Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18521 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18521 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

cron.AgS2
ORDINANZA
Rep. (.

sul ricorso 19571-2016 proposto da:
Ud. 30/11/2017

PETRONIO AGATINA, SANGRIGOLI FILIPPO, elettivamente
CC

domiciliati in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO
PENNISI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA
INGIULLA giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenticontro

SANGRIGOLI FILIPPO, PETRONIO AGATINA, elettivamente
domiciliati in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO
PENNISI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA

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Data pubblicazione: 13/07/2018

INGIULLA giusta procura speciale a margine del
ricorso principale;
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584 in persona del
Ministro pro tempore, ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA
REGIONE SICILIA in persona del legale rappresentante

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, da cui sono difesi per legge;
– controricorrenti nonchè contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 155/2016 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 26/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale ALBERTO
CARDINO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi l)
2) e 3) del ricorso principale e dichiarare
inammissibile il ricorso incidentale;

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pro tempore, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4/3/2016 la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento
del gravame interposto dal Ministero della salute e dall’Assessorato della salute
della Regione Sicilia e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Catania n.
109/2012, ha rigettato la domanda nei confronti dei medesimi proposta dai
sigg. Agatina Petronio e Filippo Sangrigoli di risarcimento dei danni lamentati in

«trattamento trasfusionale subito con sangue infetto», cui la prima «era
stata sottoposta presso l’Ospedale “Maria S.S. Addolorata di Biancavilla” in
data 22.9.82».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Petronio e il
Sangrigoli propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati
da memoria.
Resistono con controricorso il Ministero della salute e l’Assessorato della
salute della Regione Sicilia, cui resistono con controricorso la Petronio e il
Sangrigoli, deducendo che «sebbene l’atto non sia stato qualificato come
ricorso incidentale, il suo contenuto e le conclusioni non lasciano adito a dubbi
sul fatto che le amministrazioni controricorrenti abbiano inteso impugnare in
via incidentale la sentenza della Corte di Appello di Catania, nella parte in cui
non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato
regionale».
Con requisitoria scritta dell’8/11/2017 il P.G. presso questa Corte ha
chiesto l’accoglimento dei primi 3 motivi del ricorso principale e
l’inammissibilità del ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 10 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 132 c.p.c., in
relazione all’art. 360, 10 co. n. 4, c.p.c.
Con il 2° motivo denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione
all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.
Con il 3° motivo denunziano «violazione e falsa applicazione» dell’art.
2043 c.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

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conseguenza di «epatite cronica lieve HCV correlata», contratta all’esito di

Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto «maturata la
prescrizione» quinquennale (oltre che del Ministero anche) «nei confronti
dell’Amministrazione regionale», immotivatamente non tenendo conto del
differente titolo di responsabilità e della «differente posizione processuale
dell’Assessorato regionale» e della natura contrattuale della responsabilità di
quest’ultimo, come correttamente affermato dal giudice di prime cure in

Suprema di Cassazione, con statuizione rimasta non impugnata.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,
sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la responsabilità
della struttura sanitaria per le infezioni contratte al suo interno dai pazienti è
inquadrabile nell’ambito della responsabilità contrattuale c.d. da contatto
sociale, e la corte d’appello ha pertanto correttamente applicato il termine di
prescrizione decennale ( v., da ultimo, Cass., 15/11/2017, n. 26968. E già
Cass., 19/4/2006, n. 9085).
Orbene, nel premettere che «la sentenza di primo grado aveva
correttamente affermato la responsabilità contrattuale» dell’Assessorato
regionale senza che al riguardo sia stata mossa censura alcuna nell’atto di
appello, là dove ha posto in rilievo come la domanda risarcitoria degli odierni
ricorrenti e allora appellati sigg. Petronio e Sangrigoli debba «ritenersi
prescritta essendo decorsi ben oltre 5 anni dal novembre 2001 alla data di
instaurazione del giudizio (gennaio 2009)» ( non solo nel confronti del
Ministero della salute ma anche ) nei confronti dell’Assessorato della salute
della Regione Sicilia, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero
disatteso il suindicato principio.
Con il 4° motivo i ricorrenti denunziano «violazione e falsa
applicazione» degli artt. 2935, 2947 c.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3,
c.p.c.
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente «ritenuto che …
la decorrenza del termine di prescrizione dovesse essere individuata nel 2001,
da quando cioè la sig.ra Petronio ha subito il ricovero “presso il Presidio

