Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18517 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 09/09/2011), n.18517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti CORETTI Antonietta, Emanuele De

Rose e Vincenzo Stutnpo per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2623/09 della Corte d’appello di Bari,

pronunziata in causa n. 2917/08 r.g. lav., depositata in data

6.07.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 13.07.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Coretti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO FATTO E DIRITTO

1.- N.G., operaio agricolo a tempo determinato, si rivolse al giudice del lavoro di Trani per ottenere il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta in relazione alle giornate di lavoro effettuate nell’anno 2001, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 in relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della provincia, anzichè in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più incrementato.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dall’operaio, la Corte d’appello di Bari (sentenza depositata il 6.7.09) accoglieva l’impugnazione e condannava l’INPS a riliquidare l’indennità di disoccupazione corrisposta all’appellante per l’anno di riferimento, ponendo a base del calcolo il salario fissato pro tempore dalla contrattazione collettiva provinciale, compresa la c.d. quota di trattamento di fine rapporto, oltre accessori.

3. Proponeva ricorso per cassazione l’INPS. Non svolgeva attività difensiva l’assicurato.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

4.- Con il ricorso per cassazione l’INPS deduce violazione degli artt. 44, 49, e 53 del ccnl operai agricoli e florovivaisti del 10.7.98, in relazione al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6, comma 4, lett. a) ed all’art. 1362 c.c. e segg. e all’art. 2120 c.c., nonchè della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, commi 10 e 11, contesta la tesi della Corte d’appello che l’emolumento denominato trattamento di fine rapporto (t.f.r.) corrisposto agli operai agricoli a tempo determinato costituisca una componente della retribuzione, come tale idonea a determinare la indennità di disoccupazione, e non salario differito, escluso ai sensi del detto art. 6, comma 4, lett. a) sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura.

5.- Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9.5.07 n. 10546, secondo cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, questa Corte ha ulteriormente affermato che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.f.r. dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, conv. dalla L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5.1.11 n. 202 e numerose altre conformi).

6.- Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore il quale con norma interpretativa contenuta nel D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (recentemente convertito in legge) prevede che “il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.

7.- Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda.

8.- Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio, trattandosi di controversia a contenuto previdenziale iniziata prima dell’ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda, nulla disponendo per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA