Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18521 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIANDOMENICO

ROMAGNOSI 1/B, presso lo studio dell’avvocato PANSINI GUSTAVO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEONE GIUSEPPE, giusta delega in

calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 14/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAGISTRI PIETRO per delega Avv.

LEONE GIUSEPPE, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 14/07/2005 che aveva rigettato l’appello della medesimo avverso la sentenza della CTP di Varese del 13/10/2003.

La CTR aveva confermato la sentenza della CTP di Varese che aveva concesso all’Ufficio le misure cautelari dell’iscrizione dell’ipoteca e del sequestro conservativo sui beni del B. per Euro 1.032.913,70, ritenendo sussistente il fumus boni juris dall’esistenza di precedenti sentenze favorevoli all’Amministrazione e il periculum in mora dalla circostanza che la sua attività era cessata e la sua capacità patrimoniale era limitata rispetto all’entità del credito fatto valere.

Il ricorrente pone a fondamento del ricorso tre motivi.

Il Ministero della Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del controricorso proposto dal Ministero (benchè il ricorso non fosse rivolto nei confronti dello stesso nè al medesimo notificato) che non era parte nel giudizio di appello, dal quale doveva comunque intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).

Passando ora ad esaminare i motivi di ricorso, deve premettersi che la misura cautelare del sequestro conservativo e dell’ipoteca giudiziale in materia tributaria ed il relativo procedimento sono disciplinati dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22.

Benchè la disposizione, limitandosi a regolamentare i profili procedimentali dell’istanza di prime cure, nulla dica sull’impugnabilità del provvedimento, questa Corte ha ritenuto (cfr.

Cass. n. 7342/2008 24527/07) che la disposizione, qualificando espressamente “sentenza” il provvedimento con cui la commissione provinciale decide sull’istanza di sequestro dell’Amministrazione, dimostra di aver inteso sottoporre il provvedimento medesimo agli ordinar mezzi d’impugnazione previsti per le sentenze e, dunque, all’appello e, successivamente, al ricorso per cassazione, ancorchè si tratti di provvedimento che non assume la stabilità propria del giudicato, in quanto destinato a perdere efficacia “a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda” di merito (cfr. il comma 7 del citato art. 22). Con ciò il legislatore ha in campo tributario, fornito una disciplina diversa da quella cautelare ordinaria in cui questa Corte (Cass. n. 6519/2002 su precedente giurisprudenza delle SS.UU.) ha ritenuto che il provvedimento, emesso ex art. 669 terdecies dal Tribunale non possa essere qualificato come sentenza e non possieda il carattere di decisorietà e l’attitudine a produrre l’effetto di un giudicato,e non può essere oggetto di impugnativa ex art. 111 Cost..

Questa Corte (Cass. n. 24527/2007 sopra citata) ha, comunque, ritenuto che i provvedimenti di cui al citato art. 22, debbono essere collocati nel sistema delle misure cautelari che vengono assunte in presenza di un “fumus boni juris” ed un “periculum in mora”.

Ciò premesso,col primo motivo di ricorso, il B. deduce insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato (in ordine alla rettifica IRPEF per il 1995 non posta a base della istanza dell’ufficio) nonchè la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., con riferimento al D.P.R. n. 472 del 1997, art. 22. Il motivo pecca di autosufficienza per quanto relativo alla dedotta ultrapetizione :non essendo dato sapere in quali precisi termini la richiesta dei provvedimenti cautelari dell’Ufficio era stata effettuata, per la mancata trascrizione della stessa nel ricorso.

Per quanto concerne la circostanza della ritenuta esistenza di sentenze favorevoli alla amministrazione,mentre in realtà v’era solo l’accertamento relativo al 1995, peraltro ridotto di oltre la metà a seguito dell’accoglimento parziale del ricorso, laddove l’accertamento per il 1994 era stato annullato, deve osservarsi che (anche a non volere intendere la deduzione quale relativa ad errore revocatorio) il contribuente non rende manifesto l’interesse a ricorrere in relazione al residuo minore credito comunque esistente,basato su sentenza, mentre in ordine al quantum, il contribuente avrebbe potuto sempre chiedere la riduzione della misura.

In ordine al difetto motivazionale, per non essere state valutate le ragioni di impugnazione degli avvisi di accertamento(carenza di autorizzazione preventiva del.’autorità Giudiziaria e illegittima utilizzazione dei conti bancari intestati a terzi senza prima dimostrare la intestazione fittizia)deve osservarsi che la valutazione positiva della fondatezza del credito su sentenza “favorevole” all’Ufficio esimeva la CTR cautelare dal delibare tali aspetti.

Questa Corte (Cass. n. 4293/1998) ha ritenuto che l’accertamento a cognizione piena, anche se non definitivo, contenuto nella sentenza, esclude la necessità di accertamento del fumus.

Il secondo motivo con cui il ricorrente si duole, analogamente, della carenza di approfondita disamina in ordine all’accertamento è di conseguenza infondato avendo la CTR fondato il fumus su sentenza favorevole all’Ufficio. Infondato è altresì il terzo motivo con cui il ricorrente si duole che la CTR abbia fondato il suo convincimento della sussistenza del periculum in mora sul solo rilievo della insufficienza del patrimonio in relazione al credito vantato dall’ufficio, non valutando il comportamento processuale ed extraprocessuale del contribuente. Invero la giurisprudenza di questa Corte(Cass. n. 2081/02, 13400/01, 6042/1998, 2672/19839) – seppur con riferimento al vecchio giudizio di convalida, attesa la carenza di più recente giurisprudenza per la superiore non ricorribilità dei.

provvedimenti cautelari – ha sempre ritenuto che “il periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione” senza comunque necessità del concorso di entrambi gli elementi.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato con ogni conseguenza in tema di spese relativamente all’Agenzia, mentre possono, giustamente, compensarsi le spese col Ministero per l’incertezza giurisprudenziale superata solo con l’intervento delle SS.UU..

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il controricorso del Ministero e rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia. Compensa le spese col Ministero e condanna il ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia che liquida in Euro 10.000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per spese vive oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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