Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18524 del 26/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 12/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13208/2015 R.G. proposto da:

A.G., in proprio e nella qualità di procuratore

generale di N.L., A.A., A.M.,

A.R., AP.AN. e A.P., in virtù di

procura generale per notaio C. del 21 febbraio 1983, rep. n.

334, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonio D’Auria e Fabio

D’Auria, con domicilio eletto in Roma, via S. Costanza, n. 27,

presso lo studio dell’Avv. Elisabetta Marini;

– ricorrente –

contro

C.I.S. – COSTRUZIONI INDUSTRIALI STRADALI DELL’ING. A.M.

& C. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t.

M.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo Castaldi, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– controricorrente –

e

A.N.A.S. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno depositata il 25

novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile

2017 dal Consigliere Dr. Guido Mercolino;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che A.G., in proprio e nella qualità di procuratore generale della madre N.L. e dei fratelli A.A., A.M., A.R., Ap.An. e A.P., ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato il gravame da lui interposto avverso la sentenza del 12 febbraio 2002, con cui il Tribunale di Salerno aveva parzialmente accolto la domanda proposta dall’appellante nei confronti dell’Azienda Nazionale Autonoma Strade e della C.I.S. – Costruzioni Industriali Stradali dell’Ing. A.M. & C. S.a.s., condannando le convenute al risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un fondo sito in (OMISSIS), occupato per la costruzione di una variante alla S.S. (OMISSIS), ed al pagamento dell’indennità per l’occupazione legittima, nonchè alla restituzione delle porzioni di terreno non utilizzate;

che la CIS ha resistito con controricorso, mentre l’ANAS non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, osservando che, in contrasto con quanto statuito da questa Corte nella sentenza del 16 ottobre 2008, n. 25268, recante la cassazione della precedente sentenza d’appello, la sentenza impugnata ha omesso di esaminare le domande di pagamento dell’indennità di occupazione e di risarcimento del danno cagionato dall’occupazione della parte di suolo adibita a strada e dal degrado subito dalla parte residua, non più sfruttabile come cava;

che, in proposito, non merita accoglimento l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla controricorrente, secondo cui l’omessa pronuncia in ordine alle predette domande avrebbe dovuto essere fatta valere non già ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non avendo questa Corte enunciato un principio di diritto, ma ai sensi dell’art. 112 c.p.c.;

che, infatti, l’erronea indicazione della norma processuale violata non determina ex se l’inammissibilità del motivo di ricorso, ove questa Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto dell’impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass., Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931; Cass., Sez. 2, 21/01/2013, n. 1370; Cass., Sez. 5, 3/08/2012, n. 14026);

che, nella specie, la portata della censura emerge con evidenza dal confronto tra il passo della sentenza di cassazione trascritto nel motivo di ricorso, nel quale si sollecita una nuova pronuncia in ordine non solo al risarcimento del danno, ma anche al pagamento dell’indennità di occupazione, e quello della sentenza pronunciata in sede di rinvio, riportato in premessa, che si riferisce soltanto alla prima domanda, sì da potersi escludere anche l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità ed autosufficienza;

che, nel merito, la sussistenza del vizio lamentato trova conferma nella lettura della sentenza impugnata, la quale, a fronte del rinvio della causa, disposto dalla sentenza di cassazione per l’esame della domanda originariamente proposta dagli attori, “intesa ad ottenere il pagamento, in proporzione dei rispettivi diritti: 1) dell’indennità di occupazione legittima dal 9 febbraio 1983 sino alla scadenza, nella misura di 1/12 del danno complessivo; 2) del danno sia per l’occupazione della parte di suolo adibito a strada sia per il degrado subito dalla rimanente parte, non più sfruttabile a cava di tufo, sabbia e materiali pomicei, anche ai sensi e per gli effetti della L. n. 2359 del 1865, art. 46”, si è limitata a pronunciare in ordine a quest’ultima domanda, omettendo di prendere in considerazione la prima;

che nessun rilievo può attribuirsi, in contrario, alla precisazione compiuta in premessa dalla Corte di merito, secondo cui, in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza di cassazione, essa era chiamata “a vagliare l’ammissibilità e fondatezza dell’appello principale (…) nonchè dell’appello incidentale proposto dall’A.N.A.S. S.p.a. (…), circoscrivendo la decisione esclusivamente entro l’ambito dei motivi e delle deduzioni difensive articolate dalle parti nei rispettivi anzidetti atti, senza che assumano rilievo le ulteriori domande, eccezioni ed argomentazioni difensive spiegate dalle suindicate parti negli atti introduttivi del presente giudizio di rinvio, domande, eccezioni ed argomentazioni che non sono state rese necessarie da statuizioni della pronuncia n. 25268/08 della Corte di cassazione”;

che la cassazione della precedente sentenza d’appello, per aver provveduto alla liquidazione del danno tenendo conto delle circostanze dedotte dall’attore in violazione dell’art. 345 c.p.c., la cui valutazione aveva condotto anche ad escludere il diritto dei proprietari all’indennità per l’occupazione legittima, imponendo una nuova decisione in ordine ad entrambe le domande avanzate con l’atto di citazione in primo grado, e riproposte sia in appello che nel giudizio di rinvio, impedisce infatti d’includere tra le domande non necessarie cui fa riferimento la sentenza impugnata anche quella avente ad oggetto l’indennità di occupazione;

che con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto nuova, in quanto prospettata soltanto in appello, la allegazione della destinazione a cava della parte di fondo occupata, senza tener conto della narrativa dell’atto di citazione di primo grado, in cui la predetta destinazione era stata dedotta in riferimento sia alla area occupata che a quella residua;

che, anche a voler prescindere dalla natura processuale del vizio lamentato, non deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 10/11/2015, n. 22952; 8/03/2007, n. 5351; Cass., Sez. 3, 31/07/2012, n. 13683), la censura è inammissibile, ponendosi in contrasto con il giudicato formatosi in ordine alla novità della predetta allegazione, per effetto della sentenza di cassazione;

che, ai fini dell’accoglimento del ricorso, questa Corte ha infatti riconosciuto che “in nessun modo, nell’atto introduttivo del giudizio, si era adombrato che la cava si trovasse sulle aree occupate per la realizzazione della strada pubblica (come invece era stato sostenuto in appello), come aveva ritenuto la Corte territoriale”, affermando che “solo successivamente, la N. e gli A. avevano sostenuto che la cava insisteva sull’intera area occupata ed avevano richiesto i danni diretti connessi al mancato sfruttamento della stessa”, e concludendo pertanto che “in tal modo è stata radicalmente mutata la causa petendi della domanda, essendo stati posti a fondamento della pretesa risarcitoria fatti (irreversibile occupazione dei suoli) diversi da quelli dedotti nel giudizio di primo grado (degrado dei suoli non occupati), che introducevano un tema di indagine completamente nuovo”;

che tale pronuncia non richiedeva alcun ulteriore accertamento da parte del giudice di rinvio, dal momento che in tema di violazione della legge processuale questa Corte è giudice anche del fatto, e può quindi procedere essa stessa al riscontro del vizio lamentato, attraverso l’esame diretto degli atti, demandando al giudice di merito, se necessario, esclusivamente la declaratoria delle relative conseguenze;

che tali conseguenze nella specie sono rappresentate proprio dalla conferma del criterio utilizzato dalla sentenza di primo grado per la liquidazione del danno derivante dall’illegittima occupazione, alla quale la Corte di merito ha aggiunto il rilievo che la destinazione a cava era stata originariamente allegata con riferimento alla porzione di fondo non occupata, nonchè la precisazione che il rigetto della relativa domanda di risarcimento non aveva costituito oggetto d’impugnazione;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dallo accoglimento del primo motivo, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Salerno, che provvederà, in diversa composizione, alla liquidazione dell’indennità di occupazione, nonchè al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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