Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18519 del 13/07/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18519 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

R.G.N. 13752/2013

SENTENZA
cr on

sul ricorso 13752-2013 proposto da:

,,299

Rep. e’ – (

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 00411140585 in persona
Ud. 15/11/2017

del procuratore speciale Dr. PAOLO ROZZI,
PU

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE
44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO
GRANDINETTI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

ALLIANZ SPA nella qualità di impresa designata dal
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in

1

Data pubblicazione: 13/07/2018

RICCARDO PORFIRI,

persona .del procuratore Dr.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,
presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale
a margine del controricorso;
ASSICURAZIONI

SPA

in

persona

dell’Amministratore Delegato Dott. MASSIMO GRANDIS,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARLO
FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato LUCA
BERCHICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN
LUCA CORLEONE giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

PASSIATORE ENZO, NATALE COSIMO, SANTOIEMMA LEONARDO;
– intimati –

avverso la sentenza n.

2325/2012 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto;
udito l’Avvocato ERNESTO GRANDINOTTI;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

2

MEDIALANUM

udito l’Avvocato GIANLUCA CORLEONE;

udito l’Avvocato FABIO ALBERICI;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2/5/2012 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il
gravame in via principale interposto dalla società Groupama Assicurazioni
s.p.a. ( già Nuova Tirrena s.p.a. ), con assorbimento di quelli in via incidentale
spiegati dal sig. Enzo Passiatore e dalla società Mediolanum Assicurazioni
s.p.a., in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 6307/2005 di (parziale)

risarcimento dei danni subiti, quale terzo trasportato sull’autovettura Volvo 480
tg. VA A03545 condotta dal proprietario sig. Cosimo Natale, in conseguenza di
sinistro stradale avvenuto a Gioia del Colle sulla S.S. n. 104 il 13/4/2009, nel
quale la Volvo era rimasta coinvolta assieme alle auto Lancia Dedra tg. BA
D824447 condotta dal proprietario sig. Leonardo Santoiemma.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Groupama
Assicurazioni s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico
complesso motivo, illustrato da memoria.
Resistono, con separati controricorsi, la società Mediolanum Assicurazioni
s.p.a. e la società Allianz s.p.a. ( già R.A.S. s.p.a. ), nella qualità di impresa
designata per il F.G.V.S., che ha presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Già chiamata all’udienza del 28/4/2016 la causa è stata rinviata a nuovo
ruolo, con ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli intimati
sigg. Enzo Passiatore e Cosimo Natale, litisconsorti necessari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti
degli intimati sigg. Passiatore e Natale, non avendo l’odierna ricorrente
ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei
medesimi, litisconsorti necessari, da questa Corte emesso con ordinanza n.
14393 del 2016 ( cfr., da ultimo, Cass., 25/1/2017, n. 1930 ).
Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa
applicazione» degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 7 L. n. 990 del 1969, in
riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

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accoglimento della domanda originariamente proposta dal Passiatore di

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente valutato le
emergenze processuali, e non correttamente interpretato in particolare le
clausole contrattuali n. 122 e 127.
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art.
366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente pone a suo fondamento atti e

dicembre 2001», alla propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio
di primo grado, alla «prodotta documentazione», al «rapporto di
incidente redatto dai CC di Gioia del Colle», all’«interrogatorio formale»,
alla c.t.u., alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla
«memoria di replica ritualmente depositata nel giudizio di appello da
Groupama Assicurazioni s.p.a. del 16 febbraio 2012 ( pagg. 4-8 )» ]
limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti [es.,
la «memoria di replica ritualmente depositata nel giudizio di appello da
Groupama Assicurazioni s.p.a. del 16 febbraio 2012 ( pagg. 4-8 )»], senza
fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con
riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al
fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ),
con precisazione (pure) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello
di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in
sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass.,
12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni
rendendo il ricorso inammissibile ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016,
n. 7701 ).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle
chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa
Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare
il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n.

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documenti del giudizio di merito [ es., all’«atto di citazione notificato nel

1108, Cass., 8/11/2005, n. 21659, Cass., 2/81/2005, n. 16132, Cass.,
25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 )
sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, (v. Cass., 24/3/2003,
n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non
seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

invero error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., prospetti in realtà
doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente
formulazione dell’art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n.
8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione
tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storicofenomenica, e non anche come nella specie l’omesso e a fortiori l’erroneo
esame di determinati elementi probatori ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n.
8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ).
Deve per altro verso sottolinearsi come risulti inammissibilmente
richiesta una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al
giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale
fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere
tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.
Va ulteriormente osservato che come questa Corte ha già avuto modo di
affermare, in forza del combinato disposto dell’art. 7 L. n. 990 del 1969
(attuale art. 127 d.lgs. n. 209 del 2005) e dell’art. 1901 c.c., il rilascio del
contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola
quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo,
quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di
assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, ai fini
della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del
responsabile, rileva l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto
assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela