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applicazione dei «principi elaborati» dalle Sezioni Unite della Corte

Ospedaliero Garibaldi all’esito del quale le veniva diagnosticata la patologia in
parola”».
Il motivo è infondato.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, il
termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di
aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo

c.c.- non già dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il
danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno bensì dal
momento in cui, alla stregua di condotta improntata all’ordinaria diligenza
nonché della diffusione delle conoscenze scientifiche, questa venga percepita
(o possa essere percepita) quale danno ingiusto conseguente al
comportamento doloso o colposo di un terzo.
E’ al riguardo necessario che proceda ad un’accurata disamina, dandone
congrua motivazione, della condotta mantenuta (oltre che dal responsabile del
danno anche ) dalla vittima, pure sotto il profilo dell’accesso alle informazioni
necessarie per risalire dalla malattia esteriorizzatasi alle sue cause ( v. Cass.,
Sez. Un., 11/1/2008, n. 576 ).
Orbene, del suindicato principio la corte di merito ha nell’impugnata
sentenza fatto invero corretta applicazione.
In particolare là dove ha posto in rilievo che «nel caso di specie, è la
stessa appellante, in seno all’atto introduttivo del giudizio, ad affermare più
volte di aver saputo di essere affetta da “epatite cronica lieve HCV correlata” in
data 7/11/2001», escludendo la possibilità di «ritenersi, così come
sostenuto dall’appellante, che a tale data essa ha acquisito la consapevolezza
della malattia ma non la sua ricollegabilità alla trasfusione cui era stata
sottoposta circa 20 anni prima».
Ancora, nella parte in cui ha sottolineato come l’«assunto
dell’appellante -di per sé in contrasto con la oggettiva risonanza del fenomeno
del “sangue infetto” negli anni 2000 e alla luce della quale la Petronio ben
poteva individuare, con l’uso dell’ordinaria diligenza, la causa della sua epatite
allorché le venne diagnosticata-» risulti invero «nei fatti sconfessato da

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decorre -in base al combinato disposto di cui agli artt. 2935 e 2947, 1° co.,

quanto emerge dalla cartella clinica redatta in occasione del ricovero della
Petronio presso il presidio Ospedaliero Garibaldi all’esito del quale le venne
diagnosticata la patologia in parola. In seno alla parte relativa alla “anamnesi
epidiemologica” la Petronio ha infatti dichiarato di non fare uso di alcool e
stupefacenti ma di essere stata sottoposta a trasfusione durante il parto».
Là dove è pervenuta a concludere che «allorché le venne diagnosticata

conoscere, secondo l’ordinaria diligenza, la causa della patologia nella
trasfusione cui fu sottoposta «durante il parto», giusta le risultanze della
«cartella clinica redatta in occasione del ricovero della Petronio presso il
Presidio Ospedaliero Garibaldi all’esito del quale le venne diagnosticata la
patologia in parola», risultando dalla «parte relativa alla “anamnesi
epidiemologica”» avere la medesima «dichiarato di non fare uso di alcool e
stupefacenti ma di essere stata sottoposta a trasfusione durante il parto».
Dell’impugnata sentenza, attesa la fondatezza dei ( soli ) primi 3 motivi,
s’impone pertanto -assorbita ogni altra e diversa questione e dichiarato
inammissibile per violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. l’incidentale del
Ministero della salute e dell’Assessorato della salute della Regione Sicilia in
quanto non risulta dai medesimi riprodotta l’impugnazione né indicato quando
e come la stessa sia stata interposta avverso la statuizione del giudice di prime
cure in ordine alla legittimazione della Regione quale successore nei debiti della
Usi, come osservato anche dal P.G. nella sua requisitoria scritta- la cassazione
in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che in diversa
composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso
principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.

L a Corte accoglie il 1°, il 2° e il 3° motivo di ricorso, rigetta il 4°; dichiara
inammissibile il ricorso incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e
rinvia, anche per spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di
Catania, in diversa composizione.

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la patologia in parola», la Petronio conoscesse o comunque fosse in grado di

Roma, 30/11/2017

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