Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1852 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 28/01/2021), n.1852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3008-2020 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa da se stessa;

– ricorrente –

contro

S.C.P.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO PERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1685/2019 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:

– l’avv. Angela M., esposto di aver difeso in un processo penale S.C.P.F., ne chiese la condanna al pagamento dell’onorario e la domanda venne accolta dal Giudice di pace;

– il Tribunale di Firenze, accolta l’impugnazione del convenuto, rigettò la domanda dell’attrice;

– M. ricorre avverso la statuizione di secondo grado sulla base di unitaria censura e l’intimato resiste con controricorso;

– la ricorrente denunzia la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo, in sintesi, che:

– la sentenza era incorsa in errore avendo reputato sussistere la prescrizione presuntiva, senza accorgersi che l’appellante aveva ammesso di non avere adempiuto;

– lo stesso Tribunale aveva affermato che “l’eccezione di prescrizione presuntiva è stata ritualmente sollevata dall’appellante in primo grado, non risultando in giudizio da parte sua una qualsivoglia ammissione di non aver pagato”;

– la mera deduzione dell’avvenuto decorso del tempo costituiva condotta atta a essere interpretata quale ammissione esplicita del mancato pagamento e nel caso al vaglio il convenuto aveva invocato la prescrizione presuntiva, senza, tuttavia, eccepire “di avere egli provveduto al pagamento del dovuto nel previsto termine”.

Diritto

CONSIDERATO

che la doglianza è inammissibile, valendo quanto segue:

a) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (ex multis, cfr. S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830 e Rv. 629833; Sez. 6, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l’ipotesi, che qui non ricorre e, peraltro, neppure viene adombrata, del difetto assoluto di motivazione;

b) in disparte, è appena il caso di soggiungere che, la prescrizione presuntiva ai sensi dell’art. 2959 c.c. si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto; conseguentemente, l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione (Sez. 2, n. 30058, 14/12/2017, Rv. 646603);

c) la ricorrente dopo aver esordito affermando che l’appellante aveva ammesso di non aver pagato (senza citare la fonte di un tale asserto), contraddittoriamente riporta il passaggio motivazionale di cui sopra, che nega una tale affermazione; la stessa non coglie che in assenza di una tale ammissione (non occorrendo che il debitore debba aver dichiarato di aver pagato), sollevata l’eccezione, il credito deve essere dichiarato estinto per l’operare della prescrizione presuntiva;

considerato che la dichiarazione d’inammissibilità per l’esposte ragioni costituisce ragione più liquida che esonera la Corte dal pendere in esame l’eccezione di tardività del ricorso dedotta del resistente;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle svolte attività, siccome in dispositivo;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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