Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18523 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18523 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 2343-2015 proposto da:
BIANCALANA EDOARDO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato
GIAMPIERO PLACIDI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANDREA PAULGROSS giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
2018

MULINELLI GIAMPIERO, UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA ;
– intimati –

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avverso la sentenza n. 900/2014 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 27/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

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Data pubblicazione: 13/07/2018

consiglio del 29/01/2018 dal Consigliere Dott. ANNA

MOSCARINI;

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FATTI DI CAUSA
Edoardo Biancalana convenne, in data 29/1/1998, davanti al Tribunale
di Lucca, Giampiero Mulinelli e la Milano Assicurazioni S.p.A. per sentir
dichiarare la loro responsabilità per i danni subìti in occasione di un
sinistro stradale provocato dal Mulinelli in data 10/3/1996. Dal sinistro

impedirono al medesimo di proseguire con regolarità la propria attività
lavorativa di artigiano edile. Si costituì la Milano, fu espletata CTU
medico-legale, fu pagata dalla compagnia una somma a titolo di
provvisionale di C 15.000; la causa fu infine decisa con la condanna dei
convenuti a pagare al danneggiato la somma di C 103.606,46, detratta
quella pagata a titolo di provvisionale, e le spese legali.
In appello il Biancalana chiese la riforma parziale della sentenza per
mancato riconoscimento di spese mediche, errato computo
dell’inabilità temporanea, mancato riconoscimento del danno derivante
dalla perdita di un contratto di appalto, mancata valutazione delle
conseguenze del sinistro sulla cessazione dell’attività lavorativa, errato
computo del danno morale, mancato riconoscimento del danno
esistenziale, errato computo degli interessi. La Corte d’Appello di
Firenze, con sentenza del 27/5/2014, ha rigettato il motivo di appello
relativo al mancato riconoscimento del lucro cessante da incapacità
lavorativa in quanto ha accertato che l’attività dell’impresa edile era
cessata quattro anni e mezzo dopo il sinistro, che l’attività era ben
strutturata ed indipendente dal titolare, che l’impresa prese lavori in
appalto anche dopo la data dell’incidente del 10/3/1996 e che, in data
8/10/2010, il Biancalana intraprese un’attività lavorativa di
tinteggiatura, con ripresa quindi di un’attività manuale. Ha dunque, sul
punto, concluso nel senso dell’assenza di elementi che potessero
ricondurre al sinistro un’effettiva incidenza sulla capacità di guadagno
così nel senso dell’assenza di elementi che consentano di ritenere, la
decisione di cessare l’attività, conseguenza diretta dell’incidente del

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erano derivate lesioni personali al danneggiato che, nel tempo,

1996. La Corte d’Appello ha altresì rigettato il motivo di appello relativo
alla quantificazione del danno morale, ha accolto quello relativo al
mancato riconoscimento di spese mediche, riconosciute per un totale
di C 22.133,23 a titolo di danno emergente, oltre rivalutazione ed
interessi legali, ha ricalcolato il danno da inabilità temporanea

compensazione delle spese del grado al 50%.
Avverso la sentenza Edoardo Biancalana propone ricorso per
cassazione affidato a tre motivi. Nessuno resiste al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art.
138 del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 5 comma 2 della legge n.
57 del 2000, in tema di calcolo dell’inabilità temporanea, in relazione
all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., e l’insufficiente e contraddittoria
motivazione sul punto decisivo del calcolo della inabilità temporanea,
in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. Si duole in particolare del
fatto che la sentenza non abbia riconosciuto la gravità del danno
provocato dall’investimento e che abbia omesso di considerare i danni
evidenziatisi nei mesi successivi all’incidente, la necessità del ricorso
ad operazioni chirurgiche ed il blocco dell’attività lavorativa del
danneggiato. Ad avviso del ricorrente la sentenza dovrebbe essere
censurata in particolare con riguardo al danno da inabilità temporanea,
non avendo il giudice tenuto in considerazione la gravità dei postumi
dell’incidente. Il giudice avrebbe dovuto disporre una CTU relativa agli
interventi chirurgici subìti dal Biancalana dal 2000 in poi, soprattutto
dopo aver riconosciuto le spese mediche sostenute fino al 2008.
Il motivo è inammissibile sia perché propone, contestualmente,
censure motivazionali e di violazione di legge, sia perché consiste in
una richiesta di riesame delle prove, di quelle ammesse e di quelle
asseritamente omesse dal Giudice, invocando un esame precluso al
giudice di legittimità.

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riconoscendo ulteriori C 4.064,55, oltre interessi e rivalutazione, con

Con il secondo motivo di ricorso il Biancalana denuncia l’insufficiente e
controversa motivazione circa la valutazione dei contratti allegati ai
numeri 47 e 48 del fascicolo di primo grado del ricorrente, fatto questo
controverso e decisivo ai fini del giudizio.
Si duole in particolare dell’errore in cui sarebbe caduto il giudice di

edilizia in appalto dopo il sinistro, travisando alcuni elementi di prova
acquisiti al giudizio. In particolare si duole del fatto che il giudice
d’appello non abbia considerato che l’impresa del Biancalana non abbia
potuto accettare, a causa delle condizioni di salute, un appalto per la
costruzione di n. 6 appartamenti in Viareggio, per un importo totale di
L. 333.240.397 con un guadagno atteso del 20% .
Il motivo è inammissibile sia perché formulato in modo non conforme
al testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, sia perché
denuncia un errore revocatorio che avrebbe dovuto essere
rappresentato in sede di revocazione della sentenza di appello e non
anche dinanzi a questa Corte.
Con il terzo motivo denuncia l’insufficiente e controversa motivazione
circa la valutazione degli effetti del danno alla salute rispetto al danno
patrimoniale da cessazione dell’attività lavorativa, in relazione all’art.
360 co. 1, n. 5 c.p.c. Censura la sentenza nella parte in cui non ha
ammesso una CTU sui danni derivanti dai postumi dell’incidente negli
anni successivi al 2000, il che avrebbe precluso il corretto calcolo sia
dei danni sia dell’inabilità temporanea. Il motivo è inammissibile perché
non è conforme al testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. In ogni caso, con
riguardo alla pretesa mancata disposizione, da parte del giudice, di una
CTU medica per il periodo successivo all’anno 2000, non può dirsi che
la motivazione dell’impugnata sentenza abbia violato il minimo
costituzionale, in quanto il Giudice di appello ha motivato in ordine alla
sufficienza della pur disposta nuova CTU.
Conclusivamente il ricorso è rigettato, nulla spese.

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appello nel ritenere che l’impresa del Biancalana avesse svolto attività

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla spese. Ai sensi dell’art. 13 co. 1
quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Così deciso in Roma, il 29/1/2018
Il Presidente

ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

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