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Va ulteriormente posto in rilievo come la ricorrente, che non denunzia

dell’affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l’ipotesi
dell’apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell’assicuratore in
ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che risulti esclusa
l’apparenza del diritto, e cioè che l’assicuratore non abbia tenuto alcun
comportamento colposo idoneo ad ingenerare l’affidamento in ordine alla
sussistenza della copertura assicurativa (v. Cass., 27/8/2014, n. 18307; Cass.,

I rapporti tra danneggiante e danneggiato

e tra danneggiato e

compagnia si assicurazione per la r.c.a. debbono essere tenuti invero
debitamente distinti.
Il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli
elementi prescritti dalla legge, impegna inderogabilmente l’assicuratore nei
confronti del terzo danneggiato, per il periodo di assicurazione riportato nel
certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o
meno pagato il premio, mentre la sospensione della copertura assicurativa può
essere invocata, nei confronti del predetto danneggiato, solo per il diverso caso
del mancato pagamento del premio o della rata di premio inerenti al periodo
successivo alla scadenza del certificato.
Nei rapporti fra assicuratore ad assicurato, invece, l’erroneo rilascio del
certificato assicurativo, in quanto non accompagnato dal pagamento del
premio per il periodo in esso indicato, spiega rilievo contrattuale, nel senso
che, ove la presunzione di pagamento di detto premio, derivante dal
certificato, sia contrastata dalla mancanza di una regolare quietanza scritta, e
a tale mancanza non suppliscano le altre prove consentite dalla legge (art 2726
c.c.), l’assicuratore ha diritto di rivalersi contro l’assicurato di quanto dovuto al
danneggiato, ai sensi dell’art 18 secondo comma della legge n 990 del 1969 (v.
già Cass., 5/5/1980, n. 2940).
Il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato
pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno,
potendo fare ragionevole affidamento sull’apparenza della situazione, come gli
consente l’art. 7 L. n. 990 del 1969 ( ora sostituito dall’art. 127 d.lgs. n. 209
del 2005 ), giacché quello che rileva per la promovibilità della azione diretta

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13/12/2010, n. 25130).

nei confronti dell’assicuratore è l’autenticità del contrassegno e non la validità
del rapporto assicurativo ( v. Cass., 27/6/2014, n. 14636 ).
Il principio della c.d. apparenza del diritto, su cui i ricorrenti fondano la
censura del motivo in esame, si ha quando una situazione giuridica, in realtà
inesistente, appare esistente ad un soggetto non a causa di un suo
comportamento colposo, ma a causa del comportamento colposo del soggetto,

del soggetto, al quale la situazione giuridica sia apparsa, senza sua colpa,
esistente.
Il principio dell’apparenza del diritto -che viene ricondotto a quello più
generale della tutela dell’affidamento incolpevole del terzo- è di ampia
applicazione e ben può essere invocato, in tema di rappresentanza, quando,
indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del
rappresentante, a norma dell’art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del
terzo, che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma sussista, altresì,
un comportamento colposo del rappresentato, che sia tale da ingenerare nel
terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato
effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente ( v. Cass.,
28/8/2007, n. 18191 ).
L’accertamento degli elementi oggettivi idonei a giustificare nel terzo la
ragionevole convinzione della corrispondenza, a quella reale, della situazione
apparente, costituisce tipica valutazione fatto, riservata al giudice del merito e
censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione ( v. Cass.,
28/8/2007, n. 18191 ).
Va per altro verso considerato che l’inoperatività

inter partes

del

contratto assicurativo, in conseguenza del mancato pagamento del premio,
non trova d’altro canto deroga per il caso in cui l’assicuratore debba
ugualmente rispondere verso il terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 7 L. n. 990
del 1969, a causa del possesso da parte dell’assicurato di certificato di
assicurazione ( ad es., in quanto indebitamente rilasciato da un

falsus

procurator ), sicché anche in tale situazione l’assicurato medesimo, come resta
esposto ad azione di rivalsa dell’assicuratore per le somme eventualmente

8

nei cui confronti l’apparenza è invocata: in tale ipotesi è tutelata la posizione

pagate a detto terzo, così non può pretendere dall’assicuratore il rimborso di
quanto dovuto al terzo stesso ( v. già Cass., 5/8/1981, n. 4886 ).
Orbene, atteso che nell’impugnata sentenza ha sottolineato come nella
specie non risulti dall’odierna ricorrente ed allora appellante fornita invero
«prova certa dell’avvenuto furto» dalla medesima dedotto di «documenti
di assicurazione sottratti all’agenzia di Taranto della s.p.a. Tirrena» -tra cui il

