Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18520 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/09/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 21/09/2016), n.18520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30506/2011 proposto da:

F.LLI V. di V.R. & P. S.N.C. p.iva (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

ORLANDO SIVIERI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato EERNANDO FILONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE per l’attività di Alienazione dei Veicoli Sequestrati

presso il TRIBUNALE di PIACENZA;

– intimata –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PIACENZA nel procedimento

iscritto R.G. n. 30/2010 V.G. Cron. 12027 e depositato il

02/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato ORLANDO SIVIERI, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e

del terzo motivo, per il rigetto del primo e per l’inammissibilità

del quarto motivo di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Tribunale di Piacenza, con ordinanza depositata il 2 novembre 2011, ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, da F.lli V. di V.R. & P. s.n.c. avverso il provvedimento con il quale la Commissione per l’attività di alienazione dei veicoli sequestrati (istituita dal D.M. 26 settembre 2005, art. 2, per l’espletamento delle attività indicate dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 312 e ss.) aveva liquidato il compenso forfetario per la custodia dei veicoli in sequestro per decreto dell’Autorità giudiziaria, giacenti presso la società, veicoli che erano stati oggetto di contestuale alienazione, mediante cessione alla società custode, disposta con lo stesso provvedimento.

1.1. – Il Tribunale, che ha giudicato in sede di rinvio da Cassazione, Sezioni Unite n. 15044 del 2009, ha ritenuto insussistente il contrasto tra la disciplina introdotta con la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 312 e ss., e l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, per il tramite degli artt. 10 e 117 Cost. (comma 1), sul rilievo che, nella specie, il carattere dell’intervento del legislatore nazionale, di riassetto organizzativo del settore di riferimento per evidenti esigenze di carattere generale, consentiva la previsione di una rimodulazione dei criteri di liquidazione con efficacia retroattiva.

1.2. – Lo stesso Tribunale, previo rigetto delle ulteriori doglianze della società V. – riguardanti la rilevata prescrizione del diritto al compenso per i veicoli in custodia da epoca antecedente al 1992 e il mancato riconoscimento del compenso per la custodia sia dei veicoli oggetto di provvedimento di dissequestro e restituzione a terzi, sia di ulteriori veicoli di cui la Commissione aveva rilevato la carenza della necessaria documentazione – ha confermato la liquidazione del compenso operata dalla Commissione per complessivi Euro 51.023,18 oltre accessori di legge.

2. – La società V. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, sulla base di quattro motivi, nel primo dei quali propone l’eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 312 e ss., nella parte in cui prevede l’alienazione forzosa dei veicoli sottoposti a sequestro, giacenti presso i depositi da oltre due anni, e la corresponsione al custode cessionario di un importo calcolato in via forfetaria, in espressa deroga alle tariffe previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 59 e 276, lamentando l’esiguità del compenso previsto dalla normativa indicata, significativamente inferiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione del regime previgente.

2.1. – Il Ministero della giustizia, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, ha resistito con controricorso richiamando sul punto l’argomentazione con la quale il Tribunale ha ritenuto di superare l’eccezione di illegittimità costituzionale.

3. – All’udienza del 21 aprile 2016, in prossimità della quale la società ricorrente ha depositato memoria, sulle conclusioni del PG di accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso (riguardante la prescrizione del diritto al compenso per i veicoli), il Collegio ha disposto la sospensione del giudizio ai fini del promovimento della questione di legittimità costituzionale nei termini di seguito illustrati.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – La normativa contenuta nella L. n. 311 del 2004, art. 1, commi da 312 a 320, ha modificato la disciplina in materia di compenso da riconoscere ai custodi di veicoli sequestrati dall’autorità giudiziaria, prevedendo, a certe condizioni (connesse alla vetustà dei veicoli e al tempo di giacenza), l’alienazione “forzosa” dei veicoli giacenti presso il custode, anche se non confiscati, e la corresponsione al custode di un importo complessivo forfetario, determinato sulla base dei criteri indicati nel citato art. 1, comma 318, espressamente “in deroga alle tariffe previste dagli artt. 59 e 276 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.

2. – La ratio dell’intervento legislativo risiede, come è noto, nell’esigenza di risolvere il problema della lunga giacenza dei veicoli sequestrati (confiscati o non) presso i custodi, con conseguente accumulo di un numero abnorme di veicoli, per lo più da rottamare o comunque di irrisorio valore, e produzione di costi esorbitanti per l’Amministrazione, tenuta a remunerare l’attività di custodie inutilmente protratte.

