Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18516 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18516 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 17787-2017 proposto da:
SALERNO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza

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Ri%s

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO VALCAREGGI;

– ricorrente contro
UNICREDIT S.P.A. C.F./P.I.00348170101, in persona dei legali
rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
RIPETTA n.70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO
DAVERIO, SALVATORE FLORIO;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

1■I-90

Data pubblicazione: 12/07/2018

Ru
PA4AT,

SALERNO SERGIO;
– intimato avverso la sentenza n. 227/2017 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 14/06/2017;

partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 14.6.2017, la Corte d’appello di
Trieste ha confermato la sentenza di primo grado che aveva
rigettato l’impugnativa proposta da Sergio Salerno avverso il
licenziamento disciplinare intimatogli da Unicredit s.p.a.;
che avverso tale pronuncia Sergio Salerno ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che Unicredit s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo
altresì ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità
il principio secondo cui l’esposizione sommaria dei fatti di causa,
prevista dall’art. 366 n. 3 c.p.c. quale requisito di contenuto-forma
prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, deve
intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto della
controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di
secondo grado (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19060 del 2016, sulla
scorta di Cass. S.U. n. 11308 del 2014);

2

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

che, nel caso di specie, i fatti di causa sono narrati alle pagg. 3-5 del
ricorso principale in modo irrimediabilmente lacunoso, non
comprendendosi né quali addebiti fossero stati contestati al
ricorrente, né come questi abbia articolato le sue difese, né
cos’abbia accertato il giudice di prime cure in fase sommaria e in

di reclamo né, da ultimo, cos’abbia statuito la Corte territoriale con
la sentenza qui impugnata;
che l’esposizione dei fatti rilevanti della controversia non può in
specie ricavarsi nemmeno dall’esame dei motivi di ricorso, dal
momento che, anche quando in essi si evoca la vicenda sostanziale
o le pregresse fasi del giudizio, vi si allude solo al fine di esporre le
linee difensive, senza che dei fatti sostanziali e processuali si
compia mai alcuna precisa enucleazione;
che il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile,
restando conseguentemente assorbito il ricorso incidentale;
che le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del
ricorrente principale e liquidate come da dispositivo;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del
ricorso principale e dell’assorbimento del ricorso incidentale,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del solo
ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il

ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese del
giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00

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sede di opposizione, né quali fossero le doglianze proposte in sede

per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo

dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17.4.2018.
IL PRESIDENTE
Adriana Doronzo

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unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis

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