Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18519 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/09/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 21/09/2016), n.18519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5903-2015 proposto da:

L.R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARSOLI 54

ST JANARI, presso lo studio dell’avvocato CLARA FISCHETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE ARENA;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO, 212, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA MARINUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO GRANATA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1777/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato GRANATA Antonino, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All’esito del secondo giudizio di rinvio disposto da questa Corte Suprema con sentenza n. 21115/13, la Corte d’appello di Catania con sentenza n. 1777/14 rigettava la domanda di risoluzione del contratto preliminare (OMISSIS) avente ad oggetto un alloggio di edilizia residenziale agevolata, domanda che L.R.F., promittente venditore, aveva proposto nei confronti di M.C., promissario acquirente, in riconvenzione alla domanda ex art. 2932 cm. avanzata da quest’ultimo. Regolava le spese ponendo a carico del L.R. quelle relative ai due giudizi di rinvio e al secondo giudizio di cassazione (nulla stabiliva per le altre).

Tale secondo giudizio di rinvio era stato disposto da questa Corte in considerazione del fatto che il precedente giudice di rinvio, nel pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento del M., essendosi avvalso il L.R. di una clausola risolutiva espressa, non aveva valutato l’eccezione di inadempimento proposta dal primo, attesa la pregiudizialità logica della stessa rispetto all’avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell’art. 1456 cm., dall’accertamento di un inadempimento colpevole.

Ciò posto, la Corte etnea rilevava che il L.R. aveva preteso dal M. l’aggiornamento ISTAT sul prezzo di vendita “in nero”, sicchè del tutto legittimo era stato il rifiuto opposto dal promissario acquirente e la conseguente eccezione d’inadempimento che questi aveva sollevato, paralizzando, così, la possibilità per il L.R. di avvalersi per tale ragione della clausola risolutiva espressa.

Osservava, quindi, la Corte territoriale che gli altri inadempimenti contestati dal L.R. non erano idonei a fondare la risoluzione che questi aveva domandato. In particolare, la mancata produzione di documentazione prescritta dalla L. n. 457 del 1978 entro il termine fissato nel contratto preliminare non era sanzionata dalla clausola risolutiva espressa (collegata, invece, alla veridicità delle dichiarazioni rese dal promissario acquirente circa il possesso dei requisiti necessari per l’acquisto); detto termine di deposito, inoltre, non era essenziale sia a stregua delle espressioni adoperate dai contraenti, sia in relazione alla natura e all’oggetto del contratto, trattandosi di documenti comunque necessari in sede di stipula del definitivo di vendita, sia in base alla comune condotta delle parti, che avevano continuato a dare esecuzione al contratto l’una effettuando, l’altra accettando i pagamenti parziali; il mancato tempestivo versamento di una rata di lire 6.500.000 era superato dalla circostanza che lo stesso L.R. aveva concesso una dilazione di otto giorni, entro la quale il M. aveva poi effettuato il versamento; il fatto che detto pagamento fosse stato rifiutato dal L.R. perchè avvenuto con assegno circolare invece che in contanti, come previsto nel contratto preliminare, non rendeva il M. inadempiente, essendo l’assegno circolare uno strumento ordinario di pagamento, ed avendo in precedenza il L.R. accettato pagamenti effettuati sia con assegni circolari sia con assegni bancari; quanto al pagamento dell’Iva sugli acconti, mancava la prova dell’emissione delle relative fatture; il pagamento di pretese migliorie dipendeva da altri e successivi accordi tra le parti, e dunque non poteva giustificare la risoluzione del preliminare; quanto al mancato pagamento di spese di allaccio alla rete di erogazione della corrente elettrica e di spese condominiali, si trattava di obbligazioni secondarie e di modesta entità, da valutare, inoltre, nel contesto del rapporto, nell’ambito del quale il L.R. aveva preteso in maniera illegittima l’adeguamento ISTAT, sicchè queste inadempienze non potevano giustificare la risoluzione del preliminare.

Per la cassazione di tale sentenza L.R.F. propone ricorso, affidato ad otto motivi.

Resiste con controricorso M.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per vizio logico-giuridico su un punto decisivo della controversia, la violazione dell’art. 1456 c.c. e il “vizio logico-giuridico per falsa ricostruzione dei fatti accertati in maniera incontrovertibile negli atti e/o documenti prodotti in giudizio”; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Parte ricorrente premettete un ampio stralcio della sentenza n. 665/07 (cassata da questa Corte con sentenza n. 21115/13) per trame considerazioni in punto di fatto; quindi richiama affermazioni tratte da vari atti della parte avversa (citazione di primo grado, ricorso per sequestro giudiziario, denuncia-querela) in merito all’importo chiesto a titolo d’aggiornamento ISTAT; prosegue riproducendo il proprio conteggio di dare/avere allegato alla comparsa di risposta di primo grado per dimostrare che la propria domanda di corresponsione dell’aggiornamento ISTAT costituiva una richiesta ufficiale e non una pretesa “in nero”, per cui non poteva giustificare il rifiuto di adempimento del M.; sostiene che tale contestata richiesta è estranea alla domanda riconvenzionale proposta dal L.R., quest’ultima basandosi sul mancato pagamento delle rate del prezzo; e conclude nel senso che il M. non poteva rifiutare il pagamento del dovuto senza incorrere nella violazione della clausola risolutiva espressa pattuita in base all’art. 1456 c.c..

