Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18515 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5811-2011 proposto da:

MINISTERO DELLA SANITA’, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.

12;

– ricorrente –

contro

M.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SAN FRANCESCO D’ASSI 171, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO PERRI, rappresentato e difeso dall’avvocato CESARE FORMATO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5896/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/03/2010 R.G.N. 1465/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’8/3/2010, in riforma della decisione del giudice di primo grado, accolse la domanda proposta nei confronti del Ministero della Salute da M.P., affetta da epatite cronica di tipo C post trasfusionale e titolare di indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2. La domanda era diretta a ottenere il pagamento della rivalutazione monetaria quale adeguamento dell’indennità integrativa speciale prevista dal cit. art. 2, comma 2.

2. La Corte territoriale, sulla scorta della pronuncia Cass. n. 15894/2005, ritenne che l’indennità integrativa speciale, entrando a far parte dell’indennizzo inteso nella sua globalità, ne avesse acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso annuale d’inflazione programmata previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 2, non essendo equa una diversa interpretazione rispetto al danno subito, consistente in un pregiudizio della salute.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 11, commi 13 e 14 recante conversione in legge con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, nonchè violazione di legge in relazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641 e successivamente modificato dalla L. 25 luglio 1997 (art. 360 c.p.c., n. 3).

2. Rileva che l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale era stata superata dal successivo orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 22112/2009), Il quale, in forza di un’interpretazione letterale delle norme, ritenne che la L. n. 210 del 1992 non disciplinasse l’indennizzo nella sua globalità, ma lo distinguesse in due parti, regolate in due diversi commi, prevedendo la rivalutazione annuale solo per una di esse. Osservò che, poichè l’indennità integrativa speciale serve ad impedire o attenuare gli effetti della svalutazione monetaria, è ragionevole che il legislatore non ne abbia previsto la rivalutazione, laddove l’art. 32 Cost. garantisce la tutela della salute ma non impone scelte quantitative al legislatore, salvo il principio di equità.

3. Nel controricorso si fa questione dell’esistenza di altra sentenza, allegata, resa tra le stesse parti ed avente ad oggetto la medesima questione (pagamento del maggior importo spettante per rivalutazione della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale) riferita al periodo di godimento dell’indennizzo nel periodo (OMISSIS), sentenza il cui passaggio in giudicato per mancata impugnazione precluderebbe il riesame della questione di diritto accertata, trattandosi di emolumento di natura vitalizia. Nello stesso atto si fa questione, Inoltre, del contrasto con i principi Costituzionali e con svariate fonti di rango comunitario della norma di interpretazione autentica intervenuta in materia (L. n. 122 del 2010), escludente la rivalutazione invocata.

4.Rileva il collegio che, prescindendo dall’esame della questione attinente al giudicato formulata con il controricorso, ogni censura esposta in ricorso risulta superata in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale della legge Interpretativa menzionata, rilevante in via prioritaria in forza del criterio della prevalenza della ragione più liquida. Al riguardo basi richiamare l’enunciato di Sez. 6 – L, Ordinanza n. 29080 del 27/12/2011, Rv. 620111: “In tema dl danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l’indennità integrativa speciale L. n. 210 del 1992, ex art. 2, comma 2, è soggetta a rivalutazione annuale, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011, dichiarato illegittima per violazione del principio di uguaglianza (rispetto ai danneggiati da somministrazione di talidomide) l’esclusione della rivalutazione D.L. n. 78 del 2010, ex art. 11, comma 13, convertito nella L. n. 122 del 2010” (conforme anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 22256 del 27/09/2013, Rv. 627706).

5. Il ricorso, pertanto, va rigettato, restando assorbita ogni questione attinente all’invocato giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidate in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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