Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18517 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 21/09/2016), n.18517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23267/2012 proposto da:

COMUNE DI MONTALE C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 27, presso ha

studio dell’avvocato ANDREA VARANO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO NICCOLAI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 220, presso lo studio dell’avvocato CARLA CORDESCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA PETTINI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 624/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/06/2012 R.G.N. 521/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato VARANO ANDREA;

udito l’Avvocato RIZZO PIETRO per delega Avvocato PETTINI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARIO FRESA che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Firenze, adita dal Comune di Montale, con la sentenza n. 624/2012, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato in data 19.1.2010 dal Comune di Montale a S.D..

2. La Corte territoriale ha ritenuto che: il licenziamento era stato adottato oltre il termine di 20 giorni, previsto dall’art. 24 del CCNL enti locali, in quanto la contestazione disciplinare in data 4.11.2009 aveva ad oggetto condotte risalenti al settembre 2008 di cui il Comune aveva avuto conoscenza già nel marzo 2009, allorchè aveva denunciato in sede penale le inadempienze oggetto della contestazione disciplinare; non rilevava il persistere delle condotte inadempienti della lavoratrice, venendo, piuttosto, in rilievo l’omissione nel suo momento di istantanea percezione da parte del datore di lavoro, avendo assunto l’omissione stessa per contenuti e gravità, i caratteri del comportamento contestabile in sede disciplinare.

3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Comune di Montale con tre motivi. Resiste la S. con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. I motivi di ricorso.

6. Con il primo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali (quadriennio normativo 2002-2005/2006-2009).

7. Sostiene che, ai sensi dell’art. 24 del CCNL richiamato in rubrica, il termine di 20 giorno, previsto per la contestazione disciplinare da parte della commissione di disciplina, decorre dalla formale segnalazione del responsabile della struttura.

8. Deduce che l’iniziativa di raccogliere informazioni, per la eventuale trasmissione all’autorità giudiziaria penale, era stata adottata dal Sindaco e non era stata condivisa nè con il responsabile della struttura dalla quale dipendeva la S. nè con la Commissione di disciplina; che la contestazione disciplinare aveva avuto ad oggetto inadempimenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli acquisiti con le indagini difensive; che solo a seguito della missiva in data 11.10.2009, con la quale l’impresa esterna affidataria dei lavori relativi alla realizzazione di “(OMISSIS)” aveva segnalato il protrarsi dell’inerzia della S., responsabile unica del procedimento amministrativo, il responsabile della struttura, che aveva nel passato tentato di evitare conflitti con la S., aveva segnalato alla Commissione di disciplina “il non più tollerabile, inadempimento della lavoratrice”.

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, e degli artt. 2118, 2119, 1175 e 1375 c.c., assumendo che la procedura disciplinare era stata svolta nel rispetto dei termini previsti dall’art. 24 del richiamato CCNL e dei principi di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, e artt. 1175, 1375 e 2119 c.c..

10. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe apoditticamente fissato nel marzo 2009 il termine “a quo” per la l’esercizio del potere disciplinare, omettendo di spiegare le ragioni della affermata consumazione del potere disciplinare già nel “momento di istantanea percezione dell’omissione”, a fronte di contestazione disciplinare fondata sul comportamento reiteratamente omissivo della lavoratrice. Ribadisce quanto esposto nel primo motivo con riguardo alla nota trasmessa nell’ottobre 2009 dalla ditta esterna.

11. Invoca i principi affermati da questa Corte, con riguardo alla L. n. 300 del 1970, art. 7, sulla nozione relativa della immediatezza della contestazione disciplinare.

12. Con il terzo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la Corte territoriale, nell’affermare che i fatti acquisiti nelle indagini difensive disposte dal Sindaco nel marzo 2009, coincidevano con quelli oggetto della contestazione disciplinare, aveva omesso di considerare i ripetuti inviti all’adempimento rivolti alla S.. Deduce che la persistente condotta omissiva di quest’ultima aveva rappresentato per l’Amministrazione la compiuta e definitiva lesione dell’elemento fiduciario.

