Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1852 del 29/01/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1852 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 6061 del ruolo g,enerale
dell’anno 2007, proposto
da
I.B.G. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore,
rappresentato e difeso, giusta mandato a margine
del ricorso, dall’avv. Francesco Napolitano, presso lo
studio del quale in Roma, alla via del Po, n. 9,
elettivamente domicilia
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia;
-intimataRG n. 6061/07
Anzelina-Maria
Data pubblicazione: 29/01/2014
Pa2iilit
2 di 6
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione 34°, depositata in data 17
novembre 2006, n. 217/34/2006;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12
novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Vincenzo Gambardella, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione
Fatto
La Guardia di finanza di Napoli svolse una verifica fiscale nei
confronti della società contribuente, in esito alla quale notificò ad
essa un processo verbale di constatazione, relativo agli anni
d’imposta 2000 e 2001; scaturì dal verbale, in relazione all’anno
2001, un avviso di accertamento il quale, riprendendo le
conclusioni del verbale, rilevò la contabilizzazione e LI
dichiarazione di componenti negativi di reddito non deducibili per
lire 1.810.000.000 ed affermò la indetraibilità di una parte dell’IVA
assolta per lire 309.200.000, irrogando altresì sanzioni ed interessi.
La società impugnò l’avviso di accertamento e la Commissione
tributaria provinciale accolse il ricorso, in base alla considerazione
che all’avviso di accertamento non era allegato il processo verbale
di constatazione che, pure, era da esso richiamato, là dose la
Commissione tributaria regionale, andando in contrario avviso, ha
accolto l’appello dell’ufficio, osservando che la contribuente era
pienamente a conoscenza dei rilievi della Guardia di Finanza,
avendo ricevuto la notifica del verbale di constatazione. La sentenza
ha sul punto altresì specificato che «l’atto impositivo contiene
tutte le motivazioni della pretesa fiscale>>.
RG ti. 6061/07
Angelina-Mari
ensore
udito per la società l’avv. Francesco Napolitano;
1a2,ina 3
LII
6
Ricorre la società per ottenere la cassazione della •sentenza,
affidando il ricorso a sei motivi.
L’Agenzia delle entrate non svolge difese.
Diritto
/. Col primo, col secondo e col quarto motivo di ricorso, da
–
lamenta, in tutti e tre i casi ex articolo 360, 1° comma, numero 3.
c.p.c.:
– la violazione e falsa applicazione dell’articolo 53, 1° comirki.
del decreto legislativo n. 546/92, anche in connessione
con
l’articolo 342 c.p.c., in quanto l’Agenzia delle entrate non ha
specificamente impugnato con l’appello la statuizione di primo
grado in base alla quale l’ufficio non aveva assolto l’onere della
prova su di esso gravante —primo motivo;
-la violazione e falsa applicazione dell’articolo 329, 2′ comma.
del codice di procedura civile, in quanto l’omessa contestazione del
profilo specificato col primo motivo ha comportato il verificarsi del
giudicato interno, violato dalla sentenza impugnata
—sec(md)
motivo;
-la violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 del decreto
legislativo numero 546 del 1992, perché, in considerazione della
pienezza della cognizione del giudice di appello, la Commissione
tributaria regionale avrebbe dovuto constatare la mancanza
motivi
di
merito
nell’appello
dell’ufficio,
di
dichiarandone
l’inammissibilità —quarto motivo.
1.1.-1 tre motivi, che presentano profili d’inammissibilita,
iii
quanto i relativi quesiti sono calibrati sull’inammissibilità dell’atto
di appello, perché non contenente specifici motivi d’impugnazione
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Angelina-Maria
11`,01*(2
esaminare congiuntamente, perché strettamente avvinti, la società
e non già sulla nullità della sentenza per violazione del
procedimento, sono comunque infondati.
