Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18523 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 21/09/2016), n.18523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14575/2015 proposto da:

DANIMAR SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI

13, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO ALESII, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PELLEGRINO FABIO

COSENTINO giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 32476/2014 del TRIBUNALE di ROMA,

depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIET1A SCRIMA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Danimar S.r.l. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, M.G. per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 7.204,80, oltre accessori, a titolo di corrispettivo di cui alla fattura n. (OMISSIS), emessa a seguito di fornitura, effettuata dall’attrice al convenuto, di alcuni accessori e ricambi di una imbarcazione da diporto.

Il convenuto, nel costituirsi, ha eccepito, per quanto rileva in questa sede, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Lecce, quale foro del consumatore.

Il Giudice adito, con ordinanza del 6 maggio 2015, ritenuta l’inderogabilità della competenza dell’ufficio giudiziario ancorata alla residenza o al domicilio elettivo del consumatore e dimostrata dal M. la sua residenza a (OMISSIS), ha dichiarato l’incompetenza di quel Tribunale per essere competente il Tribunale di Lecce.

Avverso tale ordinanza la Danimar S.r.l. ha proposto regolamento di competenza.

M.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso, lamentando violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 3, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata violerebbe i principi posti a presidio dell’onere della prova, in quanto il Tribunale ha ritenuto che il convenuto avrebbe dimostrato con la sola produzione del certificato anagrafico di risiedere nel Comune di Matino e ha pertanto ritenuto la competenza esclusiva del Tribunale di Lecce, laddove, invece, ai fini dell’individuazione del foro del consumatore, la nozione di residenza va intesa in senso non formale, ovvero corrispondente alle risultanze dei registri anagrafici, bensì sostanziale, quale luogo di dimora abituale ai sensi dell’art. 43 c.c.. Nella specie, il M., oltre al predetto certificato, non avrebbe fornito alcuna altra prova della sua effettiva residenza mentre nel processo erano emersi elementi certi che il convenuto fosse residente e dimorante a (OMISSIS), in (OMISSIS), avendo in quel luogo ricevuto la fornitura di cui si discute in causa, la relativa fattura, la raccomandata A.R. del 29.9.2010 e la notifica dell’atto introduttivo del primo grado del giudizio e risultando dalla visura camerale del Registro delle imprese e in particolare dalla scheda relativa al M., dallo stesso prodotta, che il convenuto abbia “domiciliato la gran parte dei propri centri di interesse in (OMISSIS), ovvero alla (OMISSIS)”.

2. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 3, si censura l’ordinanza impugnata per aver il Tribunale deciso sulla sollevata eccezione di incompetenza solo all’esito della seconda udienza, laddove, invece, l’incompetenza per materia, per valore e per territorio può essere rilevata dal giudice non oltre l’udienza ex art. 183 c.p.c. e si evidenzia che, alla prima udienza, il Tribunale avesse già deciso rigettando la proposta eccezione, salvo poi a rilevare ex affido l’incompetenza territoriale.

3. Con il terzo motivo, lamentando violazione degli artt. 42 e 47 c.p.c., la società ricorrente deduce che con ordinanza del 19.11.14, emessa all’esito della prima udienza di comparizione, il Tribunale aveva respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto e, non avendo questi proposto nel termine di cui all’art. 47 c.p.c., regolamento necessario di competenza, tale ordinanza sarebbe stata “oramai coperta da giudicato” e, quindi, la competenza si sarebbe ormai definitivamente radicata dinanzi al Tribunale di Roma.

4. I motivi che precedono, essendo strettamente connessi, ben possono essere unitariamente esaminati.

4.1. Va anzitutto ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibifità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (Cass., sez. un., ord., 29/09/2014, n. 20449).

Proprio alla luce del ricordato principio risulta evidente la revocabilità, difettando di natura decisoria, dell’ordinanza del 19.11.2014 con cui il G.I. di Roma ha rigettato “allo stato” l’eccezione di incompetenza e ha rinviato per l’ammissione dei mezzi istruttori, sicchè alcun giudicato si è formato al riguardo, nonchè l’ammissibilità del proposto regolamento avverso l’ordinanza del 6.5.2015 con cui il predetto giudice ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Roma per essere competente quello di Lecce, fissando il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice ritenuto competente.

4.2. Peraltro, nel caso di specie, l’eccezione di incompetenza è stata sollevata dal convenuto nè è contestata dal ricorrente la tardività di tale eccezione sicchè va disattesa la censura di tardività del rilievo officioso.

4.3. Come pure evidenziato dal P.G., risulta che il Tribunale di Roma non si è attenuto al principio di diritto, secondo cui, in tema di controversie tra consumatore e professionista, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), (cd. Codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma sull’individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l’accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche, come nella specie, dell’eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva (Principio affermato dalla S.C. per il caso di accertata abituale dimora, cioè della vita lavorativa e familiare degli attori, in un luogo non ricompreso nel circondario del tribunale corrispondente a quello della loro residenza anagrafica) (Cass., ord., 25/11/2010, n. 23979).

Nel caso all’esame, il solo certificato di residenza (avente valore meramente presuntivo) non dimostra l’effettività del domicilio reale nel luogo ivi indicato, risultando, invece, peraltro, sulla base di elementi obiettivi, quali la consegna della merce, le notifiche effettuate e la corrispondenza ricevuta a Roma, l’ubicazione in tale ultima città del luogo di abituale dimora del convenuto e, quindi, superata la presunzione semplice derivante dai dati anagrafici ed evidenziandosi al riguardo che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di regolamento di competenza, questa Corte è anche giudice del fatto (v. plurimis, Cass., ord. 7/02/2006, n. 2591).

5. Il ricorso, sulla base delle argomentazioni che precedono, va accolto e va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge.

6. A tale esito segue la condanna dell’intimato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Rom la, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge; condanna M.G. al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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