Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18525 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7375-2019 proposto da:

ASPIOL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato

TONIO DI IACOVO che la rappresenta e difende in uno con l’avvocato

GIORGIO RECINE, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

LIDO DI RIVA DEL GARDA IMMOBILIARE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio degli avvocati VITTORIO ALLAVENA ed ENRICO CHIEPPA

che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla

memoria difensiva;

– resistente –

e contro

D.A. elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE TEPEDINO che lo rappresenta e difende in uno

con l’avvocato MARCO DE CRISTOFARO, giusta procura a margine alla

memoria difensiva;

– resistente –

e contro

CHUBB EUROPEAN GROUP SE;

– intimato –

avverso l’ordinanza pronunciata nel procedimento RG 2018/955 dal

TRIBUNALE di Rovereto comunicata il giorno 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti l’Aspiol s.r.l. insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione all’ordinanza comunicata il 24.1.2019 con la quale il Tribunale di Rovereto ha respinto l’eccezione di connessione ex art. 40 c.p.c. sollevata dall’Aspiol tra la causa pendente avanti a sè a seguito dell’opposizione della Lido di Riva del Garda Immobiliare al decreto ingiuntivo fattole notificare da Aspiol e la causa promossa dalla medesima Aspiol avanti al Tribunale delle imprese di Trento nei confronti della Lido di Riva del Garda Immobiliare e dell’amministratore unico di questa D.A.. Eccezione motivata sul presupposto che, sebbene in entrambi i giudizi era in discussione la validità dell’accordo integrativo datato 24.3.2018 al contratto di affitto di azienda corrente tra la Lido di Riva del Garda Immobiliare e l’Aspiol, nel giudizio avanti al Tribunale delle imprese Aspiol aveva chiesto in via subordinata, per il denegato rigetto delle domande da essa formulate in quel giudizio, che fosse accertata la responsabilità ex art. 2395 c.c. del D., sottoscrittore nell’indicata qualità del predetto accordo integrativo, in ragione del che, dichiarata perciò la connessione, l’intera controversia, con la sola salvezza della competenza funzionale del giudice dell’opposizione riguardo al decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto essere devoluta alla cognizione del Tribunale di Trento – sezione specializzata in materia di imprese ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 3.

2. Rigettando la svolta eccezione l’ordinanza qui impugnata si è data cura di osservare che “da proposizione di un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di Lido non vale a spostare la competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo che dovrà decidere, tra l’altro, in ordine alla validità del titolo”.

3. Al proposto ricorso resistono con distinte memorie la Lido di Riva del Garda Immobiliare s.p.a. e il D..

Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Va previamente dichiarata l’inammissibilità del proposto atto di gravame.

Com’è noto – e come ha rimarcato l’ufficio di Procura nelle predette requisitorie – questa Corte, in merito alle modifiche introdotte nell’art. 279 c.p.c., comma 1, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 9, lett. a), in guisa delle quali anche sulle questioni di competenza il Tribunale pronuncia ora con ordinanza, ha da tempo esternato il convincimento – ripreso più volte in progresso di tempo (Cass., Sez. VI-I, 3/02/2020, n. 2338; Cass., Sez. VI-III, 7/03/2018, n. 5354; Cass., Sez., VI-III, 7/06/2017, n. 14223) – che “il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione” (Cass., Sez. U, 29/09/2014, n. 20449).

5. Poichè dal provvedimento oggetto di impugnazione non si evince che la pretesa declaratoria in punto di competenza adottata dal Tribunale di Rovereto sia stata assunta all’esito della rimessione della causa in decisione e di invito alle parti di precisare le proprie conclusioni, nè da essa sono evincibili termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità tali che si possa motivatamente credere che il Tribunale abbia inteso risolvere in modo definitivo la predetta questione, ne discende che il mezzo proposto non può trovare alcun seguito e che il ricorso debba perciò essere dichiarato inammissibile.

6. Spese al merito. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA