Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18519 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16023-2019 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDINE PACITTI, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 699/2019 del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il

giorno 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Trento, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione poichè 1) il Tribunale non avrebbe valutato in modo compiuto la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per essere ammesso a fruire della protezione sussidiaria tenuto segnatamente conto della situazione di violenza corrente nel paese di provenienza; 2)) il Tribunale avrebbe denegato il riconoscimento della protezione umanitaria omettendo qualsivoglia pronuncia o valutazione di merito all’integrazione raggiunta dal ricorrente nella comunità che lo ha ospitato e nella città di stabilimento.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo è inammissibile essendo inteso a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio in guisa del quale il decidente ha creduto, da un lato, di dover confermare l’assunto enunciato in sede amministrativa, ove era risultato come “la narrazione del ricorrente fosse generica, priva di dettagli significativi, oltre che fondata su ragioni di tipo privatistico e familiare, come tali non rilevanti ai fini della protezione internazionale”, corroborandone le conclusioni anche alla luce di ulteriori elementi di contraddizione e di inverosimiglianza emersi nel corso dell’audizione davanti a sè; e dall’altro, sulla scorta di informazioni tratte da accreditate fonti internazionali, ha ritenuto che “riguardo alla situazione del paese di provenienza non si evidenzia una situazione di criticità tale da consentire, di per sè, la concessione della protezione sussidiaria richiesta”.

3. Il secondo motivo è infondato poichè, come da ultimo affermato dalle SS.UU. di questa Corte, ancorchè ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorra procedere valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, non si appalesa al riguardo sufficiente il mero esame del “livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459).

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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