Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1852 del 21/01/2022

Cassazione civile sez. I, 21/01/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 21/01/2022), n.1852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti nn. 20366/2020, 20417/2020, 20420/2020,

20577/2020 e 20702/2020 proposti da:

C.L., difeso dall’avv. Alessandro Praticò, giusta procura in

atti, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione Civile della

Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso i provvedimenti del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositati il

18/03/2020, 17.4.2020, 18.5.2020, 17.6.2020 e 17.7.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice di Pace di Torino, con successivi decreti del 18.3.2020, 17.4.2020, 18.5.2020, 17.6.2020 e 17.7.2020, ha prorogato il periodo di trattenimento di C.L., cittadino del (OMISSIS), presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “(OMISSIS)” di (OMISSIS), di volta, in volta, per un periodo di ulteriori trenta giorni.

Il giudice di Pace, in tutti i casi, ha disposto tale proroga, richiamando le argomentazioni della Questura di Torino, che aveva giustificato la relativa istanza in relazione alle esigenze di identificazione del cittadino del (OMISSIS).

Contro ciascun decreto C.L. ha proposto autonomo ricorso per cassazione, iscritto rispettivamente al R.G. nn. 20366/2020, 20417/2020, 20420/2020, 20577/2020 e 20702/2020.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

All’udienza camerale del 9.11.2021, sono stati riuniti i ricorsi R.R.G.G. nn. 20417/2020, 20420/2020, 20577/2020 e 20702/2020 al ricorso R.G. n. 20366/2020, data l’evidente connessione, essendo stati impugnati cinque decreti consecutivi (18.3.2020, 17.4.2020, 18.5.2020, 17.6.2020 e 17.7.2020) di proroga del trattenimento dello stesso cittadino straniero, contenenti la medesima motivazione (attraverso il richiamo per relationem alle motivazioni della Questura che si fondano sull’esigenza di identificazione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso sub. R.G. n. 20366/2020 è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4, artt. 5 e 6, art. 101 c.p.c..

Lamenta il ricorrente che l’avviso dell’udienza fissata per decidere in ordine alla richiesta di proroga del trattenimento ex art. 14 T.U.I. non gli è stato notificato, essendo stato notificato solo al suo difensore, con la conseguenza che lo stesso ricorrente non è stato condotto e non è potuto intervenire all’udienza, cui hanno potuto partecipare solo il suo difensore ed il funzionario della Questura.

Ne consegue che è stato violato il suo diritto difesa, dovendo anche in sede di proroga del trattenimento essere rispettare le stesse garanzie di contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste per la fase di convalida.

2. Il motivo è fondato.

Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 12709/2016; conf. Cass. n. 22803/2017, Cass. n. 6066/2019, Cass. 13744/2020) secondo cui al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 21, comma 2 e art. 28, comma 2, si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 cui rinvia l’art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito.

Nel caso di specie, tali garanzie non sono state osservate, non essendo il cittadino straniero stato condotto in udienza ai fini dell’audizione, con conseguenza sussistenza dei vizi lamentati dal ricorrente.

5. Sono assorbiti ex art. 336 c.p.c., comma 2 – riflettendosi l’illegittimità della prima proroga disposta dal Giudice di Pace su tutte le altre fino alla quinta proroga – i motivi del ricorso sub. RRGG nn. 20417/2020, 20420/2020, 20577/2020 e 20702/2020.

Devono essere quindi cassati senza rinvio i decreti di proroga del 18.3.2020, 17.4.2020, 18.5.2020, 17.6.2020 e 17.7.2020.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. In particolare, si liquida per il giudizio di merito Euro 1000,00 per ciascun ricorso. Tali spese vanno distratte a favore dell’Erario, in conseguenza dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.P.Q.M.

Riuniti al ricorso R.G. n. 20366/2020 i ricorsi RR.GG. nn. 20417/2020, 20420/2020, 20577/2020 e 20702/2020, li accoglie e cassa senza rinvio i relativi decreti impugnati.

Condanna l’intimato al pagamento delle spese del procedimento di merito, da liquidarsi in Euro 5000,00, e del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in Euro 2.300,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2022

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