Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18515 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18515 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Cron.,NS15
ORDINANZA
Rep.

sul ricorso proposto da
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli uffici
dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è
rappresentato e difeso ope legis e presso la quale richiede di
ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.
ags.rm@mailcert-avvocaturastato.it e il fax n.
06/96514000;

ricorrente

nei confronti di
NUDI Kais;
2018

intimato –

avverso la sentenza n. 966/2017 della Corte di appello di
Brescia emessa in data 19 aprile 2017 e depositata in data

C.C. 03/05/18

Data pubblicazione: 12/07/2018

27 giugno 2017 R.G. n. 213/2015;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE

opposizione avverso il provvedimento, in data 16
luglio 2014, del Questore di Bergamo che aveva
respinto la sua richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi familiari. Ha rilevato che il
riferimento ai suoi precedenti penali non poteva
ritenersi decisivo ai fini del rigetto della sua domanda
trattandosi di condanne risalenti nel tempo e per le
quali nella fase di esecuzione della pena era stato
riscontrato un positivo percorso di reinserimento
sociale. Inoltre non era stato tenuto conto della natura
ed effettività dei vincoli familiari e della durata della
sua presenza in Italia.
2. Il Tribunale di Bergamo con ordinanza del 9 giugno
2015 ha respinto il ricorso ritenendo dirimente il
profilo della pericolosità sociale del richiedente che
stava espiando una pena detentiva inflitta per plurime
condanne per detenzione illecita di stupefacenti e
evasione, condanne che non erano valse a esplicare
una valida efficacia riabilitativa.
2

1. Il sig. Kais Dridi, cittadino tunisino, ha proposto

3. Ha proposto appello il sig. Kais Dridi rilevando che i
precedenti penali si riferiscono a fatti commessi fra il
2002 e il 2008 per i quali ha riportato condanne le cui
pene sono state scontate in regime di detenzione e di
affidamento in prova cui è seguita la liberazione

reinserimento comunitario, che ha consentito l’attuale
inserimento lavorativo del richiedente. Ha inoltre
censurato la decisione del tribunale per l’omessa
valutazione della dedotta illegittimità del diniego
amministrativo, in conseguenza alla sua mancata
partecipazione al procedimento che l’ha preceduto, e
ha lamentato l’eccessiva determinazione delle spese
processuali poste ingiustificatamente a suo carico.
4. La Corte di appello di Brescia ritenuta accertata e
rilevante l’avvenuta riabilitazione e il reinserimento
sociale del sig. Dridi ha escluso la sussistenza delle
circostanze ostative al rilascio del permesso di
soggiorno per motivi familiari e ha dichiarato il diritto
dell’appellante al rinnovo.
5. Ricorre per cassazione il Ministero dell’Interno
deducendo, ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione
e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 286/1998
e l’omesso esame di un fatto decisivo per la
controversia che ha formato oggetto di discussione tra
3

anticipata, in considerazione del positivo percorso di

le parti. Rileva il Ministero ricorrente che la Corte di
appello non ha affatto valutato i fatti decisivi della
residenza in Francia della moglie del richiedente,
dell’intervenuta separazione dei coniugi, della
dichiarazione di decadenza del sig. Dridi dalla

6. Non svolge difese il sig. Kais Dridi.
RITENUTO CHE
7. Il ricorso per cassazione va accolto in quanto la Corte
di appello ha concentrato esclusivamente la sua
motivazione, ed è conseguentemente pervenuta alla
decisione di accoglimento dell’appello, sul rilievo
dell’assenza di circostanze ostative consistenti nella
pericolosità

sociale

del

richiedente.

Nessuna

valutazione è stata invece compiuta sulla sussistenza
delle ragioni poste a base della richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno e cioè sulla effettiva esistenza
di ragioni familiari che giustifichino la permanenza in
Italia del richiedente.
8. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla
Corte di appello di Brescia che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.

4

responsabilità genitoriale.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia che, in
diversa composizione, deciderà anche sulle spese del

giudizio di cassazione.

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