Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18523 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2704-2019 proposto da:

S.M., S.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

P.ZZA S. ANDREA DELLA VALLE, 3, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO MELLARO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE

SAITTA, GIULIANO SAITTA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CONDUFURI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 396/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE

CLOTILDE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 396/2018 depositata il 14-6-2018, pronunciando sull’opposizione alla stima promossa da S.F. e S.M. nei confronti del Comune di Condufuri all’esito dell’emissione del decreto di esproprio n. 32 del 27-7-2009, ha determinato in Euro 9.460 la somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione, oltre interessi decorrenti dalla data del decreto di esproprio (27-7-2009) sulla somma di Euro 2.978,47, pari alla differenza tra la somma di Euro 9.460 e quella depositata dal Comune presso la Cassa Depositi e Prestiti, condannando il Comune di Condufuri a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti l’ulteriore somma necessaria ad integrare il deposito già effettuato a seguito del decreto di esproprio, nonchè determinava in Euro 725,82 la somma dovuta a titolo di indennità di occupazione temporanea legittima, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.

2. Avverso detta sentenza S.F. e S.M. propongono ricorso affidato a tre motivi. Il Comune di Condufuri è rimasto intimato. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano “Violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, in relazione all’art. 834 c.c., al D.P.R. n. 37 del 2001, art. 55, all’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, nonchè in relazione agli artt. 42 e 117 Cost., con erronea applicazione del criterio del valore agricolo medio dichiarato incostituzionale con sentenza n. 181 del 10.6.2011 (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Con il secondo motivo lamentano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1282 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) “. Con il terzo motivo lamentano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 360 c.p.c., n. 3), anche con riguardo alla mancata pronunzia di rimborso delle spese giudiziali sostenute dagli attori (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

4. Il primo motivo è fondato.

4.1. I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia determinato il valore del terreno espropriato, ritenuto non edificabile, in base al criterio del valore agricolo medio, in violazione dei principi derivanti dalle sentenze n. 349/2007 e n. 181/2011 della Corte Costituzionale. Deducono, altresì, che la Corte d’appello non abbia affatto considerato la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria e che il terreno, per le sue caratteristiche (completamente pianeggiante e di larghezza idonea), si presta ad essere utilizzato come parcheggio privato in pieno centro abitato.

4.2. Ciò posto, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, qualora l’espropriato contesti, anche sotto il profilo della natura non agricola, ma parzialmente edificatoria, del terreno, la quantificazione operata dalla corte di appello con il criterio del VAM (valore agricolo medio) previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 e dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, e dichiarato incostituzionale dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, la stima dell’indennità deve essere effettuata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno, tratto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, applicandosi la menzionata pronuncia di illegittimità ai rapporti non ancora definitivamente esauriti (Cass., Sez. Un., 23/7/2013 n. 17868). Inoltre l’indennità di espropriazione va determinata in relazione al valore venale distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell’edificabilità legale, escluse le possibilità legali di edificazione qualora lo strumento urbanistico dell’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale abbia concretamente vincolato la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), sicchè, rientrando nella nozione tecnica di edificazione l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area secondo il regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione, ai fini indennitari deve tenersi conto delle possibilità di utilizzazione intermedia tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass., Sez. 6-1, 1/2/2019 n. 3186).

4.3. Nel caso di specie la Corte territoriale ha proceduto a determinare l’indennità di espropriazione “in base ai valori agricoli medi del 2009” (pag. n. 4 della sentenza impugnata- la C.T.U. è datata 19-10-2010), ed invece, in applicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, avrebbe dovuto utilizzare il criterio del valore venale pieno, tenendo conto di eventuali utilizzazioni intermedie, nel senso precisato.

4.4. Restano assorbiti i motivi secondo e terzo, concernenti, rispettivamente, la determinazione dell’indennità di occupazione legittima e la regolazione delle spese di lite.

5. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, dichiarati assorbiti gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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