Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18526 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. I, 10/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 10/07/2019), n.18526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4869/2016 proposto da:

Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere Spa, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Nizza 59, presso lo studio dell’avvocato Di

Amato Astolfo, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.P.V., in qualità di erede di L.R.A. e

F.G.G.; L.R. Marmi di L.R.P.V.

& C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli 27,

presso lo studio dell’avvocato Abbate Alessandra, rappresentati e

difesi dall’avvocato Bracciale Franco, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

L.R.M.G., in qualità di erede di L.R.A. e

F.G.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei

Prefetti 17, presso lo studio dell’avvocato Reccia Domenico (Studio

Pandiscia), rappresentata e difesa dall’avvocato Sciscione Italo,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3178/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2019 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con due distinte citazioni notificate il 20 luglio 1992, L.R. Marmi di L.R.P.V. & C. s.a.s. e L.R.A. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su ricorso della Banca di Sconto Conti Correnti s.p.a.: decreto con cui veniva loro intimato, nella qualità di obbligata principale la prima e di fideiussore il secondo, il pagamento della somma di Lire 308.331.281, oltre interessi e spese. L’importo ingiunto costituiva lo scoperto di un conto corrente acceso dalla società e per il quale era stata prestata garanzia fideiussoria.

La banca convenuta si costituiva in entrambi i giudizi, che venivano riuniti.

Il Tribunale, a seguito dell’espletamento di due consulenze tecniche, pronunciava sentenza non definitiva con cui revocava il decreto ingiuntivo opposto, accertava la nullità parziale del contratto di conto corrente nella parte in cui prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, stabiliva che l’interesse debitorio andasse ricondotto al tasso soglia per il periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, accoglieva parzialmente l’opposizione di L.R.A. con riguardo all’eccepita nullità della fideiussione e disattendeva le deduzioni degli opponenti relative alla commissione di massimo scoperto, alla decorrenza delle valute e all’estinzione della garanzia; con separata ordinanza rimetteva poi la causa in istruttoria per la quantificazione delle somme dovute. A seguito di un supplemento di consulenza tecnica, il Tribunale pronunciava sentenza definitiva con cui condannava in solido la società e gli eredi del fideiussore, nel frattempo deceduto, al pagamento, in favore della banca, della somma di Euro 542.327,81.

2. – Le due pronunce erano appellate dalla società L.R. Marmi, da F.G.G., L.R.M.G. e L.R.P.V.. Nella resistenza della banca, la Corte di appello di Napoli, in data 18 febbraio 2014, pronunciava quindi sentenza con cui, in totale riforma delle decisioni impugnate, revocava il decreto ingiuntivo opposto. A fondamento di detta statuizione la Corte di merito poneva il dato della mancata produzione, nel corso del giudizio, degli estratti conto che avrebbero dovuto documentare l’andamento del rapporto.

3. – La pronuncia della Corte partenopea era quindi impugnata per revocazione dalla banca: questa assumeva, in sintesi, che i predetti estratti conto erano stati versati in atti fin dal primo grado del giudizio, onde la pronuncia, ad avviso dell’istituto di credito, risultava fondarsi sull’erroneo presupposto della mancata produzione dei detti documenti.

In esito a tale giudizio impugnatorio era resa sentenza che dichiarava inammissibile la domanda ex art. 395 c.p.c.. La Corte di Napoli rilevava, nella circostanza, che gli estratti conto risultavano effettivamente “non presenti tra gli atti del giudizio”, tanto che la stessa parte attrice riferiva di non averli rinvenuti e di aver sporto, per questo, denuncia penale. Ne desumeva che nella fattispecie non si ravvisava un errore revocatorio, dal momento che ciò che assumeva rilievo era il profilo valutativo quanto alla rituale produzione documentale.

4. – Contro quest’ultima pronuncia ricorre per cassazione la Banca di Sconto Conti Correnti, che ha pure impugnato la prima sentenza (quella, cioè, investita dalla domanda di revocazione). Il motivo di ricorso è unico. Resiste con controricorso L.R.M.G.. Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’istante deduce la violazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, per avere la Corte di appello “ritenuto che l’erronea affermazione in ordine alla rituale produzione in giudizio di determinati documenti non costituisca un vizio deducibile con la revocazione ai senso dell’art. 395 c.p.c., comma 1”. Rileva, in sintesi, che la statuizione in ordine alla mancata produzione in giudizio degli estratti conto prescinderebbe completamente dall’attività valutativa del giudice, essendo, di contro, il frutto di un’erronea percezione della realtà. All’opposto, ad avviso della ricorrente, il tema del mancato rinvenimento degli estratti conto risulterebbe, ai fini che interessano, del tutto irrilevante: infatti la prima sentenza non aveva affrontato la questione circa l’assenza, per smarrimento e distruzione, dei documenti stessi. Dopo di che la banca istante si sofferma sul contenuto degli atti del giudizio che avrebbero comprovato la produzione dei nominati estratti.

2. – Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mancato esame di documenti che il giudice motivi con l’affermazione che non risultino inclusi tra gli atti del processo non può che integrare un errore revocatorio (per tutte: Cass. 18 marzo 2004, n. 5475; Cass. 18 gennaio 2005, n. 903).

Nella fattispecie, tuttavia, gli estratti conto non erano presenti nel fascicolo di parte: circostanza, questa, del tutto pacifica, di cui ha dato atto la sentenza impugnata, a pag. 5, e lo stesso ricorso per cassazione, a pag. 12 (ove è menzione del fatto che i documenti in questione non erano stati rinvenuti nel detto fascicolo e che, a fronte di ciò, era stata pure sporta denuncia). E’ evidente, dunque, che sul punto specifico il giudice che ha pronunciato sull’appello non sia potuto cadere in alcun errore.

Ma è altresì da escludere che la Corte di merito sia potuta incorrere in vizio revocatorio nell’affermare che gli estratti conto non erano stati prodotti.

Il giudice dell’appello ha rilevato che la mancata produzione dei documenti (e quindi la circostanza per cui, indipendentemente dalla loro presenza nel fascicolo, essi non erano stati acquisiti al giudizio) emergeva dal rilievo svolto dal primo consulente tecnico, il quale aveva dato atto della dichiarazione, resa dalla banca, “di non poter fornire gli estratti conto relativi al periodo interessato”, oltre che dall’elaborato redatto dal secondo ausiliario, il quale non recava traccia dei nominati estratti conto.

Non è qui dirimente, ovviamente, la fondatezza giuridica di tali considerazioni, per l’appunto spese al fine di dar conto del convincimento espresso dalla Corte di merito circa la mancata produzione dei documenti che interessano. Rileva, piuttosto, che tale produzione sia stata esclusa sulla scorta di un giudizio, laddove, come è noto, il travisamento denunciabile con istanza di revocazione presuppone la mera assunzione acritica di un fatto (Cass. 14 novembre 2012, n. 19921; Cass. 14 marzo 2016, n. 4893).

3. – Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle due parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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