A questo scopo, la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 321, stabilisce che “alle procedure di alienazione e rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti di cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320”, così sancendo la portata “retroattiva” del nuovo regime del compenso che, pur tenendo conto che l’alienazione forzosa dei veicoli non è priva di significato economico e concorre nella determinazione del compenso stesso, interviene sui rapporti intercorrenti tra l’amministrazione della giustizia e i soggetti che svolgono l’attività di custodia modificandone unilateralmente in contenuto, e con effetti peggiorativi sotto il profilo della remunerazione dell’attività svolta.

In precedenza, infatti, in assenza del regolamento di attuazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 59, – emanato nel 2006 – il compenso dei custodi era parametrato alle tariffe contenute nei decreti prefettizi.

Successivamente, con il D.M. 2 settembre 2006, n. 256 “Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell’indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Art. 59, (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)”, il legislatore ha definito il sistema di liquidazione dei compensi nel settore indicato richiamando, nella premessa del regolamento, i criteri di massima stabiliti dal Ministero dell’interno con circolare n. 38 del 4 aprile 2000 per la definizione da parte delle Prefetture delle tariffe per la custodia.

All’art. 6 del citato regolamento è previsto che rimane ferma l’applicazione della disciplina dettata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 318, con riferimento “all’attività di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, per i quali alla data di entrata in vigore non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione da parte dell’Autorità giudiziaria”.

3. – La disciplina intertemporale, che definisce in via forfetaria rapporti negoziali di durata, sorti nella vigenza di un sistema diverso, risulta di dubbia compatibilità con gli artt. 3 e 41 Cost., e art. 117 Cost., comma 1, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU.

3.1. – Sotto il profilo della rilevanza, si osserva che la controversia non può essere risolta senza l’applicazione delle norme denunciate, e in particolare dell’art. 1, comma 318. Non è controverso che la domanda abbia ad oggetto il riconoscimento del compenso spettante per rapporti di custodia in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 311 del 2004, e relativi a veicoli rientranti nella previsione di cui all’art. 1, comma 312, il cui compenso è stato liquidato con il provvedimento che ha disposto la vendita dei veicoli sequestrati alla società depositaria.

3.2. – Quanto alla non manifesta infondatezza, centrale risulta la portata retroattiva della disposizione che, se è coerente con l’esigenza di abbattere gli oneri di custodia per i veicoli privi di valore commerciale rimasti in giacenza da lungo tempo inutilmente, finisce per imporre un sacrificio alla (sola) categoria dei custodi, che vedono pregiudicato il loro diritto al compenso per prestazioni già effettuate all’interno di rapporti di durata, senza che possa ritenersi ad essi imputabile la grave situazione di disfunzione. La scelta legislativa, nella sua “assolutezza”, appare irragionevole e non compatibile con i principi di tutela dell’affidamento e del diritto di proprietà, in particolare nell’accezione fatta propria dalla giurisprudenza della Corte EDU (ex plurimis, sentenza Agrati e altri c. Italia, 7 giugno 2011).

Nella prospettiva del dubbio circa la ragionevolezza delle norme indicate, particolare significato riveste il rilievo che normativa analoga, introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 38, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003, è stata dichiarata illegittima, per contrasto con l’art. 3 Cost., dalla sentenza n. 92 del 2013 di Codesta Corte.

In quel caso si è affermato che la disciplina (contenuta nel citato art. 38, commi 2, 4, 6 e 10) era produttiva di una vera e propria novazione, sotto più profili, del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il soggetto al quale erano stati affidati in custodia o deposito i veicoli e motoveicoli sequestrati in via amministrativa, in applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, con effetti pregiudizievoli per la parte privata. Il custode o depositarlo diventava infatti acquirente ex lege del veicolo, e l’originaria liquidazione delle somme dovute per l’attività di custodia, secondo le tariffe vigenti, era sostituita dal riconoscimento di un importo complessivo forfetario, determinato espressamente in deroga alle predette tariffe.

Anche alla luce delle citato precedente, la normativa che oggi si sottopone a scrutinio appare, nella sua portata retroattiva, produttiva di effetti pregiudizievoli rispetto a diritti soggettivi perfetti che trovano la loro fonte in rapporti di durata di natura contrattuale o convenzionale, in quanto carente di meccanismi di riequilibrio che valgano a bilanciare le posizioni delle parti così profondamente incise dall’imposizione di “oneri non previsti nè prevedibili, nè all’origine nè in costanza del rapporto medesimo”.

Ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, alla dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, segue la sospensione del giudizio e l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

PQM

La Corte, visti l’art. 134 Cost., e L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, la questione di legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi da 312 a 320, nella parte in cui riconosce ai custodi dei veicoli sottoposti a sequestro, con effetto retroattivo, compensi inferiori a quelli previgenti;

dispone la sospensione del presente giudizio;

ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

dispone l’immediata trasmissione degli atti, comprensiva della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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