Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1852 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. III, 26/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 26/01/2011), n.1852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

FIORENTINO Alfredo, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORENTINO

GIOVANNI, giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SALVATORE LO BIANCO 30, presso lo studio dell’avvocato

RAUCCIO BARBARA, rappresentato e difeso dall’avvocato SCARPATI

ALBERTO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423 0/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

14/11/08, depositata il 12/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Fiorentino Giovanni, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. T.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 dicembre 2008, con la quale la Corte d’Appello di Napoli, provvedendo sull’appello principale proposto da T. A. e su quello incidentale del qui ricorrente, in parziale riforma della sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Distaccata di Sorrento, ha rigettato il primo motivo dell’appello principale di T.A. – diretto a censurare la statuizione della sentenza di primo grado che aveva detto fondata l’opposizione all’esecuzione forzata per obblighi di fare introdotta da T.L. – ed ha, invece – in accoglimento del secondo motivo di appello principale relativo alla disposta compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado ed alla condanna per la meta’ di esse a favore di T.L. ed a carico di T.A. – condannato T.L. al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado in favore della controparte, con rigetto dell’appello incidentale che era stato proposto da quest’ultima riguardo alla disposta compensazione per meta’ delle spese del giudizio di primo grado, T.A. ha resistito con controricorso.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni sul processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, ad esso applicabile, e’ stata redatta relazione ai sensi dello stesso art. 380-bis c.p.c., che e’ stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare tempestivo, perche’ concerne soltanto la statuizione sulle spese derivata dal giudizio di appello, onde trova applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale (Cass. n. 6672 del 2010) ed il ricorso appare proposto nel rispetto del termine c.d. lungo.

4. -Il ricorso propone tre motivi.

4.1. – Con il primo motivo si lamenta “violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” e la sua illustrazione e’ conclusa da un quesito di diritto, che assolve all’onere di cui all’art. 366-bis, dato che, con rispetto del requisito della c.d. conclusivita’, fa comprendere la questione giuridica posta dal motivo in riferimento al decisum della sentenza impugnata.

Con detto quesito si chiede alla Corte quanto segue: “se, alla luce del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., l’accoglimento di un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in virtu’ dello spontaneo adempimento degli obblighi sanciti dal titolo da parte dell’esecutato impedisca al Giudice di merito di porre le spese del giudizio di opposizione a carico dell’opponente totalmente vittorioso nel merito, indipendentemente dalla circostanza (rilevante semmai ai fini della compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.) che l’opponente non abbia dimostrato l’anteriorita’ dello spontaneo adempimento rispetto alla notifica del precetto o comunque all’inizio del procedimento di esecuzione (nella fattispecie coincidente con il deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c.); con conseguente contrarieta’ al diritto della sentenza che, sul presupposto della mancata dimostrazione dell’anteriorita’ dello spontaneo adempimento, condanni al pagamento delle spese l’opponente totalmente vittorioso nel merito”.

Il motivo, in sostanza, lamenta che la Corte territoriale abbia, nonostante la conferma della sentenza di primo grado in ordine alla fondatezza dell’opposizione, ritenuto di ribaltare la statuizione sulle spese di essa, facendo luogo ad una statuizione di condanna alle spese a carico del qui ricorrente, nonostante ch’egli fosse stato confermato come vittorioso sul merito dell’opposizione.

4.2. – Il motivo appare fondato e la sua fondatezza parrebbe rendere inutile riferire degli altri due motivi e procedere al loro scrutinio.

La sentenza impugnata, infatti, risulta avere rigettato il primo motivo dell’appello principale proposto da T.A. avverso la statuizione sul merito dell’opposizione resa dal primo giudice e, pertanto, per effetto del detto rigetto, ritenne accertata, non diversamente da quanto aveva fatto il primo giudice, la fondatezza dell’opposizione proposta da T.L.. Ne sarebbe dovuto conseguire che, restando confermata la soccombenza di T.A. e nel contempo la qualita’ di parte interamente vittoriosa di T.L., l’esame del secondo motivo di appello principale, che a dire della sentenza impugnata riguardava la statuizione sulle spese, non avrebbe potuto portare in alcun modo al suo accoglimento, in contrasto con il principio per cui la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata alle spese, ma al massimo puo’ vederle compensare, con la conseguenza che quelle da lui sopportate restano a suo carico. Esso avrebbe dovuto essere, pertanto, reputato assorbito, in quanto dipendente necessariamente dall’accoglimento del primo motivo, tendente a ribaltare la statuizione di merito di accoglimento dell’opposizione e, quindi, il suo presupposto.

Ne’ risulta che il secondo motivo di appello tendesse in subordine a postulare l’integrale compensazione delle spese di primo grado, cioe’ anche per la meta’ riconosciuta a favore di T.L..

Il primo motivo di ricorso principale sembra, dunque, doversi accogliere e la sentenza dovrebbe essere cassata sul punto in cui, in accoglimento del secondo motivo di appello, ebbe a riformare la sentenza di primo grado ponendo le spese di quel grado a carico di T.L.. Una volta rigettato il primo motivo dell’appello principale, automaticamente emergeva l’impossibilita’ di scrutinare il secondo.

Poiche’ la decisione qui impugnata e’ passata in giudicato quanto al primo motivo di appello e, dunque, riguardo alla statuizione di accoglimento dell’opposizione, ricorre una situazione per cui alla cassazione puo’ conseguire la decisione sul merito, in quanto per dichiarare assorbito il secondo motivo di appello, che si e’ detto dipendente dal primo, non occorrono accertamenti di fatto. D’altro canto, la statuizione sull’appello incidentale di T.L. e’ rimasta anch’essa ferma perche’ non impugnata dal medesimo.

Conseguentemente, la sentenza impugnata sembra doversi cassare in accoglimento del primo motivo. Gli altri due motivi sembrano doversi dichiarare assorbiti. Sembra possibile decidere sul merito del secondo motivo d’appello con una dichiarazione di assorbimento per la sorte della decisione sul primo motivo, di modo che andra’ pronunciata sentenza che, fermo il rigetto del primo motivo dell’appello principale e dell’appello incidentale, dichiari assorbito il secondo motivo, cosi’ restando confermata la sentenza di primo grado nella sua integralita’.

In ordine alle spese del giudizio di appello sembra potersi fare luogo alla loro compensazione, attesa la situazione di reciproca soccombenza.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla e’ necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati svolti rilievi che meritino considerazione. In particolare, nella memoria del resistente, non ci si fa carico del processo argomentativo della relazione, ma si svolgono considerazioni che non solo ne prescindono, ma sono anche poco inintelligibili.

3. Il ricorso e’ dunque, accolto quanto al primo motivo e la sentenza impugnata e’ cassata in relazione alla decisione su di esso assunta, ferme restando le statuizioni rese con il rigetto del primo motivo di appello principale e con il rigetto dell’appello incidentale, non impugnate in questa sede. Gli altri due motivi di ricorso restano assorbiti. Ricorrendo le condizioni per la decisione di merito sul giudizio di appello quanto al secondo motivo su cui esso si fondava, al quale si riferisce la disposta cassazione, tale secondo motivo e’ dichiarato assorbito per effetto del rigetto del primo motivo di appello, con la conseguenza che resta ferma la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado resa dalla sentenza del primo giudice.

Le spese del giudizio di appello si compensano.

Quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione alla statuizione resa sul secondo motivo di appello.

Dichiara assorbiti gli altri due motivi di ricorso. Provvedendo sul merito dell’appello quanto al secondo motivo di appello lo dichiara assorbito. Compensa le spese del giudizio di appello. Condanna il resistente alla rifusione al ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro mille/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA