Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18518 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe President – –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22851-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

A.M.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

CICONTE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO BIZZA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 676/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/10/2010 R.G.N. 1267/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza n. 676/2010, la Corte di Appello di Catania ha riformato la pronuncia, emessa in data 16.7.2007 dal Tribunale di Modica, dichiarando la nullità del termine apposto al contratto, intercorso tra Poste Italiane spa e A.M.A., dall’1.10.2001 al 31.1.2002, ai sensi del CCNL 11 gennaio 2001, art. 25 per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, nonchè derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti e servizi”, nonchè la persistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’1.10.2001 ed il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate e spettanti dal 1.2.2005 fino alla riassunzione, oltre accessori;

che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, chiedendo comunque la applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, medio tempore sopravvenuta;

che la A. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste

che sono state depositate memorie da parte di Poste Italiane spa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1372 c.c., comma 1, artr. 1175, 1375 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere la Corte distrettuale, a differenza di quanto rilevato dal primo giudice, ritenuto che nel caso di specie fosse ravvisabile una ipotesi di risoluzione del rapporto per mutuo consenso; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici di seconde cure, pur dando atto della omessa tempestiva deduzione in primo grado, da parte della ricorrente, del mancato rispetto del limite percentuale di cui al CCNL 11 gennaio 2001, art. 25, ritenuto che la difesa operata da essa società avesse determinato un allargamento del thema decidendum rendendo per ciò solo legittima la tardiva deduzione sul punto operata dalla lavoratrice nel secondo grado di giudizio; 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c., L. n. 56 del 1987, art. 23 e CCNL 11 gennaio 2001, art. 25 comma 3, (art. 360 c.p.c., n. 3) per essere stati ritenuti ricorrenti i presupposti per la rilevabilità di ufficio della nullità del contratto ex art. 1421 c.c., in mancanza di valide allegazioni delle parti, e per avere la Corte distrettuale errato nell’utilizzazione del criterio per addivenire al calcolo del prescritto limite percentuale; 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 244 c.p.c., art. 253 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere i giudici di secondo grado ammesso il capitolo di prova per testi diretto a dimostrare il rispetto, nell’anno 2001, anche presso la Regione Sicilia, del limite percentuale di contingentamento di cui al CCNL 11 gennaio 2001, art. 25 e per non essere stati attivati, al riguardo, i poteri istruttori di ufficio di cui all’art. 421 c.p.c.; 5) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) perchè, a differenza di quanto precisato nella gravata pronuncia, la violazione del rispetto della clausola di contingentamento avrebbe potuto indurre conseguenze sanzionatorie destinate ad operare sul comportamento e non sull’atto e che nè la L. n. 56 del 1987, art. 23,nè il CCNL del 2001 prevedevano espressamente alcuna specifica sanzione; 6) la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,1223,2094,2099 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, le retribuzioni avrebbero potuto decorrere solo dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e perchè sull’aliunde perceptum era onere del lavoratore di provare di non avere intrattenuto altri e successivi rapporti di lavoro nè di avere percepito somme a titolo retributivo; 7) la ricorrente chiede, poi, in caso di rigetto delle suindicate censure, l’applicazione della sopravvenuta disciplina in tema di risarcimento introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che il primo motivo non è fondato in quanto deve rilevarsi che l’accertamento di merito, svolto al riguardo dalla Corte territoriale, è conforme a diritto ed è stato congruamente motivato, con riferimento alla giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 14.10.2015 n. 20704; Cass. 27.10.2015 n. 21876; Cass. 1.7.2015 n. 13535; Cass. 28.1.2014 n. 1780) la quale ha confermato la necessità dell’accertamento della “chiara e comune volontà delle parti”: requisito, nel caso di specie, non ravvisabile, come correttamente sottolineato dai giudici di seconde cure, ai fini di ritenere risolto il rapporto per mutuo consenso;

che il secondo motivo è parimenti infondato: invero, l’interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di Cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorchè il giudice del merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine (Cass. 11.3.2011 n. 5876; Cass. 22.7.2009 n. 17109); nella fattispecie in esame i giudici di seconde cure, con argomentazioni congrue e logiche, hanno ritenuto che il thema decidendum comprendesse anche la questione relativa alla clausola di contingentamento e ciò è sufficiente ai fini della insindacabilità della pronuncia in questa sede;

