Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18517 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe President – –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19643-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GRANITO DI BELMONTE 19 ROMA, presso lo studio dell’avvocato ALDO

PIRAS, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3341/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2010 R.G.N. 1054/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 13.4.2010 la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da B.M., dichiarava l’illegittimità del termine apposto al contratto intercorso con le Poste italiane dal 2.10.2002 al 31.12.2002 per ” esigenze tecnico organizzative e produttive connesse all’attuale fase di riorganizzazione dei Centri rete postali, ivi ricomprendendo una più funzionale allocazione del personale sul territorio, nonchè per far fronte ai maggiori flussi di traffico del periodo natalizia ” con le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui alla sentenza. La Corte di appello, ritenuta l’applicabilità dell’art. 25 del CCNL 2001, affermava che non era stato dimostrato il rispetto della clausola di contingentamento non avendo le Poste offerto una idonea a prova; inoltre il contratto non poteva dirsi risolto per mutuo consenso.

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, al quale ha opposto difese la B. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che appare preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso con il quale si allega la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la B., soccombente in primo grado riproposto, la questione della violazione della clausola di contingentamento (questione proposta anche con il terzo motivo sotto il profilo dell’omessa motivazione);

che la questione appare fondata posto che dal ricorso in appello riprodotto nel ricordo in cassazione emerge chiaramente che la questione della clausola di contingentamento non è stata nuovamente sollevata in grado di appello pur essendo la B. soccombente in primo grado e quindi tenuta a formulare nuovamente e specificamente tutti i motivi di doglianza rispetto alla dedotta nullità dell’apposizione del termine non bastando a tal fine un generico ed omnicomprensivo richiamo alle doglianze di prime cure nella sola conclusione dell’atto di appello in cui manca un riferimento anche solo implicito al profilo del rispetto delle clausola di contingentamento;

ritenuto pertanto che il motivo va accolto in quanto la Corte di appello non poteva d’ufficio esaminare un profilo di nullità del termine non riproposto in appello stante il principio di specificità dei motivi di impugnazione e che, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto (assorbiti gli altri che riguardano salvo il terzo analogo a quello accolto le conseguenze della nullità del termine) con rinvio anche in ordine alle spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

PQM

 

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche in ordine alle spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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