Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18523 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 58, presso lo studio dell’avvocato PETRARCA CARLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PALO DAMIANO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 202/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 15/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania n. 202/06 dep. il 02/01/2007 che aveva accolto l’appello di C.M. avverso la sentenza della CTP di Salerno.

La CTR aveva riformato la sentenza della CTP di Salerno che aveva rigettato il ricorso di C.M. avverso gli avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 1998.

L’Agenzia ricorrente pone a fondamento del ricorso un unico motivo fondato sulla violazione e dell’art. 132 c.p.c., n. 4 dell’art. 118 delle disp. att. c.p.c., nonchè motivazione inesistente e nullità della sentenza. La contribuente ha resistito con controricorso con cui ha anche dedotto la tardività del ricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ di preliminare esame il rilievo di cui al controricorso di tardività del ricorso. Il rilievo è fondato.

Benchè nel ricorso l’Agenzia indichi la sentenza quale non notificata, la sentenza risulta invece notificata in data 5 giugno 2007, mentre il ricorso risulta notificato il 28 febbraio 2008.

Non può pertanto la ricorrente avvalersi del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., dovendosi applicare il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, ampiamente superato nel caso in esame.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in tema di spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.100,00 per onorari, oltre Euro 200,00 per spese e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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