Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18525 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICASOLI N.

7, presso lo studio dell’avvocato MUGGIA ROBERTO, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SABER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio

dell’avvocato OLIVETI FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

INN FUTURA HOTELS S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 911/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/03/2006 R.G.N. 8540/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato MUGGIA ROBERTO;

udito l’Avvocato OLIVETI FRANCESCA per delega OLIVETI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.R. chiese al giudice del lavoro di Roma di dichiarare la nullità della clausola di apposizione del termine al suo contratto di lavoro con la Saber srl, con le conseguenze di legge, nonchè la condanna della convenuta al pagamento di L. 25.822.122 per differenze retributive. La ricorrente venne poi autorizzata a chiamare in causa la Inn Futura Hotels srl, essendovi stato tra le due società un trasferimento d’azienda.

Il Tribunale respinse la domanda. La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 14 marzo 2006, ha rigettato l’appello della lavoratrice. La R. propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. La Saber srl si difende con controricorso. La INN Futura srl non ha svolto attività difensiva. Con il primo motivo si denunzia violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il quesito è così formulato: “da quanto prospettato e dalla posizione presa dalla parti a seguito della costituzione della Inn Futura Hotels appare evidente che la sentenza della Corte abbia omesso di motivare la legittimità o meno dei contratti extra dedotti dalla stessa nonostante sul punto fosse stato dedotto un ampio motivo d’appello in ben 8 pagine. Detto capo di domanda era sicuramente rilevante in quanto dalla trasformazione dei singoli contratti extra in contratti a tempo indeterminato conseguiva la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato”.

Il motivo è formulato in modo inammissibile per violazione del criterio di autosufficienza, per genericità e per violazione delle regole in materia di quesito di diritto. Non è autosufficiente perchè non si riportano i passaggi a fondamento del motivo di appello che si assume non abbia trovato risposta. E’ generico perchè, all’interno di un unico motivo, vengono proposte congiuntamente, e senza la necessaria distinzione concettuale, una censura di violazione di legge e una censura per vizio di motivazione; in relazione alla prima viene formulato il quesito di diritto su riportato, che non può dirsi tale e che comunque non è conforme alla regola dettata a pena di inammissibilità dall’art. 360- bis c.p.c., applicabile alla controversia in quanto la sentenza è stata pubblicata il 14 marzo 2006. Nel quesito, e nella esposizione del motivo, non si pone una questione giuridica e non si formula un confronto tra il modo in cui la stessa è stata risolta dalla sentenza impugnata e il modo in cui avrebbe dovuto essere risolta in base al principio di diritto da applicare, spiegando quali norme e perchè sarebbero state violate.

Quanto al vizio di motivazione si denunzia “omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia”. Ma la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile al presente giudizio, prevede che il vizio di motivazione possa riguardare solo un “fatto” e che tale fatto deve essere controverso e decisivo. Questa Corte ha precisato che “Il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo”. (Cass. 5 febbraio 2010, n. 2805).

Nel motivo in esame, privo di momento di sintesi, non si specifica quale sarebbe il fatto e non si spiega perchè sarebbe controverso e decisivo.

Peraltro, la motivazione della Corte si basa sul criterio distribuzione dell’onere della prova e la ricorrente non deduce una violazione della norme che disciplinano l’onere della prova, nè tanto meno spiega perchè vi sarebbe stata tale violazione.

Il secondo ed il terzo motivo attengono all’altra questione di cui si è discusso in appello, relativa alla autorizzazione dell’ufficio del lavoro alla stipula di contratti a termine.

Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 99 c.p.c., oltre che della L. n. 230 del 1962, art. 3. Nel quesito si chiede alla Corte di verificare se l’affermazione della Corte d’appello che autorizzazione e parere dell’ispettorato del lavoro siano atti differenti sia errata e comunque se la deduzione della mancanza di autorizzazioni facesse ritenere sufficientemente impugnato il contratto a termine. Ne consegue che deve dichiararsi tardiva la produzione del documento da ritenere illegittima e tale da violare l’art. 416 c.p.c. con conseguente trasformazione del contratto a tempo indeterminato per mancato assolvimento dell’onere probatorio”. Con il terzo motivo si denunzia violazione dalla L. n. 18 del 1978 e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. La tesi è che la documentazione depositata da entrambe le società, anche se da parte della Saber tardivamente, rappresentasse comunque documentazione del tutto differente dall’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro per l’assunzione con contratto a termine, trattandosi di autorizzazione ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 25 per assunzione con contratto a termine nominativa. Secondo la ricorrente con riferimento a questa specifica censura la sentenza della Corte d’appello “nulla motiva”. Le questioni poste nella causa sono due: se la documentazione prodotta fosse idonea; se sia stata tempestivamente prodotta. Sul primo problema la Corte d’appello ha affermato che le autorizzazioni prodotte da entrambe le società sono autorizzazioni dell’ufficio del lavoro relative ai due contratti a termine in causa idonee a legittimare l’apposizione dei termini trattandosi di autorizzazioni preventive all’assunzione a norma della L. n. 56 del 1987, art. 15.

La Corte ha poi affermato che, in ogni caso, il parere dell’ispettorato del lavoro non era richiesto a pena di nullità dalla normativa vigente all’epoca.

I motivi di ricorso, come si evince dalla sintesi contenuta nei quesiti su riportati integralmente, non censurano specificamente le due affermazioni sulle quali si basa la decisione. Gli stessi sono eccentrici rispetto al tema della controversia e pertanto inammissibili.

Peraltro, quanto alla tardi vita della produzione, dallo stesso ricorso per cassazione si evince che essa riguarderebbe solo la produzione della Saber e non anche la documentazione prodotta dall’altra società. La Corte ha comunque specificamente motivato sul punto assumendo quanto segue: la ricorrente nel ricorso di primo grado non lamentò che i contratti a termine fossero privi di autorizzazione dell’UPLMO, ma piuttosto mancasse il parere dell’ispettorato. Ne consegue che l’eventuale tardi vita del documento in questione appare, comunque irrilevante ed ininfluente poichè l’autorizzazione in oggetto non è stata mai oggetto di contestazione da parte delle lavoratrice. Anche queste affermazioni non sono oggetto di specifica censura. Con il quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 188, 420 e 437 c.p.c., nonchè omessa motivazione circa la mancata ammissione di prova rilevante, consistente nella richiesta di “informazioni all’Ispettorato del lavoro e alle organizzazioni sindacali per accertare l’avvenuta regolare richiesta del parere dei sindacati e del nulla osta dell’ispettorato”, formulata tanto in primo che in secondo grado. Il quesito è il seguente: “si intende censurare la sentenza in quanto non ha motivato circa la mancata ammissione di una prova decisiva per verificare la correttezza della procedura, ove si ritenga che la prova svolta da entrambe le società sia sufficiente”. Anche questo non è un quesito di diritto ai sensi, prima precisati, dell’art. 360- bis c.p.c., e di conseguenza, anche questo motivo è inammissibile.

Non si pone una questione di diritto e ci si limita a sostenere che vi sarebbe stata una omissione di motivazione sulla mancata ammissione di una prova.

Se la Corte ha motivato nel senso che il provvedimento di autorizzazione non è stato mai oggetto di contestazione da parte della ricorrente e che la mancanza del parere dell’ispettorato in ogni caso non determina la nullità della clausola oppositiva del termine alla stregua della normativa vigente all’epoca, è evidente che ha implicitamente motivato il perchè non ha accolto la richiesta di informazioni all’ispettorato del lavoro ed alle organizzazioni sindacali sul punto. In conclusione, tutti i motivi sono inammissibili, prima ancora che infondati. Le spese del giudizio di legittimità devono essere pertanto poste a carico della parte ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo. Nulla spese per quanto riguarda la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione alla controricorrente Saber srl delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 40,00 Euro, nonchè 2.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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