«sia stato opposto ai sensi dell’art. 561 c.p.c. né l’esito dell’eventuale
conseguente giudizio», la corte di merito ha al riguardo effettuato una
valutazione in realtà meramente ad abundantiam («anche a voler ammettere
che la documentazione prodotta dalla s.p.a. Tirrena in primo grado … fornisca
prova certa dell’avvenuto furto»), nell’ambito della quale [ nel senso che
l’obiter dictum eccedente le necessità logico-giuridiche della decisione (v.
Cass., 23/7/2004, n. 13824; Cass., 27/5/1997, n. 4686), svolto meramente ad
abundantiam, non costituisce una ratio decidendi ( v., da ultimo, Cass.,
20/6/2017, n. 15152) ed è conseguentemente inidoneo a fondare l’interesse
all’impugnazione, sicché è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che
il medesimo censuri ( v. Cass., 10/10/2007, n. 21266; Cass., 5/6/2007, n.
13068; Cass. Sez. Un., 2/4/2007, n. 8087. E già Cass., 9/6/1972, n. 1784 ) ]
ha formulato le proprie affermazioni.
In tale ambito, dei suindicati principi ha fatto invero piena e corretta
applicazione.
Nello specificamente evocare il suindicato precedente costituito da Cass.,
13/12/2010, n. 25130, la corte di merito ha posto a base della propria
decisione l’accertamento effettuato in esplicazione dei propri poteri ponendo in
rilievo come «nel caso di specie, nonostante risulti dal rapporto dei C.C.
l’esistenza di documentazione assicurativa anche se contraffatta …, la s.p.a.
Nuova Tirrena non ha fornito, e nemmeno dedotto, l’insussistenza di un
comportamento colposo suo e del suo agente in Taranto, Larocca Fabiano
Antonio, e in particolare non ha dedotto di avere custodito -con l’adozione di
particolari cautele idonee ad evitare il furto o, comunque, a renderne più
difficile la commissione- documenti idonei ad ingenerare, anche se rubati, e

9

contrassegno assicurativo de quo-, non risultando se il prodotto decreto penale

contraffatti, l’affidamento di terzi. Dalla denuncia del Larocca ai CC. di Taranto
risulta, anzi, che i ladri si sono agevolmente introdotti nei locali dell’agenzia,
forzando un avvolgibile e rompendo un vetro, ed hanno potuto, altrettanto
agevolmente, impossessarsi delle polizze in bianco le quali non erano custodite
nemmeno nei due mobiletti chiusi a chiave che, secondo le dichiarazioni del
Larocca, risultavano forzati».

là dove essa si limita ad apoditticamente dedurre, inammissibilmente in termini
di mera contrapposizione, la propria tesi difensiva -presupponente
accertamenti di fatto estranei al presente giudizio di legittimità, secondo cui
«le polizza assicurative ( tra cui quella oggetto del presente giudizio ), sono
state rubate da soggetti che si sono introdotti nei locali dell’agenzia, forzando
un avvolgibile e rompendo un vetro e, inoltre, forzando e aprendo i due
mobiletti chiusi a chiave all’interno dell’immobile … anche a voler concedere
che le polizze non fossero custodite nei cassetti chiusi a chiave, come
affermato dalla sentenza, è evidente che tale considerazione resterebbe del
tutto irrilevante, essendo provato che, comunque, i ladri hanno forzato anche i
predetti cassetti, come riconosciuto dalla setessa sentenza: pertanto le polizze
sarebbero state, in ogni caso, oggetto di furto. Contrariamente a quanto
affermato in sentenza, pertanto, Groupama Assicurazioni s.p.a. ( già Nuova
Tirrena s.p.a. ), ha provato di aver posto in essere non solo una condotta
esente da colpa, ma comportamenti attivi diretti alla conservazione della
documentazione assicurativa».
Ne consegue che, a fronte dell’affidamento incolpevole del danneggiato,
l’assicuratore per la r.c.a. non ha fornito la prova liberatoria di aver mantenuto
un comportamento esente da colpa, essendo rimasto per converso nel giudizio
di merito positivamente accertato che il contrassegno de quo non è stato
adeguatamente custodito da chi vi era tenuto, e pertanto subisce gli effetti
dell’apparenza in ragione di una sua condotta colposa.
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della
sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente,
oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato

10

Ratio decidendi dall’odierna ricorrente invero non idoneamente censurata

all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa
la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi
valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative ( v. Cass.,
20/10/2005, n. 20322 ), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto
probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass.,
18/4/2006, n. 8932).

giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo
principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio
di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici
della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito,
al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass.,
14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore
di ciascuna delle controricorrenti società Mediolanum Assicurazioni s.p.a. e
società Allianz s.p.a. ( già R.A.S. s.p.a. ), quest’ultima nella qualità di impresa
designata per il F.G.V.S., seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio
di cassazione nei confronti degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto
attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro
10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed
accessori come per legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti società
Mediolanum Assicurazioni s.p.a. e società Allianz s.p.a. ( già R.A.S. s.p.a. ),
quest’ultima nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif.
dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di

11

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del

contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1

bis dello stesso art. 13.

Roma, 15/11/2017

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