Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18522 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 21/09/2016), n.18522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9358-2011 proposto da:

C.M., B.G., CERAMICHE FALSARELLA SRL,

CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE RESIDENZIALE LA PIAZZA, D.B.L.,

B.V., B.E., BI.EU., D.B.A.,

Z.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato GIANNA COLASANTI, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LAMBERTO ROTELLA;

– ricorrenti –

contro

EDILVI’ SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL

GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MUNARI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.B.A., B.G., Z.F., B. ERMINIA,

B. VANDA, CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE RESIDENZIALE LA PIAZZA,

C.M., CERAMICHE FALSARELLA SRL, D.B.L.,

BI.EU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato GIANNA COLASANTI, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LAMBERTO ROTELLA;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

MARONESE SNC, APPLIC PLAST DI T.D.M. & E.M.SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2339/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato COLASANTI Gianna, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato COSTA Michele, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per riunione dei ricorsi; rigetto dal

1^ motivo al 4^ del ricorso principale, accoglimento del 5 motivo;

rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Venezia, 24 novembre 2010 e notificata il 9 febbraio 2011, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2460 del 2006.

1.1. – Il Tribunale aveva accolto la domanda proposta dal Condominio “Centro Residenziale La Piazza” e dai condomini D.B.C.A., D.B.L., Z.F., C.M., B.T. e Ceramiche Falsarella s.r.l., nei confronti di Edilvì s.p.a., e per l’effetto aveva condannato la predetta società al risarcimento del danno per i vizi e difetti dell’immobile dalla stessa realizzato, ed aveva accolto la domanda di manleva proposta da Edilvì nei confronti di Applic Plast s.r.l., società che aveva eseguito in subappalto i lavori di tinteggiatura dell’immobile, mentre aveva rigettato la stessa domanda nei confronti dell’altra impresa subappaltatrice, Maronese s.n.c., che aveva eccepito l’avvenuta decadenza di Edilvì dall’azione di garanzia.

2. – La Corte d’appello, adita in via principale da Edilvì s.p.a. e in via incidentale dal Condominio e dai condomini – e da Applic Plast s.r.l., ha ridotto l’importo liquidato dal Tribunale a titolo risarcitorio a favore del Condominio e dei condomini, sul rilievo che lo stesso doveva essere contenuto nei limiti della somma necessaria ad eliminare i vizi e difetti dell’opera come commissionata, con esclusione quindi del cosiddetto cappotto, che non era stato previsto dalle parti. La Corte distrettuale ha inoltre rigettato la domanda di manleva proposta da Edilvì nei confronti di Applic Plast, sul rilievo che la predetta società non era responsabile dell’esecuzione degli intonaci, da cui era derivato il danno, mentre la Maronese s.n.c. non era tenuta alla garanzia, per la già rilevata decadenza di Edilvì dalla relativa azione.

3. – Per la cassazione della sentenza ricorrono, sulla base di cinque motivi, il Condominio “Centro Residenziale La Piazza” e i condomini D.B.C.A., D.B.L., Z.F., C.M., Ceramiche Falsarella s.r.l., e B.V., B.E., Bi.Eu., B.G. in qualità di eredi di B.T.. Resiste con controricorso Edlivì s.p.a., che propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, al quale resistono i ricorrenti principali. Le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza. Sono rimaste intimate Maronese s.n.s. e Applic Plast s.r.l.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – I ricorsi, principale ed incidentale, sono fondati nei limiti di seguito specificati. Risulta prioritario l’esame del ricorso incidentale proposto da Edilvì spa, che pone questioni afferenti l’an debeatur.

1.1. – Con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotta violazione degli artt. 1667 e 1669 c.c., nonchè vizio di motivazione, e si ripropone l’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia promossa dal Condominio e dai condomini, in tesi già pienamente consapevoli dell’esistenza ed entità dei vizi.

1.2. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha evidenziato che – ferma restando la sussumibilità dei vizi denunciati nel paradigma dell’art. 1669 c.c., peraltro neppure contestata da Edilvì – la visibilità dei vizi, risalente all’epoca dell’assemblea condominiale del (OMISSIS), non era sufficiente a ritenere raggiunta la consapevolezza dell’esistenza degli stessi, che consiste nell’apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità e della derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell’opera (ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 2460 del 2008; Cass, sez. 2, sentenza n. 3040 del 2015).

2. – Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità di Edilvì per l’esecuzione dell’intera realizzazione del complesso condominiale. Risultava provato, infatti, che le opere esterne al sedime erano state eseguite dalla Boldrin s.p.a., riunita in ATI con Edilvì su appalto del Comune di San Polo in Piave, e pertanto Edilvì non poteva essere ritenuta responsabile dei vizi e difetti riscontrati nelle opere esterne, trattandosi di responsabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 1669 c.c., che esigeva la partecipazione materiale di Edilvì alla commissione dell’illecito. Diversamente, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi avevano ritenuto sussistente la responsabilità di Edilvì in solido con Boldrin, in forza del legame derivato dall’essere le due società riunite in ATI per l’esecuzione delle opere.

2.1. – La doglianza è fondata.

