Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18521 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2046-2013 proposto da:

M.C. (OMISSIS), MA.SI. (OMISSIS), K.E.

(OMISSIS), F.S. (OMISSIS), C.T. (OMISSIS),

CA.CA. (OMISSIS), S.F. (OMISSIS), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GRAMSCI 2 presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO RIOMMI, che li rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI FIRENZE C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SERGIO PERUZZI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 780/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/07/2012 R.G.N. 753/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Tribunale di Firenze, accertata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra il Comune di Firenze e M.C., F.S., S.F., Ma.Si., K.E., C.T., Ca.Ca., assunte a termine in qualità di educatrici negli asili nido, esclusa la conversione di tali contratti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava il Comune di Firenze a pagare a ciascuna ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma corrispondente a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

che tale sentenza era impugnata dal Comune di Firenze, che contestava sia il capo relativo alla dichiarata illegittimità/nullità del termine apposto ai contratti di lavoro, sia la condanna risarcitoria, in relazione alla quale assumeva la mancanza di prova del danno;

che la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 780 del 2012, premesso che era illegittima l’apposizione del termine ai contratti di lavoro a tempo determinato, motivati genericamente con l’esigenza di assicurare il “regolare funzionamento del servizio”, e che era inapplicabile al settore del lavoro pubblico il principio della conversione in rapporto a tempo indeterminato, ha escluso che il risarcimento potesse essere riconosciuto in difetto di allegazioni specifiche sul danno, non potendo questo ritenersi in re ipsa e, dunque, in accoglimento di tale motivo di appello, ha rigettato anche la domanda risarcitoria ed ha condannato le appellate a restituire al Comune quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data della ricezione delle somme;

che avverso detta sentenza le originarie ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a tre motivi, seguiti, al punto 4), da richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E. avente ad oggetto la valutazione di conformità o meno alla direttiva di una normativa interna, quale quella contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, secondo la quale, nel caso in cui venga riconosciuto e dichiarato in sede giudiziale l’abusivo utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato, tale illegittimità è priva di sanzione se il lavoratore non prova di avere subito da tale comportamento illegittimo un danno;

che il Comune ha resistito con controricorso e proposto, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo e il secondo motivo le ricorrenti principali, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 e del D.Lgs.n. 165 del 2001, art. 36, con riferimento alle norme di diritto comunitario in materia di contratti di lavoro a tempo determinato (clausola 5 punti 1 e 2 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP recepito dalla direttiva 29 giugno 1999/70), addebitano alla sentenza di non avere considerato che le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno evidenziato come, in caso di ricorso abusivo da parte della pubblica amministrazione ad una successione di contratti a tempo determinato, spetti al giudice nazionale individuare una misura sanzionatoria alternativa alla conversione che risulti tale da rivestire un carattere non soltanto proporzionato ma anche sufficientemente effettivo e dissuasivo, nonchè tale da rispettare i principi di equivalenza;

che con il terzo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni deducendo che per il settore privato l’ordinamento prevede, in caso di abusivo utilizzo dei contratti a tempo determinato, la conversione del rapporto, nonchè, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, un risarcimento del danno, che deve essere liquidato dal giudice in un ammontare minimo di 2,5 sino ad un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto; tale risarcimento non è soggetto ad alcun onere probatorio e consegue automaticamente alla dichiarazione di illegittimità dell’apposizione del termine al contratto a tempo determinato, mentre la normativa sanzionatoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, del personale pubblico risulta di gran lunga più sfavorevole di quella stabilita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 e L. n. 183 del 2010, art. 32, per il rapporto di lavoro privato;

che con il ricorso incidentale il Comune di Firenze, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi, addebita alla sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 31 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.2000 per avere la Corte territoriale affermato la nullità della clausola appositiva del termine e assume che in realtà organizzative complesse, quale quella di esso Comune, l’onere di specificazione delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine deve ritenersi assolto quando l’indicazione emerga da una serie di elementi idonei ad identificare la collocazione dei lavoratori e le loro mansioni all’interno di una funzione produttiva aziendale specifica temporaneamente scoperta; deduce che le esigenze temporanee dei rapporti intercorsi con le attuali ricorrenti principali erano insite nelle caratteristiche della selezione effettuata attraverso la procedura ad evidenza pubblica per la formazione delle graduatorie di personale da assumere a tempo determinato nel profilo di educatore degli asili nido, cui attingere in caso di temporanea assenza del personale di ruolo;

che, quanto al ricorso incidentale, il cui esame assume priorità logica, va osservato che questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di contratti a termine il richiamo ad altri testi scritti conoscibili dalle parti soddisfa l’esigenza di specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano il ricorso al contratto a termine soltanto se tale richiamo sia stato fatto al precipuo e inequivoco scopo di indicare tali ragioni giustificative e non già quando tali testi siano stati richiamati nel contratto individuale per finalità diverse, precisando che costituisce indagine riservata al giudice di merito interpretare il contratto individuale per accertare lo scopo per il quale il richiamo ai testi esterni è stato attuato (Cass. nn. 17155/2015, 2680/2015, 1547/2012, 2279/2010);

che, pertanto, il ricorso incidentale è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1: la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie dedotta in giudizio, avendo accertato la genericità della causale apposta ai contratti stipulati tra le parti;

che il ricorso incidentale è inammissibile nella parte in cui, sotto l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge e di contratto collettivo, mira ad un non consentito riesame del merito della causa (Cass. S.U. nn. 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005);

che è invece fondato il ricorso principale, occorrendo innanzitutto premettere che per ciascuna ricorrente è intervenuta una serie di contratti a tempo determinato la cui clausola appositiva del termine è stata ritenuta nulla dalla Corte di merito e, dunque, si verte in ipotesi di ricorso abusivo ai contratti a termine: le questioni poste con il ricorso principale sono state affrontate da questa Corte con le sentenze n. 25547 del 2016 e nn. 4630, 4631, 4632, 5315, 5319, 5456 del 2017 e con l’ordinanza n. 27452 del 2016 con le quali si è evidenziato che i principi affermati dalle Sezioni Unite sulla interpretazione adeguatrice del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, al diritto dell’Unione (Cass. S.U. 5072 del 2016) devono essere estesi alle fattispecie in cui la conversione non può operare in ragione della natura pubblica in senso sostanziale del soggetto che figura quale datore di lavoro;

che detta interpretazione adeguatrice si giustifica in relazione alla necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE (Cass. S.U. n. 5072 del 2016, cit.), concernendo quest’ultima la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti a termine; secondo la stessa interpretazione, essa non può logicamente trovare applicazione nell’ipotesi in cui l’illegittimità concerna l’apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro (in tal senso le sentenze nn. 4632, 5315, 5319, 5456/2017; Ordinanza n. 27452/2016, cit.); in quest’ultimo caso la disciplina non può che essere quella di diritto comune, con la conseguenza che il danno, che stante il divieto di conversione non può essere commisurato alle retribuzioni perse, deve essere allegato e provato dal lavoratore;

che le Sezioni Unite nella richiamata sentenza n. 5072 del 2016 hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, consente pro tanto al lavoratore di essere esonerato dall’onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori i quali, stante il divieto di conversione, non possono essere commisurati alle retribuzioni perse;

che sulla base delle considerazioni sopra esposte deve ritenersi superato l’orientamento espresso da Cass. nn. 19112, 188855, 17588, 17587 e 17546 del 2014, perchè anteriore a S.U. n. 5072/16;

che, sulla scorta dei principi innanzi richiamati, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”;

che il giudice di rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese delle spese del giudizio di legittimità;

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso incidentale e accoglie il principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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