che il terzo, quarto e quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati: infatti, come è stato affermato da questa Corte (cfr. Cass. 1.8.2014 n. 17535; Cass. ord. 27.11.2012 n. 21100) l’onere della prova dell’osservanza del rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine, in base alle regole di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 3, incombe sul datore di lavoro che deve dimostrare l’obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro;

che la determinazione, da parte della contrattazione collettiva, in conformità di quanto previsto dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, della percentuale massima di contratti a termine rispetto a quelli di lavoro a tempo indeterminato nella azienda, è stabilita per la validità della clausola appositiva del termine per le causali individuate dalla medesima contrattazione collettiva (cfr. Cass. 24.11.2011 n. 22009 implicitamente e Cass. 3.3.2006 n. 4677 nonchè Cass. ord. 20.11.2012 n. 20398); l’illegittimità si evince chiaramente non solo dalla formulazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, che stabilisce appunto che i contratti collettivi stabiliscono il numero percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato, ma anche dall’interpretazione sistematica di tale norma che fissa parametri rigidi per la individuazione delle fattispecie autorizzatorie; in tal senso si è espressa, del resto, univocamente la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 19.1.2010 n. 839; Cass. 19.1.2013 n. 701; Cass. 6.2.2015 n. 2269) la quale ha costantemente confermato le sentenze di merito che avevano ritenuto illegittimo il contratto a termine stipulato in violazione della clausola di contingentamento con la conversione dello stesso in contratto di lavoro a tempo indeterminato;

che, correttamente, ai fini della individuazione del criterio in astratto di calcolo applicabile in ordine alla clausola di contingentamento prevista dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, e CCNL 11 gennaio 2001, art. 25, comma 3, la Corte ha fatto riferimento all’anno precedente l’assunzione su base regionale e non ad un criterio “mese per mese (cfr. in motivazione Cass. 10.12.2016 n. 4028; Cass. 22.8.2011 n. 20899);

che la Corte territoriale, attraverso motivazione congrua ed immune da rilievi di carattere logico-giuridico, ha rilevato, da un lato, che il capitolo di prova, diretto a dimostrare il rispetto della clausola di contingentamento, era generico perchè mancante dei riferimenti essenziali occorrenti per il raffronto con il dato territoriale riguardante gli assunti a termine nella Regione di stipula del contratto in questione al 31.12.2000 e che anche la documentazione era inidonea a tal fine perchè concerneva il dato nazionale e non quello regionale;

che, è jus receptum che il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali denunciabile in sede di legittimità -peraltro nel rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, come definito da Cass. Sez. Un. 3.11.2011 n. 22726-deve riguardare specifiche circostanze oggetto della prova e del contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, sulle quali il giudice di legittimità può esercitare il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse (arg. ex Cass. 30.7.2010 n. 17915; Cass. 18.10.2011 n. 21486); nella specie i capitoli di prova non sono stati ammessi stante la loro genericità, sicchè la contestazione finisce per risolversi nella inammissibile prospettazione di un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti;

che quanto, infine, alla censura relativa alla mancata attivazione dei poteri di ufficio in materia di prova da parte dei giudici, si rileva che la società non specifica se in proposito abbia tempestivamente invocato tale esercizio, con la necessaria indicazione dell’oggetto possibile degli stessi (Cass. 23.10.2014 n. 22534; Cass. 12.3.2009 n. 6023), ciò anche in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. ord. 20.4.2016 n. 10376); inoltre, deve richiamarsi l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice, anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza: vizio non ravvisabile nel caso de quo;

che è, invece, fondato l’ultimo motivo limitatamente alla richiesta di applicazione dello jus superveniens atteso che, come da ultimo chiarito da Cass. Sez. Un. 27.10.2016 n. 21691, la censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive, e quindi applicabili al rapporto dedotto, in considerazione che non si richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico e che sul capo della sentenza, con il quale erano state regolate le conseguenze economiche, non si era formato alcun giudicato;

che, conseguentemente, l’esame del sesto motivo deve ritenersi assorbito;

che, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte intimata ex art. 32 cit., per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr tra le altre Cass. n. 3062/2016).

PQM

 

La Corte accoglie il motivo concernente l’applicazione dell’art. 32 legge n. 183/2010, rigettati gli altri e assorbito il sesto; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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