Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18514 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20467-2011 proposto da:

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA

BRUSCHI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1971/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/08/2010 R.G. N. 10515/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato DANIELE MARIANI per delega verbale ROBERTO PESSI;

udito l’Avvocato FLAVIA BRUSCHI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1971/2010, depositata il 25 agosto 2010, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame di C.F. e in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, dichiarava il diritto dell’appellante, a decorrere dall’1 luglio 1999, alla qualifica funzionale di “coordinatore amministrativo e contabile” (cat. A1), in luogo di quella di “assistente amministrativo-contabile” (cat. B), in cui risultava inquadrata, e condannava la datrice di lavoro ANAS S.p.A. a corrisponderle le relative differenze retributive.

A sostegno della propria decisione la Corte, richiamate le declaratorie contrattuali, osservava, in primo luogo, e diversamente da quanto ritenuto sul punto dal giudice di primo grado, che le norme del CCNL non prevedevano la necessità che le mansioni del profilo superiore venissero svolte in modo concomitante. Quanto, poi, alle mansioni concretamente esercitate, la Corte rilevava che il Tribunale non aveva tenuto conto della nota rilasciata dal dirigente competente, il cui contenuto, consistente in una descrizione analitica delle attività svolte dalla C., oltre a non avere formato oggetto di contestazione, risultava confermato in sede testimoniale attraverso le deposizioni dello stesso dirigente che l’aveva sottoscritta e di una collega di ufficio.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza ANAS S.p.A. con tre motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi (art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento all’art. 1362 c.c. e ss. e agli artt. 66 e 67 CCNL Dipendenti Anas 1998-2001, censura la sentenza di secondo grado per avere erroneamente interpretato e, quindi, falsamente applicato le declaratorie professionali di riferimento nel caso concreto, in particolare laddove ha osservato come ai fini dell’attribuzione della qualifica di “coordinatore amministrativo” non sia richiesto lo svolgimento delle mansioni superiori “in modo concomitante”.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo vizio di contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la sentenza per essere pervenuta ad accertare lo svolgimento, da parte della C., delle superiori mansioni rivendicate sulla base di una motivazione non coerente con le risultanze istruttorie.

Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5), censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunziarsi sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla società in primo grado e ribadita in appello, eccezione, che ove accolta, avrebbe determinato un ridimensionamento delle somme pretese a titolo di differenze retributive.

Il ricorso deve essere respinto.

Il primo motivo risulta inammissibile nella parte in cui censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., non indicando in quali luoghi della motivazione e alla stregua di quali criteri interpretativi essa sarebbe inficiata dal vizio denunciato e, in sostanza, risolvendosi – peraltro in contrasto con i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, – nella mera enunciazione delle norme di legge che si assumono violate.

Esso è comunque infondato.

La Corte di appello ha invero posto a fondamento della propria conclusione, secondo cui le norme collettive non richiedono lo svolgimento “in modo concomitante” delle mansioni rientranti nella superiore qualifica oggetto di domanda, il rilievo che “talvolta esse appaiono espressione di specializzazioni diverse tra loro, ancorchè di analogo livello professionale” (cfr. sentenza, pag. 5).

Il rilievo tiene (esattamente) conto della molteplicità e della eterogeneità dei compiti e delle attività descritti tanto nella declaratoria generale dell’Area Quadri come in quella del profilo specifico di “coordinatore amministrativo”, secondo quanto emerge, nella prima, dall’affiancamento ad “attività espletate attraverso conoscenze professionali e tecnico-specialistiche medio alte, con responsabilità diretta ed autonomia decisionale in compiti complessi ed altamente variabili, sulla base di direttive generali” di “attività che possono prevedere il coordinamento ed il controllo di significativi gruppi di risorse umane e l’esecuzione diretta di prestazioni particolarmente qualificate anche di tipo istruttorio” e della “sostituzione, con assunzione delle relative responsabilità, del dirigente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo”; e, nella seconda di tali declaratorie, secondo quanto emerge dalla previsione contestuale di attività disparate, da quella “istruttoria” realizzata, direttamente o coordinando l’attività di un gruppo di lavoro, mediante la predisposizione di “provvedimenti ed atti riservati al settore di competenza, nell’ambito di procedure o direttive di massima”, all’attuazione delle varie fasi relative ad “atti e provvedimenti” attribuiti da “istruzioni generali” alla competenza specifica del coordinatore amministrativo, alla preposizione “ad un’unità organica del settore amministrativo”, alla collaborazione ad “attività di studio e di ricerca” anche mediante svolgimento di “attività didattica”, alla collaborazione nell’attività “ispettiva”, alla partecipazione “ad organi collegiali” nell’ambito della specifica competenza e allo svolgimento di attività di “segretario in comitati, commissioni, con piena autonomia organizzativa” e, infine, alle altre e diverse attività contemplate nella declaratoria in esame (cfr. sentenza, pag. 4).

