Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18523 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CIVITELLI ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CO.MI.TRA. S.C.A R.L. – IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

sul ricorso 16105-2007 proposto da:

CO.MI.TRA. S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

pro tempore Sig. T.U., domiciliata in ROMA, VIALE DEI

COLLI PORTUENSI 579, presso lo studio dell’avvocato RUTA DINO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 219/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/03/2007 r.g.n. 1202/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 219 del 2007, depositata il 2 marzo 2007, decidendo sull’impugnazione proposta da CO. MI. TRA. SCRL, nei confronti di T.S., in ordine alla decisione del Tribunale di Milano n. 1559/2006, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande proposte da T.S..

2. Il T., nell’adire il Tribunale, premetteva di essere stato assunto dalla soc. cooperativa a.r.l. in questione, dopo un precedente rapporto a termine, con mansioni di carico e scarico gomme per conto di una società presso il magazzino Pirelli di (OMISSIS), di essere stato licenziato verbalmente, con allontanamento immediato, il giorno 30 giugno 2005, a seguito di rimostranze per una non concessa pausa, di avere impugnato il giorno successivo tale licenziamento, di aver ricevuto una risposta scritta il 4 luglio 2005 nella quale si formulavano alcuni addebiti a suo carico e si concludeva dicendo che si era deciso di allontanarlo.

Quindi, lo stesso, chiedeva che fosse dichiarata l’inefficacia del recesso, rivendicando l’autonomia di tale rapporto rispetto a quello sociale.

2.1. Il Tribunale, accogliendo la domanda, aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento del 30 giugno 2005, ordinando alla convenuta di reintegralo nel posto di lavoro, con condanna a corrispondere le mensilità sino alla reintegra.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano ricorre T.S., prospettando cinque motivi di impugnazione.

4. Resiste con controricorso e ricorso incidentale la CO. MI. TRA. SCRL in liquidazione, prospettando un motivo di ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare occorre disporre la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. Con il primo motivo di ricorso il T. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2727, 2729, 2730 e 2733 c.c., per non avere la Corte d’Appello di Milano, in relazione;

a) al contenuto della lettera d’impugnazione del ricorrente del 1 luglio 2005, b) a quello della lettera di risposta della società del 4 luglio 2005, c) alla mancata accettazione della prestazione; al mancato versamento della retribuzione successivamente al 30 giugno 2005, qualificato come licenziamento orale, ovvero per fatti concludenti l’allontanamento dal posto di lavoro intimato e disposto in proprio danno dalla cooperativa il 30 giugno 2005 (art 360 c.p.c., n. 3).

Sono stati formulati i seguenti quesiti di diritto:

se, in ragion di quanto esposto nel motivo di ricorso, costituisca violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè egli artt. 2727, 2729, 2730 e 2733 c.c., il non avere la Corte d’Appello di Milano considerato quali elementi costituenti un licenziamento orale, ovvero per fatti concludenti, l’allontanamento dal posto di lavoro definitivamente intimato e disposto in danno del T. dalla cooperativa CO MI TRA SCRL in data 30 giugno 2005, la impugnazione di detto licenziamento con lettera del 1 luglio 2005, con cui si è, altresì, offerta la prestazione, la replica della convenuta in data 4 luglio 2005, con la quale si confermava l’allontanamento definitivo e non si accettava la prestazione, nonchè la definitiva cessazione della retribuzione dal momento dell’allontanamento del 30 giugno 2005.

2. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare per non avere la Corte d’Appello di Milano motivato, ovvero, in ogni caso, per avere insufficientemente motivato in ordine al perchè “dalla stessa versione data dal ricorrente, oltre che dalla inequivocabile dichiarazione scritta successiva” si sarebbe appreso “che la volontà del datore di lavoro era stata quella di allontanare temporaneamente il lavoratore” (art. 360 c.p.c., n. 5).

3. Con il terzo motivo di impugnazione è prospettata omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo ella controversia, per non avere in particolare la Corte d’Appello motivato, ovvero, insufficientemente motivato, in ordine al perchè:

la lettera del 5 settembre 2005 conterrebbe “la conferma che il primo atto”, l’allontanamento dal posto di lavoro intimato e disposto in data 30 maggio 2006, “non era un licenziamento” (art. 360 c.p.c., n. 5).

