Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18519 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21522-2013 proposto da:

COMUNE DI FIRENZE C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SERGIO PERUZZI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO RIOMMI, SILVIA

CLARICE FABBRONI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 480/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/05/2013 R.G.N. 503/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Tribunale di Firenze, accertata la nullità dei contratti a tempo determinato stipulati tra il Comune di Firenze e M.R. tra il 2000 ed il 2008, esclusa la domandata conversione di tali contratti in contratto a tempo determinato, aveva condannato il Comune di Firenze a pagare alla M. a titolo di risarcimento del danno la somma corrispondente a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;

che la Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 480 in data 9.5.2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha limitato la condanna risarcitoria del Comune al pagamento di quindici mensilità dell’ultima retribuzione;

che avverso detta sentenza il Comune di Firenze ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso M.R..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo il ricorrente addebita alla sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. ,comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e dell’art. 31 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.2000 e del Regolamento adottato dalla Regione Toscana con D.P.G.R. dell’8.8.2003, per avere la Corte territoriale affermato la nullità della clausola appositiva del termine di durata ai contratti dedotti in giudizio e assume che in realtà organizzative complesse, quale quella di esso Comune, l’onere di specificazione delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine deve ritenersi assolto quando l’indicazione emerga da una serie di elementi idonei ad identificare la collocazione dei lavoratori e le loro mansioni all’interno di una funzione produttiva aziendale specifica temporaneamente scoperta e deduce che le esigenze temporanee dei rapporti intercorsi con la M. erano insite nelle caratteristiche della selezione effettuata attraverso la procedura ad evidenza pubblica per la formazione delle graduatorie di personale da assumere a tempo determinato nel profilo di educatore degli asili nido, cui attingere in caso di temporanea assenza del personale di ruolo;

che con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36; della L. n. 300 del 1970, art. 18 commi 3 e 5, (nel testo vigente dal 18.7.2012); il D.L. n. 207 del 1978, art. 5, comma 12 conv. in L. n. 3 del 1979, e della L.n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, oltre che dei principi in materia di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo, dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dei principi di eguaglianza, uniformità di trattamento, proporzionalità e graduazione delle sanzioni per non avere la Corte territoriale considerato che la M. non aveva allegato e provato il pregiudizio economico derivatole dalla stipula dei contratti a tempo determinato;

che questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di contratti a termine il richiamo ad altri testi scritti conoscibili dalle parti soddisfa l’esigenza di specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano il ricorso al contratto a termine soltanto se tale richiamo sia stato fatto al precipuo e inequivoco scopo di indicare tali ragioni giustificative e non già quando tali testi siano stati richiamati nel contratto individuale per finalità diverse, precisando che costituisce indagine riservata al giudice di merito interpretare il contratto individuale per accertare lo scopo per il quale il richiamo ai testi esterni è stato attuato (Cass. 17155/2015, 2680/2015, 1547/2012, 2279/2010);

che, pertanto, il primo motivo è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, perchè la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie dedotta in giudizio avendo accertato che nei contratti stipulati tra il Comune e la M. mancava qualsiasi riferimento alle esigenze che avevano giustificato l’apposizione del termine, risultando l’apposizione della clausola di durata giustificata con generico riferimento alla necessità di “consentire il regolare funzionamento del servizio asili nido”;

che il primo motivo è inammissibile nella parte in cui, sotto l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge e di contratto collettivo, mira ad un non consentito riesame del merito della causa (Cass. SSU 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005;

che le questioni poste con il secondo ed il terzo motivo sono state affrontate da questa Corte con le sentenze n. 25547 del 2016 e nn. 4630, 4631, 4632, 5315, 5319, 5456 del 2017 e con l’ordinanza n. 27452 del 2016 (pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella dedotta in giudizio) con le quali si è evidenziato che i principi affermati dalle Sezioni Unite sulla interpretazione adeguatrice del il D.Lgs n. 165 del 2001, art. 36, al diritto dell’Unione (Cass. S.U. 5072 del 2016) devono essere estesi, da un punto di vista soggettivo, alle fattispecie in cui la conversione non può operare in ragione della natura pubblica in senso sostanziale del soggetto che figura quale datore di lavoro; che detta interpretazione adeguatrice si giustifica in relazione alla necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE (Cass. S.U. n. 5072 del 2016, cit.) e, concernendo quest’ultima la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti a termine, non può logicamente trovare applicazione nell’ipotesi in cui l’illegittimità concerna l’apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro (in tal senso le sentenze nn. 4632, 5315, 5319, 5456/2017; Ordinanza n. 27452/2016, cit.);

che le Sezioni Unite nella richiamata sentenza n. 5072 del 2016 hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, consente pro tanto al lavoratore di essere esonerato dall’onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori i quali, stante il divieto di conversione, non possono essere commisurati alle retribuzioni perse;

che non è in discussione il fatto che la M. non allegò null’altro se non il valore delle retribuzioni perse, che non possono integrare danno ingiusto nel momento in cui il soggetto, in assenza del positivo superamento della procedura concorsuale, non ha diritto alla costituzione del rapporto;

che sulla base delle considerazioni sopra esposte, quanto alle conseguenze della ritenuta nullità della clausola appositiva del termine apposta ai contratti dedotti in giudizio, deve ritenersi superato l’orientamento espresso da Cass. nn. 19112, 188855, 17588, 17587 e 17546 del 2014, perchè anteriore a S.U. n. 5072/16, e, pertanto, devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso giacchè la Corte territoriale ha riconosciuto in favore della lavoratrice controricorrente il diritto al risarcimento del danno in ragione della accertata nullità dei plurimi contratti a tempo determinato stipulato tra la prima ed il Comune di Firenze, escludendo la necessità di specifiche prove ed allegazioni, e lo ha parametrato alla fattispecie della perdita del posto di lavoro nell’impiego privato in caso di licenziamento illegittimo (L. n. 300 del 1970, art. 18);

che, sulla scorta dei principi innanzi richiamati, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che deciderà la causa adeguandosi al seguente principio di diritto: “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il 2016 divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 36,comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8” e provvederà anche alla regolazione delle spese delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte;

Rigetta il primo motivo.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, la ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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