1.1. – Il motivo è inammissibile per più ragioni.

Con esso il ricorrente a) mescola tra loro mezzi d’annullamento incompatibili, facenti contemporaneo riferimento a tre dei cinque casi di ricorso previsti dall’art. 360 c.p.c. (sull’inammissibilità di tale formulazione cumulativa cfr. Cass. nn. 19443/11 e 9470/08); b) nella parte in cui prospetta il vizio motivazionale suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza, venuto meno in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, modifica applicabile al caso di specie essendo stata pubblicata la sentenza impugnata in epoca successiva all’11.9.2012 (data di efficacia del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5); ed essendo denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ogni censura sull’insufficienza motivazionale resta preclusa (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14), c) deduce un vizio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non pertinente al caso di specie, atteso che la pretesa di pagamento di un aggiornamento ISTAT “in nero” non costituiva causa petendi della domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento ma fondamento dell’eccezione che il M. ha sollevato per paralizzarla; infine, d) prospetta a proprio uso un mezzo d’annullamento (“vizio logico-giuridico per falsa ricostruzione dei fatti accertati in maniera incontrovertibile negli atti e/o documenti prodotti in giudizio”) ignoto all’ordinamento, perchè non riconducibile a nessuno dei casi di cui all’art. 360 c.p.c., e manifestamente diretto a provocare un diverso apprezzamento dei fatti, precluso in questa sede di legittimità.

2. – Considerazioni del tutto analoghe valgono per il secondo, il terzo e il quarto motivo, che come il primo consistono in una commistione irredimibile di profili eterogenei (violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1175, 1375, 1456 e 2697 c.c., artt. 651, 652 e 654 c.p.p., vizio di motivazione e “falsa ricostruzione dei fatti”), il cui denominatore comune è la pura e semplice ripresa dei fatti storici e la critica all’apprezzamento operatone dal giudice di merito. Il tutto come meglio non potrebbe sintetizzare l’espressione, contenuta a pag. 36 del ricorso, secondo cui la Corte territoriale avrebbe deciso “in maniera opposta ai fatti incontrovertibilmente risultati per provati agli atti di causa, con conseguente illegittimità e nullità della pronuncia”.

Tale modalità di deduzione dei motivi non solo non consente a questa Corte di valutare i singoli profili di censura secondo i parametri propri di ciascuna tipologia di mezzo d’annullamento, ma è completamente estranea alla logica e alla funzione del giudizio di legittimità.

3. – Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in una con l’omessa motivazione, per aver la Corte distrettuale rigettato implicitamente la domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Quest’ultima non sarebbe stata collegata alla domanda di risoluzione ma a quella di adempimento ex art. 2932 c.c., avanzata dal M. e definitivamente dichiarata improponibile da questa Corte con la sentenza n. 1666/04 (che aveva disposto il primo giudizio di rinvio).

3.1. – Il motivo è infondato.

La cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto dall’art. 2668 c.c., comma 1); pertanto, qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia lamentata davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado (Cass. nn. 23929/07 e 15964/09).

Nella specie, la domanda del M. volta all’emissione d’una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. è stata respinta già con la sentenza n. 280/01 della Corte d’Appello di M., depositata il 27.8.2001. E poichè il L.R. si limitò a impugnare per cassazione detta pronuncia solo per “violazione degli artt. 36 e 705 c.p.c. e vizi di motivazione”, per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente inammissibili le domande riconvenzionali da lui proposte, la questione relativa alla cancellazione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. è da allora preclusa. Pertanto, l’averla il L.R. dedotta nel secondo giudizio di rinvio non giova ai fini dell’accoglibilità del mezzo.

4. – Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sulla domanda di riliquidazione del maggior risarcimento dei danni, domanda che, collegata al primo motivo del ricorso incidentale, è stata dichiarata assorbita insieme con questo con la sentenza n. 21115/13 di questa Corte Suprema, ragion per cui è stata riproposta nel secondo giudizio di rinvio. Secondo parte ricorrente la domanda di risarcimento del danno sarebbe stata connessa non alla domanda di risoluzione del contratto preliminare, ma all’illegittima immissione in possesso dell’immobile oggetto del preliminare, perpetrata dal M. ai danni del L.R., e all’altrettanto illegittimo sequestro giudiziario ritenuto dal M. e poi revocato dalla Corte d’appello di Catania in esito al primo giudizio di rinvio, disposto con sentenza di questa Corte di cassazione n. 1665/07.