D’altra parte, a fronte di un rilievo della Corte di appello, che muove da una compiuta ricognizione delle declaratorie professionali e ne accerta con motivazione coerente il contenuto, la società ricorrente si è limitata (cfr. ricorso, pag. 10, e memoria, pag. 5) ad una deduzione del tutto generica e indimostrata di contrarietà alle evidenze delle disposizioni collettive, senza che tale postulato di erroneità ricevesse alcun supporto argomentativo.

Anche il secondo motivo di ricorso non può essere accolto.

E’, infatti, consolidato l’orientamento, per il quale “il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 18 marzo 2011 n. 6288).

Nè può configurarsi un difetto di coerenza logico-formale in quella parte della sentenza in cui la Corte di appello ha valorizzato sul piano istruttorio la nota in data 18/3/2002 del dirigente competente N.L.M. e la deposizione a conferma della stessa N., posto che ciò che rileva, ai fini dell’accertamento dei fatti di causa, è la sezione del documento dedicata alla descrizione analitica delle mansioni svolte dalla C. (e non la successiva proposta di avanzamento) ed è proprio questa sezione della nota che – come osservato dalla Corte con motivazione adeguata ed esente da censure – la teste ha confermato, con ogni conseguente effetto probatorio, non potendosi conferire diverso significato all’avvenuto riconoscimento del documento come da sè medesima sottoscritto.

Il terzo motivo è inammissibile, per un duplice ordine di considerazioni.

Al riguardo si deve, infatti, e in primo luogo, rilevare che l’omissione di pronuncia, quale viene addebitata alla Corte territoriale, che non avrebbe “tenuto in alcun conto l’eccezione di prescrizione” proposta dalla società, si sostanzia nella violazione dell’art. 112 c.p.c. e, come tale, secondo costante giurisprudenza, deve essere ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, costituendo tipicamente un error in procedendo, e non al vizio di omessa motivazione.

E’ poi da ritenere che l’eccezione non abbia formato oggetto di espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c. in grado di appello.

Non risulta invero idonea a manifestare senza equivoci la volontà di investire di essa il giudice del gravame la proposizione “ribadite tutte le eccezioni formulate in primo grado”, contenuta nella memoria di costituzione in appello, a cui ha fatto riferimento la ricorrente nell’esposizione del motivo in esame, e ciò anche avuto riguardo al tenore delle conclusioni formulate, ove la conferma della sentenza di primo grado è fondata, senza alcuna richiesta subordinata o eccezione, sul mero rinvio alle “ragioni esposte” nello stesso atto.

Come più volte sottolineato da questa Corte, “il principio sancito dall’art. 346 c.p.c., secondo cui le domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte espressamente, a pena di esclusione dal tema del giudizio di appello, è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l’art. 436 c.p.c. prevede per l’appellato l’obbligo di costituirsi mediante deposito di memoria contenente l’esposizione dettagliata di tutte le sue difese. Ne consegue che il mero richiamo generico contenuto in tale memoria alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell’appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha cessato con rinvio la sentenza d’appello che aveva rigettato il gravame confermando la sentenza di primo grado, rilevando un’eccezione di prescrizione non riproposta in appello e non esaminata dal primo giudice, che aveva per altra ragione rigettato la domanda: Cass. 8 luglio 2004 n. 12644). Conformi, fra le altre, Cass. n. 18901/2007, n. 23925/2010, n. 1417/2012.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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