Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18520 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16024-2019 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDINE PACITTI, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 732/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il giorno 5/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Campobasso, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione poichè 1) il Tribunale non avrebbe valutato in modo compiuto la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per essere ammesso a fruire della protezione sussidiaria avuto riguardo alla situazione di violenza corrente nel paese di provenienza; 2) il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione senza procedere all’audizione del ricorrente; 3) il Tribunale avrebbe denegato il riconoscimento della protezione umanitaria malgrado il ricorrente si fosse integrato nel nostro paese.

Al proposto ricorso resiste il Ministero intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo è inammissibile essendo inteso a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio in guisa del quale il decidente ha giudicato, da un lato, le dichiarazioni rese dal ricorrente “prive di elementi specifici che consentono di ritenerlo espressione di un vissuto reale”, confermando, di riflesso, il complessivo responso di non credibilità già enunciato in sede amministrativa; e dall’altro, sulla scorta di informazioni tratte da accreditate fonti internazionali, ha ritenuto l’insussistenza nelle regioni di provenienza (Gambia) di una condizione interna “caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante”.

3. Il secondo motivo è infondato essendo convincimento di questa Corte, sul presupposto che, disposta la comparizione del richiedente, non se ne renda perciò obbligata l’audizione, che l’audizione non sia obbligatoria neppure quando manchi la videoregistrazione ove il richiedente sia posto nella condizione di rendere le proprie dichiarazioni (Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 5973).

4. Il terzo motivo è infondato poichè, come da ultimo affermato dalle SS.UU. di questa Corte, ancorchè ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorra procedere valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, non si appalesa al riguardo sufficiente il mero esame del “livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459).

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

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