo omissione e contraddittorietà della motivazione, la ricorrente sostiene che i giudici d’appello avrebbero affermato la natura valutativa (anzichè meramente liquidatoria) dell’avviso opposto senza farsi carico di verificare l’assetto normativo e ordinamentale che regge la fattispecie. La censura è inammissibile, posto che il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

può riguardare l’accertamento in fatto, non la motivazione in diritto della sentenza impugnata.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese dei presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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