Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18523 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

Viale Trastevere 259, presso lo studio dell’avv. Pier Luigi Bartoli,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Alberto Benifei,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AUSL – AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS) “SPEZZINO” – C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte 26, presso lo studio

dell’avv. Bucarelli Monica, rappresentata e difesa dall’avvocato

STEFANO DE FERRARI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/01/2012 R.G.N. 338/11;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 30 gennaio 2012, la Corte di Appello di Genova ha riformato la sentenza del Tribunale della Spezia n. 187/2011 che, in accoglimento del ricorso proposto da M.M. nei confronti dell’AUSL – Azienda unità sanitaria locale n. (OMISSIS) Spezzino, aveva dichiarato il diritto dello stesso all’indennità di coordinamento dal 1 settembre 2001, nonchè il diritto all’inquadramento nel livello economico DS dal 1 settembre 2003 in avanti, con ogni conseguenza giuridica ed economica, la cui quantificazione rimetteva a separata sede;

che la Corte d’Appello, accogliendo l’impugnazione dell’Azienda in relazione alla necessità per l’erogazione dell’indennità di coordinamento del reale coordinamento di attività e personale alla data del 31 agosto 2001, ha rigettato la relativa domanda proposta dal lavoratore, atteso che nella specie il M. si occupava al 31 agosto 2001 solo del coordinamento del personale;

che l’inesistenza del diritto all’indennità in questione determinava l’inapplicabilità dell’art. 19 del CCNL di comparto del 2002-2006, che nel riconoscere il diritto all’inquadramento nel livello economico DS dal 1 settembre 2003 richiede che si tratti di personale con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001;

che per la cassazione della sentenza di appello ricorre il M. prospettando due motivi di ricorso;

che resiste con controricorso l’Azienda sanitaria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che con il primo motivo di ricorso è prospettata violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 c.p.c., n. 3) in riferimento all’art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, integrato dal CCNL 7 aprile 1999, comparto sanità, nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5);

che assume il ricorrente, dopo avere ripercorso il contenuto dell’art. 10 del CCNL integrativo 20 settembre 2001, che la Corte d’Appello ha violato le regole dell’ermeneutica contrattuale laddove ha ritenuto che alla luce dell’art. 10, la funzione di coordinamento abbia ad oggetto l’attività dei servizi di assegnazione e del personale, dal momento che tale disposizione non contiene criteri specifici per la identificazione della funzione o dell’attività di coordinamento, limitandosi ad identificare i destinatari nelle persone alle quali le stesse sono affidate e che esse siano assegnate da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (richiama Cass., n. 10009 del 2010);

che l’Azienda, con delibera n. 1298/2004, aveva stabilito che il coordinamento era di due tipi, delle attività dei servizi di assegnazione e del personale appartenente allo stesso, e con Delib. n. 575/2005 aveva affermato che gli stessi si concretizzavano nel potere di organizzare e dirigere in modo autonomo e con assunzione di responsabilità… specifici settori di attività anche con gestione diretta di risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali;

che, dunque, l’interpretazione della Corte d’Appello, a differenza di quella da condividere del Tribunale della Spezia che aveva accolto la domanda del lavoratore, non trovava riscontro nè nel testo contrattuale nè nelle delibere dell’Azienda e si fondava su un errata lettura del CCNL;

che agli atti erano state depositate le dichiarazioni dei responsabili di struttura che riconoscevano in capo al lavoratore l’esercizio già in data anteriore al 31 agosto 2001 delle funzioni di coordinamento;

che il motivo non è fondato;

che l’art. 10, comma 1, del CCNL prevede “Al fine di dare completa attuazione all’art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro nonchè valorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L’indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile”;

che il comma 3 del medesimo art. 10 prevede “L’indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione – compete in via permanente – nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell’art. 8, comma 5”;

che il comma 8 stabilisce “L’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonchè i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999”;

che questa Corte, con la sentenza n. 18679 del 2015 (che richiama, tra l’altro, Cass. n. 25198 del 2013, n. 1009 del 2010) ha statuito che l’attività di coordinamento deve avere ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale, e che requisito imprescindibile per il diritto a detta indennità è, dunque, il coordinamento anche del personale;

che correttamente, dunque, la Corte d’Appello ha ritenuto che il coordinamento ai fini dell’attribuzione della indennità in questione deve avere ad oggetto sia le attività dei servizi che il personale, in ragione della previsione contrattuale che si riferisce alla: “funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”;

che con il secondo motivo di ricorso è dedotta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo e controverso per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5);

che la sentenza di appello si palesava affetta da contraddittorietà laddove a fronte dell’esistenza di documentazione comprovante l’assegnazione dell’incarico di coordinamento da parte del dirigente responsabile dott. B. (all. 12 e 13 del fascicolo di primo grado) con valore confessorio in qunato proveniente dal dirigente che aveva il potere di conformare la prestazione del ricorrente, la sentenza concludeva nel senso della non debenza delle indennità;

che il conferimento dell’incarico di coordinatore veniva conferito con atti formali che non erano stati disapplicati;

che assume il ricorrente che nella sentenza di primo grado (sentenza “impugnata” richiamata nella sentenza di appello) si era dato atto che, sia dalla documentazione cartacea (conferimento degli incarichi) sia dalla prova testimoniale escussa il ricorrente si era occupato esclusivamente del coordinamento del personale sino al 28 novembre 2000, svolgendo invece, successivamente a tale data le mansioni di coordinamento dell’attività del servizio, in quanto il primario dott. B. aveva imposto una rotazione semestrale tra i coordinatori ivi presenti;

che, pertanto, anche dalla prova testimoniale era emerso che il ricorrente prima del 31 agosto 2001 aveva coordinato sia il personale (e ciò per ben sei anni) sia l’attività del reparto, pur non cumulando entrambe le attività alla data del 31 agosto 2001;

che la sentenza aveva omesso di pronunciarsi in ordine al fatto che seppure in modo non contestuale ma comunque prima del 31 agosto 2001 e ancora a tale data, il lavoratore aveva svolto l’attività di coordinamento del personale e delle attività del servizio;

che il motivo è inammissibile, ancor prima dell’effettuazione del giudizio di rilevanza in ragione di quanto statuito nella trattazione del primo motivo di ricorso, per il mancato adempimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6);

che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile;

che nella specie il ricorrente non ha indicato ritualmente il contenuto della documentazione richiamata nè ha riprodotto le risultanze testimoniali (non essendo a ciò sufficiente il riferimento a pag. 4 della trascrizione 1 febbraio 2011);

che va, altresì, ricordato che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass., sentenza n. 11511 del 2014);

che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa, come, attraverso il motivo in esame, sollecitano le ricorrenti; nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse di ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo (Cass., n. 3161 del 2002);

che il ricorso deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e vengono regolate come da dispositivo;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro tremila per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie in misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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