Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18518 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18518 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 2569-2017 proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F.01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 11.144, pressi) lo studio
degli avvocati “IERESA OTTOLINI, e LUCIANA KONIKO che
unitamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono;

– ricorrente contro
OBARYMSKA KRYSTYNA, elettivamente domiciliata in ROMA,
Viale MARCONI n.57, presso lo studio dell’avvocato GIULIO
CIMAGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA DI
BIAGIO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/07/2018

avverso la sentenza n. 4092/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 23/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.

che con sentenza del 23 luglio 2016, la Corte d’Appello di Roma, in
riforma della decisione del Tribunale di Latina, accoglieva la domanda
proposta da Krystyna Obarymska nei confronti dell’INAIL,
riconoscendole, in relazione all’infortunio in itinere occorsole, il diritto
al pagamento di un’indennità per inabilità temporanea assoluta per un
anno e di una rendita per danno biologico nella misura del 100%;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
ricorrere nella specie l’occasione di lavoro, avendo escluso, a differenza
del primo giudice ed in dichiarato dissenso con le conclusioni della
CTU, la ravvisabilità di un rischio elettivo dato dallo stato di ebbrezza
alcolica in cui la Obarymska si sarebbe trovata al momento
dell’infortunio;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Istituto, affidando
l’impugnazione a due motivi motivo, cui resiste, con controricorso,
l’intimata;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
che l’Istituto ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO
che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965
come novellato dall’art. 12, d.lgs. n. 38/2000, imputa alla Corte
Ric. 2017 n. 02569 sez. ML – ud. 17-04-2018
-2-

RILEVATO

territoriale di essersi pronunziata consapevolmente disconoscendo il
dato fattuale dell’abuso di alcool da parte della Obarymska e la
ravvisabilità a tale stregua di un rischio elettivo tale da escludere
l’indennizzabilità dell’infortunio occorso;
che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un

l’analisi incompleta e superficiale della cartella clinica della lavoratrice ed,
in particolare, di non essersi avveduto della piena sovrapponibilità dei
dati emergenti dal confronto tra il foglio privo di intestazione relativo a
“paziente sconosciuto” comunque inserito nella predetta cartella clinica
ed i referti formalmente riferiti alla lavoratrice medesima;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono
essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili,
risultando il primo di essi fondato sull’affermazione meramente
apodittica dell’effettività dell’abuso di alcool da parte della Obarymska,
in contrasto con il convincimento maturato a riguardo dalla Corte
territoriale, della cui opinabilità sul piano logico e giuridico non vale a
costituire sufficiente dimostrazione la censura di cui al secondo motivo,
atteso che la valutazione negativa resa dalla Corte medesima sulla
sovrapponibilità dei dati risultanti dai diversi fogli contenuti nella cartella
clinica della Obarymska risulta puntualmente espressa nella motivazione
dell’impugnata sentenza, con esclusione quindi del denunciato vizio di
omesso esame, laddove si afferma che non può essere data
considerazione all’esame avvenuto alle 9,06 perché riferito a paziente
sconosciuto con data di nascita diversa da quella dell’interessata e che
parimenti non è idoneo ad attestare lo stato di ebbrezza il “fiato
alcolemico” rinvenuto in sede sanitaria perché privo di accertamenti
medico-scientifici che dimostrino l’effettiva consistenza della presenza
di alcool nel sangue ed il superamento dei limiti di legge;
Ric. 2017 n. 02569 sez. ML – ud. 17-04-2018
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fatto decisivo per il giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo

P.Q.M.

pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
curo 200,00 per esborsi ed curo 3.500,00 per compensi, oltre spese
generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 aprile 2018

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al

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