13. Assume che la lettura statica dell’inadempimento del lavoratore, offerta dalla Corte territoriale, sarebbe riferibile alle sole ipotesi di comportamento che si consuma in un unico atto che abbia esaurito la sua portata e non ai casi, quali quello dedotto in giudizio, in cui la condotta inadempiente persiste a fronte di successive richieste di adempimento.

14. In via preliminare va respinta l’eccezione di inammisisbilità del ricorso formulata dalla controricorrente.

15. L’indicazione nel ricorso degli atti delle precedenti fasi di merito e la riproduzione del contenuto dei documenti richiamati ed allegati non è affatto svincolato dai motivi di censura formulati, i quali sono stati sviluppati con critica lettura delle statuizioni impugnate e delle argomentazioni motivazionali che le sorreggono; le prospettazioni difensive esposte nei motivi di ricorso risultano esposte con puntuale richiamo dei documenti richiamati e riprodotti in piena conformità all’art. 366 c.p.c. (“ex plurimis” Cass. 14784/2015; Ord. 18020/2013).

16. Rame dei motivi.

17. Il primo motivo è fondato.

18. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009, ed applicabile “ratione temporis” perchè la contestazione disciplinare fu effettuata il 4.11.2009) prevede, al comma 4, che “ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo struttura in cui il dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale e la censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente” e, al quinto comma, che “ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell’addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato”.

19. Il CCNL del 22.1.2004, normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003 del Comparto del personale delle Regioni – autonomie locali, autorizzato ad integrare la disciplina legale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2009 (Cass. 9767/2011), ha regolato in modo dettagliato il procedimento disciplinare.

20. All’art. 24, comma 2, ha previsto, per quanto oggi rileva, “La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20 giorni che decorrono: a) dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza del fatto; b) dal momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto”.

21. L’art. 24, del richiamato CCNL precisa poi, che “Nel caso in cui, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma 4 dell’art. 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione”.

22. Le disposizioni di legge e di contratto collettivo fanno decorrere il termine per la contestazione disciplinare o dal momento della conoscenza dei fatti da parte del responsabile della struttura, o capo struttura, per le sanzioni meno gravi, ovvero dal momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del responsabile del responsabile della struttura, ha avuto conoscenza del fatto comportante appunto l’applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto (la norma contrattuale collettiva) o più grave del rimprovero verbale e della censura (la norma di legge).

23. In continuità con l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr. le recenti sentenze n. i 12108/2016 e 12109/2016) deve ritenersi che la “segnalazione”, che il capo della struttura invia all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, non costituisce ancora avvio del procedimento.

24. E’ stato osservato, nelle decisioni sopra richiamate, che ben potrebbe l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ritenere, in propria competenza, di non avviarlo con la notifica della contestazione, come è confermato dalla distinzione della “segnalazione” rispetto alla “contestazione”, costituente primo atto del procedimento disciplinare. E’ stato anche rilevato che l’Istruttoria, che inerisce al procedimento è quella cui provvede l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari; essa fa seguito alla contestazione disciplinare e non la precede, come si desume dall’ordine delle fasi riportate dall’art. 55 citato (“contesta l’addebito…, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione”), oggetto di espresso richiamo da parte dell’art. 24, comma 4, del citato CCNL, mentre le informazioni raccolte dal capo struttura costituiscono una fase prodromica, funzionale ad una verifica di non manifesta infondatezza mediante un esame preliminare della notizia dell’infrazione. L’espressione “su segnalazione del capo struttura in cui il dipendente lavora” individua soltanto un compito istituzionale che fa capo al dirigente che, in ragione della posizione organizzativa e funzionale ricoperta, sia in grado di acquisire la conoscenza dei fatti di potenziale rilievo disciplinare commessi dai dipendenti a tale fase pre-procedimentale resta estranea la posizione del lavoratore, che viene in rilievo solo con la contestazione dell’addebito, ossia con l’avvio dei procedimento disciplinare in senso proprio, da cui scaturiscono anche le garanzie difensive per l’incolpato.

