Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18514 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, (ud. 13/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19634-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

U.G.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1344/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2010 R.G.N. 4244/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 24 luglio 2010 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato nullo il termine apposto al contratto intercorso tra U.G.F. e Poste Italiane s.p.a. per il periodo 3.7.2003-2.9.2003 per ragioni di carattere sostitutivo “correlate all’esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa addetto al servizio di recapito presso la Regione Sicilia assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo dal 1.7.2003 al 15.9.2003”, condannando la società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni spettanti dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio fino al ripristino del rapporto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo e compensando le spese del doppio grado di giudizio.

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso la U..

Diritto

CONSIDERATO

che delle censure formulate è fondata quella articolata con il primo motivo di ricorso atteso che secondo indirizzo assolutamente consolidato di questa Corte, cui si intende dare continuità, in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (Cass. 1 agosto 2016, n. 15983; Cass. 10 maggio 2016, n. 9483; Cass. 25 gennaio 2016, n. 1246; Cass. 7 gennaio 2016, n. 113; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 12 gennaio 2015, n. 208; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577 e recentemente Cass. 28 febbraio 2017 n. 5227). A tale indirizzo non si è confermata l’impugnata sentenza.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’accoglimento del mezzo, con assorbimento degli altri che investono questioni in ordine logico successive e consequenziali, e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che in applicazione dei citati principi riesaminerà le censure proposte nell’appello.

che alla Corte del rinvio è demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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