4.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

Respinta la domanda di risoluzione di un contratto, resta per definizione assorbito l’esame della domanda di risarcimento del danno cagionato dalla perdita del contratto stesso. In tale caso la pronuncia non è omessa ma implicitamente assorbita, e pertanto possono essere impugnati soltanto i presupposti logico-giuridici dell’assorbimento.

Nel caso in esame non risponde al vero che la domanda di risarcimento del danno, di cui oggi si lamenta l’omessa pronuncia, prescindesse dal contratto della cui risoluzione si tratta e fosse diretta al ristoro di danni cagionati per responsabilità aquiliana (qual è quella da spoglio). Al contrario, infatti, come ben evidenziato nel ricorso incidentale per cassazione contro la prima sentenza emessa in sede di rinvio (ricorso poi dichiarato assorbito), l’odierno ricorrente lamentò proprio e solo il malgoverno di norme inerenti al contratto (artt. 1384, 1362, 1363 e 1371 c.c.) e concluse il motivo con la formulazione d’un quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c. interamente incentrato sull’applicazione della clausola penale ivi contenuta (v. pagg. 39-43 dell’odierno ricorso).

5. – Il settimo motivo denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risoluzione del contratto per grave inadempimento. il vizio di motivazione e la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 61 e 21 e artt. 1453 e 1454 c.c. Domanda, questa, basata sull’inadempimento del M., per il mancato pagamento di rate del prezzo con la maggiorazione ISTAT e l’IVA, di migliorie ed altro, che sarebbe comunque rilevante anche una volta esclusa l’operatività della clausola risolutiva espressa.

5.1. – Anche tale motivo non ha alcun pregio.

Come riassunto nella parte narrativa della presente sentenza, la Corte etnea (v. pagg. 13-15 della sentenza impugnata) ha espressamente escluso o l’esistenza dei predetti inadempimenti (IVA sugli acconti e spese per migliorie, queste ultime perchè oggetto di accordo successivo e separato rispetto al preliminare) o la loro idoneità a fondare la pretesa risolutoria (mancato pagamento delle spese di allaccio alla rete ENEL e di quelle condominiali, perchè di per sè non connotato dal requisito di gravità). Non è dato di comprendere, pertanto, come possa affermarsi omessa la pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c. atteso che la Corte territoriale (1) ha espressamente escluso, per i soli inadempimenti accertati, la loro gravità in rapporto all’interesse del creditore (v. pagg. 14-15 della sentenza impugnata); (2) ha quindi altrettanto espressamente rigettato la domanda di risoluzione (v. pag. 15; l’uso del singolare non è certo significativo in senso opposto, ove si consideri la natura alternativa dell’una risoluzione, quella di diritto, rispetto all’altra, quella giudiziale, e l’identità dei relativi effetti di giudicato); e (3) altrettanto esplicitamente ha respinto nel dispositivo “le domande riconvenzionali proposte da L.R.F. nei confronti di M.C.” (v. pag. 16).

Quanto al vizio di motivazione, valgono le considerazioni espresse nel superiore paragrafo 1.1.

6. – Con l’ottavo motivo è dedotta la violazione degli artt. 15, 91, 92, 112, 156, 383, 384 e 394 c.p.c., dei D.M. n. 127 del 2004, D.M. n. 140 del 2012, D.M. n. 55 del 2014, nonchè vizi motivazionali, perchè la Corte d’appello nel compensare le spese dei primi tre gradi di giudizio avrebbe violato il giudicato formatosi sulla pronuncia della sentenza n. 665/07 resa dalla prima sezione della stessa Corte distrettuale, che aveva liquidato a favore del L.R. per le spese di giudizio somme inferiori.

6.1. – Anche tale motivo è manifestamente infondato, perchè disattende senza alcuna considerazione di consapevole contrasto cinquant’anni di costante giurisprudenza di questa Corte Suprema: a) sull’effetto espansivo interno ex art. 336 c.p.c., comma 1, in base al quale la cassazione con rinvio di una sentenza travolge necessariamente la pronuncia sulle spese dei precedenti gradi di giudizio, contenuta nella sentenza cassata, sicchè il giudice di rinvio deve provvedere ex novo sulle spese dell’intero processo, tenendo conto dell’esito finale della lite (cfr. Cass. n. 312/66 e, da ultimo, Cass. n. 4887/16); b) sul carattere officioso della pronuncia relativa alle spese di giudizio, che non soggiace al principio della domanda (cfr. Cass. n. 1592/62 e, da ultimo, Cass. n. 3023/12).

7. – In conclusione il ricorso va respinto.

8. – Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del L.R..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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