Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18525 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 12/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5685/2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona dell’amministratore unico p.t.

A.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonino Domenico Gullo, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., EFFEGI S.R.L., M.M., in

qualità di titolare dell’omonima impresa, e S.G. S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano depositata 1’8

gennaio 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile

2017 dal Consigliere Dr. Guido Mercolino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l'(OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo avverso la sentenza emessa il 10 marzo 2015 dal Tribunale di Milano, avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento della ricorrente, previa revoca dell’ammissione al concordato preventivo;

che gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente ha denunciato la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 173 e l’omessa valutazione di fatti decisivi, osservando che la sentenza impugnata ha trascurato le complesse ed articolate doglianze sollevate avverso la decisione di primo grado, essendosi limitata a rilevare che non erano stati dedotti elementi ulteriori rispetto a quelli valutati in primo grado, senza tener conto dell’effetto devolutivo del reclamo;

che ai fini della deduzione, in sede di legittimità, del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non è peraltro sufficiente l’indicazione delle norme asseritamente violate, occorrendo anche, a pena d’inammissibilità, che il ricorrente dimostri, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si pongano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, sì da consentire a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (cfr. Cass., Sez. lav., 12/01/2016, n. 287; Cass., Sez. 6, 1/12/2014, n. 25419; 26/06/2013, n. 16038);

che ai fini della denuncia del vizio di motivazione è invece necessaria l’indicazione specifica del fatto decisivo in relazione al quale la motivazione si assume mancante o meramente apparente, dovendosi intendere per “fatto” non già una questione o un punto della sentenza, ma un fatto vero e proprio, e quindi un fatto principale (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè decisivo e dibattuto tra le parti, con esclusione quindi delle mere deduzioni difensive (cfr. Cass., Sez. 1, 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. 5, 27/07/2012, n. 13457; 5/02/2011, n. 2805);

che nella specie, invece, la ricorrente si limita a far valere l’effetto devolutivo del reclamo, riportando testualmente nel ricorso le censure mosse alla sentenza di primo grado e deducendo l’insufficienza del richiamo alla stessa contenuto nella sentenza impugnata, ma astenendosi dal precisare le ragioni per cui quest’ultima si pone in contrasto con la norma invocata in rubrica e dall’indicare i fatti trascurati dalla Corte di merito, nonchè dal censurare l’affermazione della stessa, integrante la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la sussistenza di uno stato irreversibile d’insolvenza era comprovata dal confronto tra le irrisorie disponibilità liquide della società e la consistenza delle passività accertate;

che, d’altronde, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza pronunziata in sede di gravame deve considerarsi legittimamente motivata per relationem ove il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto (cfr. Cass., Sez. 1, 19/07/2016, n. 14786; Cass., Sez. 5, 20/05/2011, n. 11138; Cass., Sez. 3, 11/06/2008, n. 15483);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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