Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18522 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 326/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 10/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania n. 326/05 dep. il 10/10/2005 che aveva rigettato l’appello della medesima avverso la sentenza della CTP di Salerno.

La CTR aveva confermato la sentenza della CTP di Salerno che aveva accolto il ricorso di C.M. avverso gli avvisi di accertamento per IRPEF per gli anni 1994, 1995 e 1996.

L’Agenzia ricorrente pone a fondamento del ricorso quattro motivi fondati sulla violazione e falsa applicazione di legge e vizio motivazionale.

La contribuente non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 60 del 1973, art. 32 e contraddittoria motivazione per essersi discostata dall’insegnamento giurisprudenziale secondo cui il contraddittorio previsto dalla superiore disposizione è una facoltà non un obbligo.

Coi secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 60 del 1973, artt. 32 e 33 in quanto dal combinato disposto delle due norme emergeva, anche a ritenere non disposto il contraddittorio da parte dell’ufficio,sarebbe stato sufficiente quello disposto dalla GdF,per i pari poteri riconosciuti ad entrambi gli organi.

I motivi,, per la stretta connessione logica e giuridica, esprimendo una progressione interpretativa, devono essere esaminati congiuntamente. I motivi sono fondati.

La sentenza della CTR appare- pur in una certa ermeticità della motivazione-riconoscere rilievo preponderante alla mancanza di contraddittorio nella fase relativa agli accertamenti bancari.

Infatti si osserva che “In merito alla natura dei redditi non si ritiene di dovere valutare le eccezioni atteso che sono state ritenute assorbenti le altre motivazioni. Si precisa che la sentenza di primo grado è ampiamente motivata e condivisa da questo collegio”.

E’ principio consolidato di questa Corte (Cass. n 430/2008;

26293/2005; 18421/2005; 6232/2003; 4601/2002; 2814/2002)che la Guardia di Finanza ha l’obbligo di cooperare, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, con gli uffici dell’imposta per l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento del tributo e per la repressione delle violazione del medesimo D.P.R. e tale attività – la cui utilizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria è legittima ai sensi dello stesso D.P.R., art. 51, nn. 6 bis e 7.- avendo natura amministrativa, non è retta dal principio del contraddittorio, sì che del precitato D.P.R., art. 51, comma 2, n. 2, nel prevedere la convocazione del soggetto che esercita l’impresa con l’invito al medesimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, attribuisce all’amministrazione una facoltà discrezionale e non un obbligo, con l’ulteriore conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non trasforma in presunzione semplice la presunzione legale che riferisce i movimenti bancari all’attività svolta dal contribuente, su cui grava perciò l’onere della prova contraria in sede contenziosa, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32;

L’accoglimento della ragione di base,e cioè la riconosciuta facoltatività del contraddittorio,rende interpretativamente irrilevante la questione posta nel secondo motivo. Col terzo motivo l’Agenzia deduce omessa e/o contraddittoria motivazione, non avendola CTR, se non apparentemente, esaminato i motivi d’appello. Il motivo è fondato.

La CTR si limita a dire “In merito alla natura dei redditi non si ritiene di dovere valutare le eccezioni atteso che sono state ritenute assorbenti le altre motivazioni. Si precisa che la sentenza di primo grado è ampiamente motivata e condivisa da questo collegio”.

Poichè la CTR è perplessa nel ritenere pregiudiziale la questione del contraddittorio(che avrebbe imposto di ritenere assorbiti gli altri motivi) tanto da ritenere di dovere comunque dichiarare la condivisione del contenuto sostanziale della sentenza della CTP (con ciò intendendo aggiungere probabilmente altra ratio decidendi), non può che derivarne l’apparenza della relativa motivazione, consistente nel mero rinvio alla sentenza di primo grado e nella dichiarazione di condividerne il contenuto. E’ consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998) che” ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.” Di poi ha ritenuto (Cass. n. 2268/2006, 1539/2003, 6233/2003, 11677/2002) che è “legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello,facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto.

Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.” Col quarto motivo l’Agenzia deduce il vizio motivazionale in ordine alla richiesta di correzione di errore materiale sulla, somma. Il motivo è assorbito nell’accoglimento dei precedenti motivi, in quanto la cassazione della sentenza imporrà il riesame della questione.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio ad altra Sezione della CTR della Campania che si adeguerà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA