Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18518 del 04/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18518
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16022-2019 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CLAUDINE PACITTI, giusta procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 668/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,
depositato il giorno 4/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Campobasso, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione poichè 1) il Tribunale non avrebbe valutato in modo compiuto la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per essere ammesso a fruire della protezione sussidiaria tenuto conto della situazione di violenza corrente nel paese di provenienza; 2) il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione senza l’audizione del ricorrente; 3) il Tribunale avrebbe denegato il riconoscimento della protezione umanitaria malgrado il ricorrente si fosse perfettamente integrato nel nostro paese. Al proposto ricorso resiste il Ministero con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo è inammissibile essendo inteso a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio in guisa del quale il decidente ha giudicato, da un lato, che “il racconto – vago nella parte in cui non spiega le ragioni della sua carcerazione e poco credibile nella parte in cui descrive la sua evasione – presenta in ogni caso profili di natura esclusivamente personale e patrimoniale”, in tal modo confermando la rilevanza privata della vicenda secondo quanto già acclarato in sede amministrativa; e dall’altro, sulla scorta di informazioni tratte da fonti internazionali ha ritenuto insussistenti nelle regioni di provenienza (Gambia) “situazioni paragonabili a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno”.
3. Il secondo motivo è infondato essendo convincimento di questa Corte, sul presupposto che, disposta la comparizione del richiedente, non se ne renda perciò obbligata l’audizione, che l’audizione non sia obbligatoria neppure quando manchi la videoregistrazione ove il richiedente sia posto nella condizione di rendere le proprie dichiarazioni (Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 5973).
4. Il terzo motivo è infondato poichè, come da ultimo affermato dalle SS.UU. di questa Corte, ancorchè ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorra procedere valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, non si appalesa al riguardo sufficiente il mero esame del “livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459).
5. Il ricorso va dunque respinto.
6. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.
PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020