1.2.-Il contenuto della sentenza di primo grado riportato in
ricorso è con ogni evidenza calibrato sull’obbligo dell’ufficio
<<...di fornire copia degli atti richiamati su cui si.fonda l 'avviso di l'amministrazione, non depositando la copia del processo verbale di
constatazione, non ha consentito <<...ai giudici stessi di conos.cerc le motivazioni a sostegno della pretesa impositiva e. dunque. lo
bontà di esse>> (pagina 7 del ricorso). E, coerentemente, la
sentenza impugnata rileva che
<<...le motivazioni posie fondamento della sentenza di primo grado sono ricollegabili eccepita mancata allegazione de/processo verbale di constatazione
all'atto di accertamento ed alla previsione di detto obbligo
contenuta nell'art. 7 dello statuto del contribuente>>.
1.3.-L’appello dell’ufficio, dunque, correttamente ha investito la
ratio decidendi, facendo leva sulla previa conoscenza da parte della
contribuente del processo verbale.
1.4.-Quanto, poi, alla censura, su cui sono specificamente
calibrati i quesiti che corredano il primo ed il quarto motivo, in
ordine alla mancanza di specificità dei motivi d’impugnazione
avverso la sentenza di primo grado, va ribadito che, come la Corte
ha già avuto occasione di chiarire, nel processo tributario, anche
qualora l’amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e
riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a
sostegno della legittimità del proprio operato, come giì dedotto in
primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la
legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenere
assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 (1.1eg.
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Angelina-Mariu
.wre
accertamento impugnato…>>, tanto che, chiosa la società.
Patlind
5
31 dicembre 1992 n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve
contenere «i motivi specifici dell’impugnazione» e non g.,ia
motivi»; e ciò in considerazione del carattere devolutivo pieno
dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al
controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto
Cass. 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass. 28 febbraio 2011, n. 4784).
2.-
Discende
da quanto precede e,
segnatamente.
dall’individuazione della ratio decidendi, secondo cui, si ribadisce.
<
articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., col quale la societa
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’alt 112
C.p.C.,
per
essersi la sentenza pronunciata su una domanda mai formulata
dall’ufficio.
3.- Parimenti infondato è, poi il terzo motivo di ricorso, col
quale la società denuncia ex articolo 360, 1° comma, numero 3,
c.p.c., la violazione dell’art. 2697 del codice civile, sostenendo che.
perché possa ritenersi assolto
l’onere della prova incombente
sull’amministrazione, è necessario che agli atti di
causa sia
depositata una copia dell’atto o del documento cui l’atto impositi\ o
rinvia.
31-11 quesito che correda il motivo è volto all’affermazione di
un principio apodittico ed assoluto, che non risponde alla norma
invocata, la quale, invece, fissa al giudice una regola di giudizio.
stabilendo il riparto dell’onere della prova.
4.-Infine, il sesto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360. 1′
comma, n. 5, c.p.c., col quale la società lamenta l’
omessi
o
insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo del
RG n. 6061/07
Angelina-Mar a Pri j no tensore
ad ottenere il riesame della causa nel merito (in termini, fra molte.
giudizio, in quanto la sentenza non ha tenuto conto degli ai -11011)cm i
addotti dalla società a fondamento della detraibilità dell’imposta sul
valore aggiunto assolta, è inammissibile, perché non è corredato dei
necessario quesito di fatto, richiesto a norma dell’articolo 306N. ,
per la cause ancora ad esso soggette, come quella in esame.
quesito di fatto anche quando l’indicazione del ratto decisi\ o
controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura: e
ciò in considerazione della ratio che sottende la norma in questione,
associata alle esigenze defiattive del filtro di accesso alla suprema
corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere.
dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dai
giudice di merito (Cass. 18 novembre 2011, n. 24255).
5.-Ne consegue il rigetto del ricorso.
5. /.-Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 12 novembre 2013.
4. /.-Sul punto, la Corte ha chiarito che occorre l’indicazione del