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e della L. n. 142 del 2001, art. 2 nonchè dell’art. 416 c.p.c. e degli artt. 1334, 1335 e 2697 c.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto efficaci il licenziamento e la contestuale delibera di esclusione della qualità di socio del T., contenuti nella lettera della cooperativa del 5 settembre 2006, mai comunicata e pervenuta al ricorrente (art. 360 c.p.c., n. 3).

In ordine al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto:

se costituisce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, della L. n. 142 del 2001, art. 2; nonchè dell’art. 416 c.p.c. e degli artt. 1334, 1335 e 2697 c.c., l’avere la Corte d’Appello ritenuto efficaci sia il licenziamento che la contestuale delibera di esclusione della qualità di socio del T. contenuti nella lettera della cooperativa del 5 settembre 2005, nonostante tali provvedimenti non fossero mai stati comunicati al ricorrente, ovvero indirizzati all’esatta residenza dello stesso e nonostante essi, altresì e rispettivamente, fossero stati intimati, sia successivamente al già intervenuto licenziamento orale, ovvero per fatti concludenti del 30 giugno 2005, sia in ordine ad un rapporto associativo mai esistito e provato.

5. Con il quinto motivo di impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello ritenuto che, ai sensi di tale norma, il ricorrente avesse in ogni caso riproposto nella memoria ex art. 436 c.p.c. tutte le stesse conclusioni proposte nel ricorso introduttivo e, così, anche quelle relative alla richiesta, in via subordinata, della applicazione dei principi generali previsto dall’ordinamento in materia dì nullità del recesso datoriale, ovvero di nullità della estromissione del lavoratore con obbligo di corrispondere la retribuzione maturata dalla estromissione all’eventuale provvedimento di riammissione (art. 360 c.p.c., n. 3).

In relazione al suddetto motivo è stato prospettato il seguente quesito di diritto:

se costituisce violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. l’avere la Corte d’Appello ritenuto che il ricorrente, pur avendo ritrascritto nella memoria di costituzione in appello tutte le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio sia in via principale che in via subordinata e pur avendo espressamente “richiamate e riproposte tutte le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo”, nella memoria di costituzione depositata nel secondo grado del presente giudizio, non avesse correttamente riformulato le domande subordinate così come tutte formulate nel ricorso introduttivo.

6. I primi tre motivi di ricorso devono essere trattati unitamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati.

Punto centrale delle doglianze del ricorrente è il valore attribuito dalla Corte d’Appello all’allontanamento del lavoratore disposto dal datore di lavoro il 30 giugno 2005.

Per il T. ciò integrava licenziamento orale, mentre il giudice di appello ha ritenuto che si sia determinato solo un effetto sospensivo del rapporto, privo di efficacia risolutivo del rapporto di lavoro.

Il licenziamento, afferma la Corte d’Appello, sarebbe intervenuto successivamente, il 5 settembre 2005, costituendo oggetto di autonoma impugnazione.

7. Statuisce la Corte d’Appello “Non può invece condividersi la decisione sul punto della inefficacia del licenziamento orale, in quanto, in mancanza di una prova specifica sul fatto, dalla stessa versione data dal ricorrente, oltre che dalla inequivocabile dichiarazione scritta successiva, si apprende che la volontà del datore di lavoro era stata semplicemente quella di allontanare temporaneamente il lavoratore a motivo dei suoi comportamenti e non di licenziarlo, nemmeno con il secondo atto (che altrimenti non essendo stato impugnato avrebbe definitivamente pregiudicato le sorti del rapporto di lavoro), che costituisce una semplice renovatio in forma scritta della precedente manifestazione di volontà”.

Il Giudice d’appello ha ritenuto, quindi, che la mancata presentazione del lavoratore era ricollegabile a tale disposizione datoriale e non poteva equivalere ad un recesso senza preavviso, con la conseguente conferma del rigetto della domanda riconvenzionale decisa dal giudice di primo grado; tale capo della sentenza non ha costituito oggetto di impugnazione da parte della CO. MI. TRA. SCRL. 8. Con riguardo alle doglianze prospettate con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, occorre ribadire, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., sentenza n. 6727 del 2001) che, non può ravvisarsi una violazione di legge nella mancata applicazione del principio relativo alla sufficienza della prova del licenziamento, in presenza dell’estromissione dal posto di lavoro, poichè “non può ritenersi effettivamente sussistente un principio di diritto avente tale portata, con riferimento alla semplice cessazione di fatto delle prestazioni”.