La responsabilità di Edilvì per i vizi riscontrati sulle opere esterne è stata affermata dalla Corte d’appello in forza della partecipazione della predetta società all’Associazione temporanea d’impresa, costituita tra la stessa e Boldrin spa, e di cui quest’ultima era capogruppo. L’argomento non è sufficiente a sorreggere il dictum in quanto l’art. 1669 c.c. configura un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che esige l’accertamento del contributo causale del soggetto passivo all’attività da cui è derivato il danno (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 17874 del 2013), nè la necessità di tale accertamento viene meno per il fatto che l’appaltatore sia costituito da più imprese riunite in ATI, posto che l’associazione temporanea di imprese non dà vita ad un centro autonomo di imputazione giuridica (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 29737 del 2011).

3. – Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione sul punto decisivo e controverso della transazione, con la quale Edilvì e il Condominio avevano definito le questioni relative alla conformità dei locali interrati alla normativa antincendio. La ricorrente incidentale contesta che la Corte d’appello abbia ritenuto tardiva la documentazione prodotta, evidenziando che il certificato di prevenzione incendi, al cui rilascio era sospensivamente condizionata la transazione, era stato rilasciato successivamente alla introduzione del giudizio di gravame, e che pertanto la produzione documentale in appello era ammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

3.1. – La doglianza è inammissibile.

La Corte d’appello, nel rigettare il motivo di gravame riguardante la mancata dichiarazione della cessazione della materia del contendere, relativamente ai vizi riscontrati nel piano interrato destinato a garage, ha evidenziato, da un lato, che la transazione e i documenti connessi erano tutti esistenti e noti a Edilvì prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado, e, dall’altro lato, che la contestazione della controparte era comunque ostativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere sul punto. La ricorrente incidentale censura soltanto la prima ratio, sicchè l’eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe comunque comportare la cassazione della sentenza, che rimarrebbe sorretta dall’altra, e pertanto il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse (Cass., Sez. U, sentenza n. 7931 del 2013).

4. – Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2058 c.c., comma 2, e art. 1669 c.c., e si contesta la determinazione del danno per equivalente, derivante dai vizi dell’opera, sulla base delle previsioni contenute nel contratto e non dell’effettivo costo di riparazione.

5. – Con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2058 c.c., comma 2, artt. 1669 e 2056 c.c. e si contesta la riforma della decisione del Tribunale, che aveva riconosciuto il maggior costo della riparazione rispetto alla previsione contrattuale, che invece costituiva applicazione del principio di restitutio in integrum.

6. – Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione e si contesta che la Corte d’appello abbia ridotto l’importo liquidato dal Tribunale a titolo di risarcimento per equivalente, parametrandolo alle previsioni contrattuali, con riferimento esclusivo al danno derivante dai vizi dell’intonaco, senza chiarire le ragioni di tale diversificato trattamento.

6.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perchè hanno ad oggetto la medesima questione della riduzione dell’importo dovuto per i vizi dell’intonaco, sono infondate.

La tesi dei ricorrenti principali, seguita dal Tribunale, che postula la parametrazione del risarcimento per equivalente al costo della soluzione individuata dal CTU come tecnicamente più adeguata, non è condivisibile in quanto astrae dal contenuto del contratto e delle prestazioni pattuite. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte sul tema, il committente che esperisca i rimedi riparatori di cui all’art. 1668 c.c., comma 1, deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l’inadempimento dell’appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata – nei limiti del valore dell’opera o del servizio – al quantum necessario per l’eliminazione dei vizi e delle difformità, ovvero al quantum monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull’ammontare del corrispettivo in denaro pattuito, e non può tradursi nell’acquisizione di una utilità economica eccedente (Cass., sez. 2, sentenza n. 4161 del 2015).

Non sussiste, di conseguenza, il denunciato limite motivazionale in quanto soltanto il rifacimento dell’intonaco con il cosiddetto cappotto, e quindi il riconoscimento dell’importo corrispondente a titolo di risarcimento per equivalente, risultava privo di giustificazione alla luce del contenuto del contratto nel quale, come la Corte d’appello ha sottolineato, era stata pattuita la realizzazione di intonaci “normalissimi”, al costo di Lire 19.000 al metro quadrato.

7. – Con il quarto motivo è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e si contesta che la Corte d’appello abbia disatteso le conclusioni del CTU in punto di spese per il rifacimento dell’intonaco, senza specifiche censure tecniche all’elaborato peritale, ma soltanto per considerazioni di ordine economico.

8. – Con il quinto motivo è dedotto vizio di motivazione, in assunto insufficiente, con riguardo all’accertamento dei costi di riparazione e si contesta l’omesso esame della documentazione tecnica concernente l’esecuzione del cosiddetto cappotto sull’immobile.

8.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse, sono fondate nella parte in cui contestano la mancata valutazione dei costi di rifacimento dell’intonaco, che non possono coincidere, per definizione, con i costi di realizzazione dell’intonaco previsti contrattualmente, necessitando di attività preparatorie e successive ulteriori.

9. – All’accoglimento dei ricorsi segue la cassazione della sentenza impugnata, limitatamente ai motivi accolti, e il rinvio al giudice indicato in dispositivo che procederà ad un nuovo esame dell’appello principale e incidentale, e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta i rimanenti, accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, rigettati i primi tre motivi, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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