Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18514 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18514 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA

Rep.

sul ricorso proposto da

C.C. 03/05/18

Happy Nasabata, elettivamente domiciliato in Roma, viale di
Vigna Pia 60, presso l’avv. Ivan Pupetti, rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.
Andrea Maestri (fax n. 0544/246060; p.e.c.

andreamaestri@ord i neavvocatiroma . orq);
ricorrente

nei confronti di
Ministero dell’Interno e Prefetto del)

PrOVinCiDdi Potenza;

intimati

avverso l’ordinanza n. 199/2017 del Giudice di pace dì
Potenza, emessa in data 18 luglio 2017 e depositata in data

4sge
2018

21 luglio 2017 R.G. n. 809/2017;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Data pubblicazione: 12/07/2018

Giacinto Bisogni;
RILEVATO CHE
1. Il sig. Happy Nasabata, cittadino nigeriano, ha
proposto opposizione al decreto di espulsione emesso
dal Prefetto della Provincia di Potenza in data 13

sensi dell’art. 19 del testo unico sull’immigrazione
legate al rischio di subire trattamenti contrari alle
garanzie sancite dall’art. 3 della C.E.D.U. in caso di
rientro nel suo paese di origine, ragioni che in
precedenza avevano condotto alla concessione del
permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2. Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione rilevando
che il provvedimento espulsivo trova giustificazione
nei

numerosi

precedenti

penali

attinenti

alla

detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ritenendo
che dalla valutazione complessiva delle risultanze
processuali emerge che il ricorrente è socialmente
pericoloso in quanto rientra in una delle categorie
previste dal decreto legislativo n. 159/2011 (artt. 1, 4
e 16) ed è stato sottoposto a misura di sicurezza da
parte del magistrato di sorveglianza.
3. Ricorre per cassazione il sig. Happy Nasabata
deducendo: “a) violazione di legge (art. 15 del decreto
legislativo n. 286/1998); b) violazione plurima di
2

giugno 2017 invocando ragioni di inespellibilità ai

legge (art. 19 comma 1 del d.lgs. n. 286/1998 e art. 3
C.E.D.U.); c) manifesta illogicità di motivazione ex art.
606 comma 1 lett. e) sulla conferma del decreto di
espulsione impugnato”.
RITENUTO CHE

genericità. Specificamente quanto al primo e secondo
motivo il ricorrente non chiarisce in cosa consisterebbe
la dedotta violazione di legge e in tale prospettiva va
richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui
il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena
d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione
dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione
delle norme che si assumono violate ma anche, e
soprattutto, mediante specifiche argomentazioni
intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente
dimostrare in qual modo determinate affermazioni in
diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano
ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici
della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse
fornite dalla giurisprudenza di legittimità,
diversamente impedendo alla corte regolatrice di
adempiere al suo compito istituzionale di verificare il
fondamento della lamentata violazione. Risulta,
3

x°7‘

4. Il ricorso per cassazione è inammissibile per la sua

quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori
di diritto individuati per mezzo della sola preliminare
indicazione delle singole norme pretesamente violate,
ma non dimostrati per mezzo di una critica delle
soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere

operata mediante specifiche e puntuali contestazioni
nell’ambito di una valutazione comparativa con le
diverse soluzioni prospettate nel motivo e non
attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a
quelle desumibili dalla motivazione della sentenza
impugnata

(Cass. civ. sez. I n. 24298 del 29

novembre 2016). Anche sotto il profilo fattuale il

ricorrente non ha chiarito quali fossero le ragioni per
le quali il giudice di pace avrebbe dovuto escludere la
sua pericolosità, in una ottica di valutazione
personalistica e attualizzata, nonostante il grave
precedente penale per il quale è stato condannato nel
2013 alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e la
sua sottoposizione a misura di sicurezza. Né il chiarito
quali siano le ragioni di ostatività alla sua espulsione.
Nella esposizione del ricorrente sono rimasti del tutto
indeterminati i riferimenti al suo paese di origine e alla
esistenza di rischi concreti e gravi di subire, in caso di
rientro in patria, trattamenti inumani o
4

le questioni giuridiche poste dalla controversia,

compromissioni della sua libertà e integrità personale.
Quanto al terzo motivo deve rilevarsi la sua inidoneità
a integrare i requisiti del nuovo testo dell’art. 360 n. 5
c.p.c. (cfr. Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014)
per la mancata indicazione di elementi di fatto di cui

merito.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza
statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3
maggio 2018.

Francesco Anto

sia stata omessa la valutazione da parte del giudice di

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