Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18522 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33496-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

VILLA CARPEGNA 43, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO DE

PROPRIS, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ALESSANDRO DE PROPRIS, FLAVIO PISTOIA;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato TITO DI PIETRO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 473/2018 della CORTE D’APPELLO di

L’AQUILA, depositato l’11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE

CLOTILDE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 473/2018 depositata l’11-5-2018 la Corte d’appello di L’Aquila, accogliendo il reclamo proposto da C.L., ha respinto la domanda proposta da P.A. di revoca dell’assegno divorzile dell’importo di Euro 400 mensili, disposto in favore della C. con la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Chieti n. 715/2012.

2. Avverso il citato provvedimento P.A. propone ricorso affidato ad un solo motivo, a cui resiste con controricorso C.L..

3. Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 156-2697 c.c., in relazione all’art. 710 c.p.c. e alla L. n. 898 del 1970, art. 9”. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale ha omesso di valutare la possibilità della C. di ricercare un lavoro, essendone abile, nonchè di valutare la sua condizione, in ogni caso “aggravata dall’esistenza di figli con altra donna”. Deduce che il contributo di mantenimento divorzile non deve essere “un beneficio a vita” e non può tradursi in un’entrata economica di privilegio, ove l’ex coniuge beneficiaria sia in grado di lavorare, comunque incombendo in capo a quest’ultima l’onere di provare l’impossibilità di trovare un’occupazione lavorativa. Richiama, oltre che le pronunce citate nel provvedimento di primo grado reclamato, anche la sentenza di questa Corte n. 789/2017, assumendo che la Corte d’appello abbia disatteso i principi ivi affermati.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. Le censure non si confrontano con l’iter argomentativo principale espresso dalla Corte territoriale, secondo il quale il P. non ha allegato fatti sopravvenuti alla sentenza divorzile, con cui era stato disposto l’assegno di mantenimento di cui trattasi, e la C. ha dimostrato di essersi “attivata in questi anni, ma senza successo, nella ricerca di un lavoro stabile (accettando lavori a termine e partecipando a concorsi) che le consenta di raggiungere l’autosufficienza economica” (pag. n. 3 decreto impugnato).

Il ricorrente assume, invece, del tutto genericamente che detta dimostrazione sia mancata, riconoscendo, peraltro, che fossero preesistenti i fatti riguardanti la sua condizione di coniugato con altra donna e con figli, e si limita a svolgere astratte considerazioni circa l’impossibilità di configurare l’assegno divorzile come “un beneficio a vita”, senza specificare quali siano i parametri di legge, dettati in tema di assegno divorzile, asseritamente violati. Sotto la denuncia apparente del vizio di violazione legge chiede, in realtà, una rivisitazione del merito (Cass., Sez. Un., n. 34476/2019).

Non è pertinente nel senso indicato dal ricorrente il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 789/2017, nella quale è, anzi, affermato che il diritto alimentare del coniuge beneficiario non è recessivo rispetto a quello dei nuovi figli e che “l’attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (così Cass. n. 789/2017 citata).

Nella specie, la valutazione di merito in ordine all’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive è stata effettuata dalla Corte territoriale. Le doglianze, articolate sub specie del vizio di violazione di legge, sono, pertanto, prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata (Cass. n. 4036/2011) e si incentrano su argomentazioni inconferenti rispetto al caso concreto, in base a quanto accertato dai Giudici d’appello, e neppure riguardanti gli altri parametri di legge, come individuati ed interpretati dalla giurisprudenza più recente di questa Corte, secondo la quale l’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882).

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.400, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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