Ciò sia nel caso in cui ci si riferisca alla semplice constatazione della cessazione di fatto dell’attuazione del rapporto, sia che ci si riferisca ad uno specifico comportamento del datore di lavoro, che a un certo punto abbia rifiutato le prestazioni offerte dal lavoratore.

In entrambi i casi, le prove acquisite devono essere idonee a dimostrare che nell’occasione specifica è intervenuto un licenziamento per fatti concludenti.

Deve, quindi, riaffermarsi il principio secondo il quale il lavoratore, che invoca i rimedi contro il licenziamento illegittimo, ha l’onere di provare l’esistenza del licenziamento, essendo a carico del datore di lavoro la prova della giusta causa o del giustificato motivo.

Tale principio di diritto va, tuttavia, specificato come segue, nel senso cioè che, in caso di cessazione dell’attuazione del rapporto di lavoro, in assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni, e in presenza di contrapposte tesi in giudizio circa la causale di detta cessazione, il giudice di merito, ai fini dell’accertamento del fatto, deve prestare particolare attenzione, indagandone la rilevanza ai fini sostanziali o probatori nel caso concreto, anche agli eventuali episodi consistenti nell’offerta delle prestazioni da parte del lavoratore e nel rifiuto o mancata accettazione delle stesse da parte del datore di lavoro.

Sono, quindi, ravvisabili, nella sentenza appellata vizi di motivazione.

Come più volte affermato da questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciatale con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non è certamente riscontrabile allorchè il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (ex multis, Cass. n. 6288 del 2011).

Nella fattispecie in esame, la sintetica e assertiva motivazione della sentenza d’appello non consente l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, ai figli del vaglio di congruenza in sede di giudizio di legittimità.

L’analisi compiuta dal giudice di merito prende le mosse dalla versione del ricorrente, riassunta nella sentenza medesima nel senso dell’allontanamento immediato a seguito di rimostranze per una non concessa pausa, e dalla “inequivocabile dichiarazione scritta successiva”, e giunge a ritenere che da ciò si apprendeva che “la volontà del datore di lavoro era stata semplicemente quella di allontanare temporaneamente il lavoratore a motivo dei suoi comportamenti e non già di licenziarlo”.

La Corte d’Appello, dunque, omette dì esporre attraverso un percorso logico argomentativo ragionato, i dati, riferiti nella lettera di risposta della CO.MI.TRA. del 4 luglio 2005 – anche in relazione all’impugnazione del ritenuto licenziamento da parte del T. – pur richiamando la stessa, così affidando la ritenuta insussistenza del licenziamento all’essere in presenza di un semplice allontanamento immediato, sulle cui causa non si sofferma.

Il fatto della mancata concessione di una pausa e quello delle relative rimostranze, di per sè, in mancanza di un più ampio quadro di riferimento, non offrono elementi per ritenere la legittimità o meno dell’una o delle altre, quale indice di valutazione dei successivi comportamenti adottati dalle parti, per cui è causa (allontamento – impugnazione – risposta).

Considerato che la Corte d’Appello non ha addotto altri elementi al fine di escludere la sussistenza di un licenziamento, gli evidenziati vizi di motivazione assumono valore decisivo ai fini dell’accoglimento dei suddetti motivi di ricorso.

9. L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso determina l’assorbimento dei restanti due motivi di impugnazione del ricorso principale.

10. Anche il ricorso incidentale, con il quale è stata prospettata violazione falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) circa l’intervenuta compensazione delle spese in entrambi i gradi di giudizio, nonostante la soccombenza del T., rimane assorbito a seguito dell’accoglimento dei suddetti motivi del ricorso principale.

11. Pertanto, in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale, la sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

PQM

La Corte riunisce ricorsi. Accoglie i primi tre motivi del ricorso principale. Assorbiti gli ulteriori due motivi ed il ricorso incidentale. Cassa con rinvio in ordine ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA