Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18522 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 09/09/2011), n.18522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GEN GONZAGA

DEL VODICE 4, presso lo studio dell’avvocato BARTULI NAPOLEONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato AZZARELLO ENRICO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, CALIULO LUIGI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MONTEPASCHI SERIT S.P.A. OGGI SERIT SICILIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 643/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 31/08/2006 R.G.N. 414/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 dicembre 2003 il Tribunale di Catania, pronunciando sulle opposizioni distinte proposte da R.M., titolare dell’omonima ditta artigiana, nei confronti dell’INPS (in giudizio costituitosi eccependo l’infondatezza delle domande) in relazione ad ordinanza-ingiunzione e a cartella esattoriale per L. 108.485.938, per omessi contributi e sanzioni, – riuniti i ricorsi- annullava l’ordinanza ingiunzione, rigettando l’altra opposizione.

Rilevava il Tribunale che gli illeciti amministrativi erano stati aboliti con L. n. 388 del 2000, art. 16, nella specie applicabile, mentre il CT nominato dall’ufficio aveva evidenziato che le differenze pretese dall’INPS e quantificate nel verbale ispettivo non derivavano dal CCNL, quello per panificatori artigiani, ma riguardavano gli orari di lavoro del sabato, le ferie e la 13A mensilità. Il lavoro prestato il sabato e non registrato trovava, infatti, conferma nelle dichiarazioni in sede ispettiva dei dipendenti B. e C., mentre le diverse dichiarazioni rese poi dal primo “erano poco credibili poichè confuse e sbiadite”.

Per le ferie, in misura inferiore godute, nessuna osservazione era stata fatta dall’opponente, così come in ordine alle circostanze che i suddetti dipendenti avessero affermato di aver avuta corrisposta la 13^ mensilità nella misura di L. 600.000 il primo e 500.000 il secondo. Conseguiva alle inadempienze contrattuali la perdita di sgravi e fiscalizzazione. Infine, i contributi per il mese di aprile 1998 non erano quelli riportati nel modello DM/1OIM, bensì le differenze derivanti dall’accertamento riguardante il periodo fino al 19 aprile 1998. Appellava tale pronuncia il R. con atto dell’8 aprile 2004, cui resisteva l’INPS anche quale mandatario della SCCI S.p.A. Con sentenza del 6 luglio-31 agosto 2006, l’adita Corte d’appello di Catania, in riforma della impugnata decisione, annullava l’opposta cartella esattoriale limitatamente agli importi relativi alla maggiore durata della prestazione contrattuale settimanale dei due lavoratori, confermando, tuttavia, la perdita dei benefici di sgravi e fiscalizzazione, per effetto delle accertate inadempienze contrattuali concernenti le ferie e la tredicesima mensilità.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre R.M. con tre motivi, presentando anche “memorie difensive”.

Resiste l’INPS con controricorso, mentre Montepaschi Serit, agente di riscossione – attualmente SERIT SICILIA – non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevata la infondatezza della doglianza avanzata dal R., nelle suddette “memorie difensive”, con cui si sostiene una violazione di legge relativa alla notifica del controricorso mai pervenuto a destinazione, perchè notificato a mani di un vicino nel domicilio eletto, senza l’osservanza della prescrizione ex art. 139 c.p.c., comma 4, che dispone, nel caso di consegna dell’atto ad un vicino o al portiere, la sottoscrizione di una ricevuta e l’avviso al destinatario, da parte dell’ufficiale Giudiziario, della avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata.

Il mancato adempimento degli incombenti previsti dalla legge – aggiunge il ricorrente- non gli avrebbe consentito di conoscere e contraddire i motivi del controricorso proposto dall’INPS, del quale si era avuta conoscenza a seguito di verifica del fascicolo d’ufficio, con conseguente inesistenza del controricorso. Va osservato in contrario che dalla relata di notifica emerge che il controricorso è stato notificato a mani della portiera I. R., specificamente “incaricata della ricezione in precaria assenza del destinatario”, sicchè la fattispecie concreta non si presta ad essere inquadrata in quella astratta, contemplata dalla richiamata disposizione, onde il rilievo operato dal ricorrente risulta del tutto privo di consistenza. Tanto chiarito, il R., con il proposto ricorso censura la pronuncia della Corte d’appello di Catania, lamentando:

a) la nullità della sentenza per mancata menzione di una parte processuale, nel caso di specie la società concessionaria per la riscossione dei contributi nella provincia dì Catania (art. 360 c.p.c., n. 4);

b) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e della contrattazione collettiva nazionale, avendo i giudici di merito disconosciuto il diritto sia agli sgravi sia alla fiscalizzazione degli oneri sociali, per mancato rispetto della menzionata contrattazione (art. 360 c.p.c., n. 3);

c) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è privo di fondamento. Con riguardo al primo motivo di doglianza si rileva che non si è davanti a un’ipotesi di nullità della decisione.

Va in proposito rammentato che, nel quadro della disciplina di riforma della riscossione mediante ruolo, la L. n. 448 del 19998, art. 13, comma 6, impone all’INPS di iscrivere a ruolo i crediti previdenziali (anzichè procedere direttamente alla riscossione coattiva come avveniva in precedenza), di rendere esecutivi i ruoli e di affidarli in carico ai concessionari del servizio riscossione tributi. La stessa legge ha previsto la cessione dei crediti INPS ad una società c.d. di cartolizzazione (S.C.CI. S.p.A.) alla quale vanno trasmessi i suddetti elenchi. I soggetti coinvolti nella procedura sono, dunque, tre: l’INPS, il cessionario (S.C.C.L), il concessionario; i primi due sono titolari del credito e conoscono gli atti che danno origine alla pretesa, mentre il terzo provvede alla riscossione coattiva dei ruoli.

Si intende, allora, che quando l’opposizione contro il ruolo avviene per motivi inerenti al merito (v. in proposito il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6) dovranno prendere parte al giudizio il soggetto “impositore” e la società cessionaria del credito), mentre, ove vengano sollevati problemi di natura formale concernenti la cartella o la sua notifica, dovrà necessariamente essere coinvolto nel giudizio anche la società esattrice (v. D.lgs. n. 112 del 1999, art. 39).

Nel caso in oggetto, la controversia attiene esclusivamente a questioni di merito, onde la mancata menzione nella sentenza della Corte d’appello della Montepaschi Serit S.p.A., costituisce circostanza priva di rilevanza, tant’è che, nonostante la rituale notifica nei suoi confronti del ricorso per cassazione, la stessa non ha ritenuto di costituirsi stante l’evidente difetto di interesse.

Trattasi, quindi, nella specie, di una mera omissione materiale della decisione che non ne inficia la sua forza ed efficacia.

Con riguardo al secondo motivo di gravame si osserva, in punto di fatto, che – come puntualizzato dal Giudice d’appello – le omissioni contributive, dalle quali scaturisce il mancato sorgere del diritto ai summenzionati benefici di sgravi e fiscalizzazioni concernono le ferie (godute in misura inferiore al dovuto) e la 13A mensilità (percepita in misura ridotta), senza che sorga questione di individuazione della contrattazione nazionale applicabile al caso di specie, avendo gli stessi ispettori applicato la contrattazione del settore invocato dal ricorrente (artigiano).

In punto di diritto, va, invece, considerato che la disciplina legislativa di riferimento è rappresentata dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 6, conv.to con modificazioni dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, il quale prevede, per la concessione dei benefici per cui è causa, fra l’altro, che i lavoratori siano stati retribuiti con retribuzioni non inferiori a quelle previste dal precedente art. 1;

quest’ultimo statuisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo della contribuzione previdenziale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali.

Secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Catania con la sentenza impugnata, violando e/o falsamente applicando la L. n. 782 del 1980, la L. n. 389 del 1989, artt. 1 e 6 e il CCNL del settore artigianato della Panificazione, ha negato il diritto della ditta R. a beneficiare degli sgravi e fiscalizzazione ritenendo che le violazioni riguardanti le ferie e la 13^ mensilità stabilite dalle medesime fonti contrattuali, (che sarebbero state corrisposte in misura inferiore) facendo parte del trattamento retributivo, e non piuttosto di quello normativo, determinavano la perdita di sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali.

Con la suddetta decisione la Corte di Appello di Catania avrebbe disatteso il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 486/1999 secondo cui: “la cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali, nei casi in cui – quanto al requisito relativo alle condizioni praticate dal datore di lavoro ai dipendenti – trovino applicazione la L. n. 782 del 1980, art. 1 oppure il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1 e art. 6, comma 1, lett. a e comma 9, lett. e (convertito nella L. n. 389 del 1989), presuppone l’effettiva applicazione da parte del datore di lavoro dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva cui le citate disposizioni fanno riferimento ma non richiede anche il riconoscimento di condizioni o trattamenti normativi non inferiori a quelli stabiliti dalla stessa contrattazione collettiva”.

Sennonchè è agevole osservare in contrario che la corresponsione in maniera ridotta della tredicesima mensilità costituisce un trattamento economico non rispettoso di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile e che l’assegnazione di un periodo di ferie inferiore alle previsioni finisce con ripercuotersi, sia pure in maniera indiretta, sulle spettanze retributive.

Discende, quindi, il rigetto anche dell’esaminato motivo.

Con riguardo al terzo e ultimo profilo di gravame, con cui il ricorrente, invocando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che l’annullamento della cartella esattoriale, limitata, dalla impugnata pronuncia, agli importi relativi alla maggiore durata della prestazione contrattuale settimanale dei lavoratori B. e C., sarebbe dovuto avvenire anche per gli importi relativi alle inesistenti differenze retributive, si rileva che il Giudice a quo ha annullato l’opposta cartella solo sotto il primo profilo in quanto solo rispetto ad esso la pretesa dell’INPS si era mostrata erronea; pertanto, in mancanza di ulteriori puntualizzazioni del ricorrente, la decisione della Corte di merito risulta del tutto corretta.

Per quanto esposto il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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