Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18521 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 09/09/2011), n.18521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PANELBA GESTIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato ANGELETTI ALBERTO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato VANNUCCI VITO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/05/2007 R.G.N. 1677/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2005, l’INPS impugnava la sentenza n. 1855/04, emessa l’8 ottobre 2004 dal giudice del lavoro del Tribunale di Livorno, con la quale, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Panelba Gestioni s.r.L, era stata annullata l’iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) notificata all’opponente il 17.5.2003, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della complessiva somma di Euro 233.655,44 per omissioni contributive collegate a pretesi sgravi contributivi.

Con sentenza del 30 marzo-11 maggio 2007, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame proposto dall’INPS, facendo propria la motivazione del Giudice di primo grado in ordine alla nullità della cartella per difetto di motivazione e sostenendo, con riguardo al merito della pretesa vantata dal medesimo ente, che, a fronte della mancata esplicitazione da parte dell’INPS dei fatti costitutivi del diritto azionato, le difese di merito della Panelba Gestioni non potevano che essere generiche, in attesa che la controparte desse conto in maniera analitica dei titoli della propria pretesa contributiva.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione con due motivi.

Resiste la Panelba Gestioni srl con controricorso, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’INPS, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 nonchè dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta che i giudici di merito, dopo avere ritenuto che la cartella esattoriale opposta fosse affetta da insanabile nullità, per difetto di motivazione, non sarebbero entrati nel merito della pretesa, disattendendo l’insegnamento della costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice dell’opposizione a cartella esattoriale ha il potere-dovere, una volta dichiarata la nullità della cartella, di affrontare il merito della controversia, posto che l’impugnazione introduce un’ordinaria causa di cognizione e non riguarda la legittimità dell’atto impugnato (Cass. n. 5763/2002).

Il motivo è infondato, avendo la Corte d’appello, oltre che espressamente dichiarato di entrare nel merito della vertenza, altresì impostato la propria indagine nel senso di una attenta valutazione in tale direzione. Ed infatti, dopo aver ampiamente evidenziato come la carenza di allegazione (non solo e non tanto riferita alla cartella, quanto, invece, a tutti gli atti giudiziali), quantomeno dei titoli delle pretese iscritte a ruolo da parte dell’Istituto, avesse precluso un corretto esercizio del contraddittorio processuale ed il pieno dispiegarsi del diritto di difesa della Panelba, ha statuito con estrema chiarezza che “E’ in tal modo smentito per tabulas l’assunto dell’appellante – di cui al primo motivo sub a) – secondo cui la Panelba Gestioni srl avrebbe proposto un’opposizione solo per motivi formali della cartella…”.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè della disciplina legislativa in termini di riconoscimento riduzione onere contributo ordinario in capo ai datori di lavoro (art. 360 c.p.c., n. 3)”, lamenta che l’onere di dimostrare il diritto di fruire degli sgravi contributivi gravava – secondo i principi generali e contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice d’appello – sulla società.

Anche questo motivo non è condivisibile poichè dalla lettura della sentenza emerge che il problema non era quello di verificare se la Panelba avesse dismostrato l’esistenza delle condizioni legittimanti sgravi contributivi, ma ancor prima, se l’INPS avesse allegato l’applicazione, da parte della società, di un ben preciso sgravio.

Ed infatti la Corte d’appello ha correttamente fondato il rigetto del gravame sulla mancata allegazione degli stessi titoli delle pretese iscritte a ruolo.

Al riguardo la Corte ha rilevato che “In base alle criptiche indicazioni contenute nella cartella esattoriale opposta – così come negli atti giudiziari sopra richiamati – la Panelba Gestioni non è stata posta assolutamente in condizione di contraddire alle pretese creditorie dell’INPS, non avendo questo esplicitato in alcun modo i titoli della sua azione di recupero, non potendo essere sufficiente il generico riferimento ad un erronea determinazione degli sgravi contributivi (quali sgravi? Per quali posizioni lavorative? Quali le ragioni del preteso errore?)”. (v. pag. 5 della sentenza impugnata).

Per quanto esposto il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA