Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18515 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe President – –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19626-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NAPOLEONE III N. 28, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

LEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO BELLOTTI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5561/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2010 R.G.N. 1350/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 15.6.2010 la Corte di Appello di Roma in riforma della sentenza impugnata dichiarava la nullità del contratto a termine stipulato tra le Poste italiane e V.G. dal 24.10.2003 al 14.1.2004 ai sensi della L. n. 368 del 2001, art. 1, per la sostituzione di personale assente, con diritto alla conservazione del posto, addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza Emilia Romagna con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dalla scadenza del termine e con condanna al risarcimento del danno liquidato nelle retribuzioni non corrisposte dal 24.6.2006:

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque; la parte intimata si è costituita resistendo all’accoglimento del ricorso. Sono state presentate memorie difensive per entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che le censure mosse con i primi due motivi di ricorso chiaramente pregiudiziali rispetto a tutte le altre mossa alla sentenza sono fondate atteso che la Corte territoriale si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato che “in tema dì assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”. (cfr. Cass. 26/01/2010 nn. 1576 e 1577 e numerose altre successive, si veda tra le molte Cass. 01/03/2016 n. 4020, 04/07/2016 n. 13587, 23/06/2016n. 13055 e ord. sez. 6-L 07/04/2017 n. 9134). Inoltre non si dato corso alla prova (secondo motivo) in ordine alla effettive sussistenza delle dette ragioni sostitutive.

che ritiene il Collegio si debbano accogliere i primi due motivi di ricorso, restando assorbito l’esame degli altri riguardanti questioni in ordine logico successive e consequenziali, e che la sentenza cassata debba essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che in applicazione dei citati principi riesamini le censure proposte nell’appello.

che alla Corte del rinvio è demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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