Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18524 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18604-2019 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2390/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE

CLOTILDE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 2390/2019 pubblicata il 09-04-2019 la Corte D’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da I.C., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte d’appello ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità le censure attinenti al giudizio di non credibilità della vicende personali narrate dal richiedente, il quale riferiva di professare la religione cristiana e di essere fuggito perchè minacciato di morte dai membri della società segreta degli Ogboni, alla quale adduceva di essersi rifiutato di aderire. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria e dell’Edo State.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1.”art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Contenuto dell’atto di appello ed ammissibilità dell’impugnazione in relazione all’obbligo di specificità dei motivi statuito dall’art. 342 c.p.c.. Violazione dell’art. 342 c.p.c.. Omessa valutazione delle condizioni socio politiche del paese di provenienza”; 2. “art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente”; 3. “art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di provenienza. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Omesso esame delle fonti informative. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.”; 4. “art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La Corte ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.”.

4. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, in quanto le doglianze involgono, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità e la valutazione della situazione del Paese di origine del ricorrente, sono inammissibili.

4.1. Il ricorrente, nel censurare la statuizione di inammissibilità del motivo d’appello sul giudizio di non credibilità della sua vicenda personale (primo motivo), deduce di aver criticato, con l’atto di appello, la ricostruzione in fatto effettuata dal Tribunale, di aver dedotto le corrispondenti violazioni di legge e di avere così sufficientemente spiegato i motivi di impugnazione. Ad avviso del ricorrente, i Giudici di merito non hanno adeguatamente valutato la situazione della Nigeria e, in particolare, dell’Edo State, caratterizzata da un elevatissimo livello di criminalità e dal rischio di gravi atti di terrorismo e violenza generalizzata. Afferma che sia credibile la vicenda personale narrata, con particolare riferimento al suo rifiuto di aderire alla setta, molto potente, degli Ogboni, dai quali era stato minacciato di morte, e che si era rifiutato di subentrare al posto del padre defunto in quanto è di religione cristiana.

4.2. Circa il giudizio di non credibilità della vicenda personale, la Corte territoriale ha riportato nella sentenza impugnata la corrispondente motivazione del Tribunale, secondo la quale la setta degli Ogboni è rivolta all’elite della società nigeriana, l’adesione alla medesima è spontanea per i notevoli vantaggi che se ne ricavano e il richiedente non aveva adeguatamente circostanziato il proprio racconto, in ogni caso contrastante con le informazioni officiose reperite. La Corte d’appello ha rilevato che l’appellante, attuale ricorrente, non aveva formulato alcuna specifica censura in ordine alla suddetta puntuale motivazione.

Il ricorrente si limita a dedurre di aver, invece, adeguatamente criticato la decisione di primo grado, riproponendo sic et simpliciter la sua versione dei fatti (suo rifiuto, perchè di religione cristiana, di aderire alla setta degli Ogboni e minacce di morte), non riporta nel ricorso per cassazione, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello (Cass. n. 20924/2019) e non si confronta con l’iter argomentativo della sentenza impugnata (Cass. n. 20910/2017), limitandosi a svolgere una critica generica e priva di specifica attinenza al decisum di primo grado e a quello di secondo grado.

4.3. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione idonea (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha esaminato la situazione politica del Paese e dell’Edo State, citando le fonti di conoscenza, il cui esame non è stato omesso, ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente. Quest’ultimo censura quell’accertamento di fatto richiamando numerose pronunce di altri Giudici di merito e riportando notizie tratte da rapporti di Amnesty International, ossia chiedendo, inammissibilmente, una rivalutazione del merito.

Circa la denunciata violazione dell’art. 10 Cost., il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (tra le tante Cass. n. 16362/2016 e Cass. n. 11110/2019). La tutela complessivamente risultante dai tre istituti suindicati è idonea a garantire la protezione di ogni condizione di vulnerabilità rilevante in base ad obblighi costituzionali o internazionali.

5. Anche il quarto motivo è inammissibile.

5.1. Occorre precisare, in via preliminare, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

5.2. Tanto premesso, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge e motivazionale, richiama diffusamente la normativa di riferimento e pronunce giurisprudenziali e allega del tutto genericamente la propria situazione di vulnerabilità, lamentando la mancata considerazione della ridottissima aspettativa di vita (53 anni) nel suo Paese, e le condizioni, non consone ad un’esistenza dignitosa, in cui si trova quest’ultimo, senza precisare alcun elemento individualizzante o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata, anche con riferimento alla rilevanza della situazione del Paese di origine, che, ove richiamata in termini generali ed astratti, come nella specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

6. Nulla si dispone circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-1 Sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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