Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18516 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15948-2019 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1611/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositato il giorno 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e dell’art. 702-quater c.p.c., ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza che in primo grado aveva giudicato tardiva l’impugnazione del diniego delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, “non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi”.

Al proposto ricorso resiste il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è inammissibile.

Posto invero che onde soddisfare il principio della specificità dei motivi di ricorso per cassazione occorre che nell’illustrazione del motivo trovino espressione le ragioni di dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, nella specie la dispiegata censura si rivela del tutto eccentrica rispetto al dictum oggetto di contestazione in quanto omette di confrontarsi con le ragioni della decisione e mette capo ad una critica che, impregiudicatone ogni apprezzamento di merito, non può essere veicolato nel processo se non in conformità alle regole che ne disciplinano modi e tempi di svolgimento.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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