25. Deve, quindi affermarsi che ciò che conta, al fini della decorrenza del termine per la contestazione disciplinare, è la conoscenza effettiva delle condotte disciplinarmente rilevanti da parte degli uffici competenti e non da parte di qualsiasi organo della pubblica amministrazione datrice di lavoro.

26. Come già osservato da questa Corte nelle decisioni n. 24157 e n. 20733 del 2015, il dato letterale delle disposizioni sopra richiamate richiama, infatti, soltanto l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ed il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e, d’altra parte, la scansione del procedimento stesso richiede necessariamente un’individuazione certa ed oggettiva del “dies a quo”. Individuazione impossibile, ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio o persona dell’amministrazione, magari anche priva di veste formale.

27. La contraria opinione, inoltre, collide con la “ratio” della fissazione d’un termine finale (art. 24 c. 6 del CCNL 6.7.2005 confermato dal CCNL del 22.1.2004) entro cui concludere il procedimento, che è quella di far sì che il dipendente non vi resti assoggettato per un tempo indefinito. Ciò significa che, se esigenze di certezza sono a base della tutela del dipendente, le medesime esigenze vanno rispettate, per irrinunciabile simmetria, anche avuto riguardo alla posizione dell’Amministrazione, il che non può avvenire se non individuando in modo certo ed oggettivamente verificabile il “dies a quo” da cui far decorrere il termine per la contestazione disciplinare.

28. Nè va trascurato che il valore costituzionale di regole che assicurino il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) risulterebbe vulnerato da un’interpretazione che lasciasse nel vago il “dies a quo” del procedimento, rimettendolo, in ipotesi, anche a notizie informali o comunque pervenute ad uffici periferici di Amministrazioni di grandi dimensioni.

29. Va rilevato che la conoscenza della notizia dei fatti disciplinarmente rilevanti, per essere correlata ad una serie di attività, da realizzarsi dall’organo competente nella sua istituzionale consistenza, postula un’ attività di ufficializzazione della notizia dell’infrazione, anche attraverso un autonomo sistema di formale protocollazione, che è propria dell’Ufficio nel suo complesso, nella sua veste istituzionale, che prescinde dalle attività effettuate e/o ricevute dai singoli componenti dell’organo, sia esso individuale o collegiale.

30. Deve, in conclusione, affermarsi il principio di diritto secondo cui “In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 24 del CCNL del 22.1.2004 (normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003) degli Enti Locali, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, dalla quale decorre il termine di venti giorni, entro il quale deve essere effettuata la contestazione disciplinare, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, restando irrilevante la conoscenza non formalmente acquisita dal Responsabile della struttura e/o dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari”.

31. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha affermato che il termine di venti giorni previsto per la contestazione disciplinare era stato violato, senza alcuna analisi della fattispecie nella sua sequenza. Ha, infatti, ritenuto che fosse sufficiente a ritenere violato detto termine il solo fatto che nel marzo 2009 vi era stata una denuncia penale, omettendo di accertare da quale organo fu presentata e se ne furono formalmente informati, e quando, gli uffici competenti ad attivare il procedimento disciplinare. Fatti questi da ritenersi decisivi ai fini del giudizio sulla tempestività.

32. Sulla scorta delle considerazioni svolte il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri.

33. La causa va rinviata alla Corte di Appello di Firenze che deciderà il ricorso facendo corretta applicazione del seguente principio di diritto “In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 24 del CCNL del 22.1.2004 (normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003) degli Enti Locali, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, dalla quale decorre il termine di venti giorni, entro il quale deve essere effettuata la contestazione disciplinare, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, restando irrilevante la conoscenza non formalmente acquisita dal Responsabile della struttura e/o dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari” e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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